Multe sconto 30%: i 5 giorni da quando si contano?
Da qualche anno si possono pagare le multe con lo sconto del 30% se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla notifica. Ma da quando si contano questi 5 giorni?
Da qualche anno si possono pagare le multe con lo sconto del 30% se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla notifica. Ma da quando si contano questi 5 giorni?
Dal 2013, anno dell’entrata in vigore della Legge 98/2013 che ha modificato l’articolo 202 del Codice della Strada, si possono pagare le multe con lo sconto del 30% sull’importo se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica. Eppure, nonostante siano già trascorsi oltre dieci anni, molti utenti non hanno ben chiaro come si calcola questo termine e soprattutto da quando si contano i 5 giorni per usufruire della riduzione. Proviamo quindi a fare chiarezza una volta per tutte.
- Calcolo dei 5 giorni
- Destinatario assente
- Avviso di giacenza
- Preavviso di accertamento
- Notifica con PEC o SEND
- Cause di esclusione
- FAQ con domande frequenti
MULTE SCONTO 30%: IL CALCOLO DEI 5 GIORNI
Dunque, per ottenere lo sconto del 30% sulle multe stradali e beneficiare così di sanzioni ridotte si deve effettuare il pagamento dell’importo entro 5 giorni dalla data di notifica o contestazione immediata del verbale. Ma quando decorrono questi 5 giorni? Ci viene in soccorso l’art. 155 del Codice di Procedura Civile, secondo cui “nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l’ora iniziali”, “i giorni festivi si computano nel termine” ma “se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”.
Pertanto i 5 giorni decorrono dal giorno successivo alla notifica o contestazione immediata e i giorni festivi si conteggiano normalmente, a meno che non sia l’ultimo: solo in questo caso, infatti, il giorno festivo non si conta e la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
➡️ Esempio: multa notificata martedì 2, i 5 giorni decorrono da mercoledì 3 e scadono domenica 7 che però è festivo, quindi per avere il 30% di sconto si può pagare anche lunedì 8.
MULTE SCONTO 30%: I 5 GIORNI DA QUANDO SI CONTANO SE IL DESTINATARIO NON RITIRA LA NOTIFICA?
Nel precedente paragrafo abbiamo visto che non è poi così difficile stabilire da quando si contano i 5 giorni. Naturalmente il calcolo è più semplice nell’ipotesi di contestazione immediata, quando l’agente accertatore consegna personalmente in mano al trasgressore il verbale della multa. Qualche complicazione sorge invece quando si procede con la notifica differita della sanzione, che in genere viene recapitata all’indirizzo del trasgressore (o del responsabile in solido) mediante posta raccomandata. Costui potrebbe infatti non essere in casa e quindi impossibilitato a ritirare il verbale, magari anche per parecchio tempo. In questo caso da quando decorrono i 5 giorni?
DECORRENZA DEI 5 GIORNI DOPO L’AVVISO DI GIACENZA
Come sappiamo, se l’addetto alla consegna (il postino) non riesce a recapitare una raccomandata per assenza del destinatario, lascia nella sua cassetta delle lettere un ‘avviso di giacenza’. Con l’invito a recarsi presso l’ufficio postale competente per ritirare il plico. Se il destinatario ritira la raccomandata contenente il verbale entro i primi 10 giorni dall’avviso, il termine di 5 giorni inizia a decorrere dal giorno successivo a quello dell’effettivo ritiro.
➡️ Esempio: avviso di giacenza lasciato nella cassetta delle lettere il giorno 1; il termine di 10 giorni scatta dal giorno successivo, quindi dal 2, e termina l’11; il destinatario si reca all’ufficio postale e ritira la raccomandata il giorno 9; i 5 giorni per pagare la multa con lo sconto del 30% decorrono dal giorno seguente, ovvero il 10, fino al giorno 14.
Viceversa, se il verbale della multa NON viene ritirato entro 10 giorni dall’avviso, la multa si considera notificata lo stesso per ‘compiuta giacenza’ e il termine per la riduzione del 30% inizia automaticamente a decorrere dal giorno successivo (l’undicesimo dall’avviso).
➡️ Esempio: avviso di giacenza lasciato nella cassetta il giorno 8 causa assenza del destinatario; la giacenza di 10 giorni scatta dal giorno successivo, quindi dal 9, e termina il 18; il destinatario non ritira la raccomandata entro il 18 e il verbale si intende notificato per compiuta giacenza, con decorrenza dei 5 giorni a partire dal 19 e fino al 23. A questo punto, ipotesi A) il destinatario ritira la raccomandata il giorno 20 ed è ancora in tempo per pagare con lo sconto; ipotesi B) il destinatario ritira la raccomandata il giorno 25 e non può più usufruire della riduzione del 30%.
