Multa per eccesso di velocità: quanto si paga? Quanto si paga in caso di multa per eccesso di velocità? Per rispondere a questa domanda bisogna considerare diversi fattori e numerose aggravanti

Multa per eccesso di velocità: quanto si paga?

Quanto si paga in caso di multa per eccesso di velocità? Per rispondere a questa domanda bisogna considerare diversi fattori e numerose aggravanti

10 Giugno 2021 - 04:06

La multa per eccesso di velocità è forse la più frequente delle sanzioni stradali (insieme al divieto di sosta) e anche la più controversa, essendo quasi completamente demandata al controllo di apparecchi elettronici come autovelox e tutor, la cui affidabilità è talvolta messa in dubbio. Inoltre la sanzione non è sempre la stessa ma varia in base ai km/h effettivamente superati. Esiste anche una soglia di tolleranza rispetto ai limiti previsti, entro la quale le sanzioni non si applicano (ma solo quelle rilevate con autovelox).

MULTA PER ECCESSO DI VELOCITÀ: SANZIONI PREVISTE

In Italia l’eccesso di velocità (qui tutti i limiti vigenti) è punito con una serie di sanzioni, dalla semplice multa pecuniaria alla ben più rilevante revoca della patente, in base alla gravità dell’infrazione (più si superano i limiti più aumenta la sanzione). Nello specifico:

– Chi non rispetta i limiti minimi di velocità, oppure supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una multa da 42 a 173 euro.

– Chi supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una multa da 173 a 695 euro più la perdita di 3 punti patente.

– Poi chi supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una multa da 544 a 2.174 euro più la sanzione accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi e la perdita di 6 punti.

– Chi supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una multa da 847 a 3.389 euro più la sospensione della patente da 6 a 12 mesi e la perdita di 10 punti.

ECCESSO DI VELOCITÀ: SANZIONI ULTERIORI IN PRESENZA DI AGGRAVANTI

Oltre a quanto elencato nel paragrafo precedente, sono previste ulteriori sanzioni accessorie in presenza di particolari aggravanti:

– Chi supera i limiti di velocità alla guida di veicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose, autoveicoli con rimorchi, autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t, autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi e mezzi d’opera quando viaggiano a pieno carico, vede raddoppiarsi le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie.

– In caso di recidiva nel biennio successivo alla prima infrazione, la sospensione della patente aumenta da 8 a 18 mesi se si superano i limiti da 40 a 60 km/h. È disposta invece la revoca della patente se la recidiva riguarda il superamento di oltre 60 km/h dei limiti di velocità.

– La violazione dei limiti di velocità da parte di conducenti neopatentati (primi tre anni dal conseguimento della patente) comporta il raddoppio dei punti decurtati.

– Le multe per eccesso di velocità sono aumentate di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Allo stesso tempo usufruiscono della riduzione del 30% se pagate entro 5 giorni dall’accertamento o notifica. Riduzione che però non si applica alle violazioni per cui sono previste, in aggiunta alla multa, le sanzioni accessorie della confisca del veicolo e/o della sospensione della patente di guida (con relativo ritiro del documento).

Multa per eccesso di velocità

MULTA PER ECCESSO DI VELOCITÀ: LA TOLLERANZA SUI CONTROLLI CON L’AUTOVELOX

Come accennato in precedenza, per determinare l’osservanza dei limiti di velocità sono quasi sempre considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate (autovelox, tutor, ecc.), a patto che siano preventivamente segnalate e ben visibili. Allo stesso tempo è prevista una soglia di tolleranza per le rilevazioni con le apparecchiature elettroniche, ossia uno ‘sconto’ sul valore misurato dovuto alla possibilità di lievi errori strumentali. Si tiene cioè conto che gli autovelox potrebbero sbagliare, seppur di poco, e per questo si lascia un piccolo margine di tolleranza in eccesso o in difetto entro cui la sanzione non scatta. Tale margine è del 5% con un minimo di 5 km/h. Significa che viene stabilita una tolleranza sulle multe per eccesso di velocità pari al 5% della velocità effettiva, e comunque non inferiore alla soglia minima di 5 km/h.

Ad esempio in autostrada, dove la velocità massima consentita è 130 km/h, la tolleranza dell’autovelox è fino a 136 km/h. Questo perché applicando la riduzione del 5% prevista dalle norme il valore scende a 129,2 km/h, ossia entro i limiti. Pertanto una multa con autovelox in autostrada arriva solo se si corre da 137 km/h in su (137 meno il 5% fa 130,15, sopra il limite consentito). Invece, altro esempio, sulle strade extraurbane secondarie la tolleranza dell’autovelox è fino a 95 km/h: infatti, anche se 95 meno il 5% fa solo 90,25 (sopra il limite consentito di 90 km/h), in questo caso va detratta la soglia minima di 5 km/h.

NOTIFICA DELLA MULTA PER ECCESSO DI VELOCITÀ

Una violazione del Codice della Strada va di norma contestata immediatamente al trasgressore. Tuttavia l’articolo 201 dello stesso codice prevede la possibilità della notifica a domicilio (contestazione ‘differita’), come nel caso delle infrazioni che sono accertate mediante apparecchi elettronici ‘a distanza’ (autovelox, tutor, ecc.). Il verbale dev’essere notificato all’effettivo trasgressore o al proprietario del veicolo (se non sono la stessa persona e non si è riusciti a identificare il primo) entro 90 giorni dall’accertamento, o 360 se il destinatario risiede all’estero, indicando gli estremi precisi e dettagliati della violazione e i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Contro un verbale per superamento dei limiti di velocità si può fare ricorso al prefetto o ricorso al giudice di pace.

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