MULTE SCONTO 30%: DECORRENZA DEI 5 GIORNI DOPO IL PREAVVISO DI ACCERTAMENTO
Quello che viene di solito lasciato sotto il tergicristallo delle auto in divieto di sosta (o per altri tipi di infrazione) è il cosiddetto ‘preavviso di accertamento’. Che in pratica anticipa la notifica del verbale… ma non è la notifica del verbale, nonostante sia spesso accompagnato da un conto corrente postale precompilato con l’importo da versare già ridotto del 30% se pagato entro 5 giorni. Ovviamente chi lo desidera può pagare la multa già dopo aver trovato il semplice preavviso e togliersi il pensiero. Ma chi decide diversamente non deve temere nulla, perché potrà pagare la sanzione in forma ridotta anche dopo la notifica del verbale vero e proprio, rispettando ovviamente i termini previsti.
MULTE SCONTO 5 GIORNI: NOTIFICA RICEVUTA VIA PEC O TRAMITE IL PORTALE SEND
Dal 6 luglio 2023, con l’entrata in funzione dell’Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD), qualsiasi comunicazione della Pubblica Amministrazione, comprese le sanzioni per violazione delle norme stradali, dev’essere obbligatoriamente inviata via PEC a tutti coloro (persone fisiche, professionisti e altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese) che hanno indicato su INAD il proprio Domicilio digitale. A questo punto, però, è lecito chiedersi quando avviene la notifica di multa via PEC. E, di conseguenza, da quando si contano i 5 giorni necessari per avvalersi della multa ridotta. Dalla ricevuta di avvenuta consegna del messaggio o dalla lettura dello stesso da parte del destinatario?
La risposta esatta è la 1, e lo ha ribadito di recente anche la Corte di Cassazione. Secondo cui “una volta che il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina una presunzione di conoscenza da parte dello stesso, il quale è responsabile della gestione della propria utenza. E ha l’onere di dotarsi degli strumenti necessari per decodificare o leggere i messaggi inviatigli”.
Invece nel caso di invio della multa tramite la piattaforma SEND – Servizio Notifiche Digitali, la notifica si perfeziona, ovvero assume valore legale, il giorno e l’ora in cui il cittadino consulta online i documenti notificati nell’area riservata della piattaforma. Maggiori dettagli qui.
Infine vale la pena ricordare che se il pagamento della multa scontata entro 5 giorni avviene con bonifico o carta di credito, il denaro può essere accreditato sul conto corrente dell’ente creditore entro due giorni dalla data di scadenza. Questo per sopperire ad eventuali ritardi e disguidi bancari, sempre che non si scelga di utilizzare il bonifico istantaneo.
MULTE SCONTO 30%: CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA RIDUZIONE
Lo sconto del 30% sulle multe non è mai previsto nei seguenti casi:
- per le infrazioni che comportano la sospensione della patente o la confisca del veicolo;
- nel caso di guida contromano e di inversione su strade extraurbane principali e autostrade;
- nei casi di guida in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di stupefacenti.
Il comma 3 dell’articolo 202 CdS dispone inoltre che “il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all’invito a fermarsi; ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione e la patente di guida. O qualsiasi altro documento che deve avere con sé”.
FAQ – DOMANDE FREQUENTI SULLE MULTE CON LO SCONTO DEL 30%
1. Dove pagare la multa entro 5 giorni?
Puoi pagare la multa con riduzione del 30% entro 5 giorni tramite PagoPA sul sito del Comune o dell’ente che l’ha erogata, oppure su app IO (se notificata lì), portale SEND, uffici postali, tabaccherie convenzionate o banche. Verifica bene il verbale per l’ente e i dati di pagamento esatti. Evita ritardi: il conteggio include i giorni festivi (a meno che non sia l’ultimo, nel qual caso non si conta e la scadenza slitta al primo giorno feriale utile).
2. Come pagare la multa entro 5 giorni?
Puoi pagare la multa con sconto 30% entro 5 giorni con carta di credito/debito o (qualora sia consentito) bonifico bancario se usi un servizio online come PagoPA, app IO o portale SEND. Se invece paghi presso punti fisici come tabaccherie, banche e uffici postali puoi usare sempre la carta di credito/debito oppure i contanti.
3. Da quando partono i 5 giorni per pagare la multa ridotta?
I 5 giorni per pagare la multa ridotta partono dal giorno successivo alla notifica del verbale. Questo significa che dal momento in cui ricevi la comunicazione ufficiale della sanzione, hai 5 giorni di tempo per versare l’importo ridotto. Se il pagamento avviene entro questo termine, puoi usufruire dello sconto previsto. Trascorsi i 5 giorni, scatta l’importo pieno della multa.

