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Cassazione: guida con patente ritirata, si rischia la revoca

Per la Corte di Cassazione la guida con la patente ritirata, anche se avviene prima dell'ordinanza formale di sospensione, comporta comunque la revoca del documento

2 Marzo 2021 - 06:03

Quando viene emesso un provvedimento di ritiro della patente, ad esempio per guida in stato di ebbrezza, chi circola abusivamente durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato è punito con una multa da 2.050 a 8.202 euro e il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi. Questo è ciò che recita l’art. 216 comma 6 del Codice della Strada. Tuttavia, con la recente sentenza n. 1417/2021, la Corte di Cassazione ha stabilito che la guida successiva al materiale ritiro della patente per alterazione alcolica, ma che precede l’adozione formale del provvedimento di sospensione da parte dell’autorità amministrativa, configura comunque la violazione dell’art. 218 comma 6 CdS (guida con patente sospesa) e dev’essere quindi punita con l’ulteriore sanzione accessoria della revoca della patente.

PATENTE RITIRATA E SOSPESA

Chi circola in stato di ebbrezza alcolica viene punito con una multa e la sospensione della patente fin dal superamento della soglia minima di tasso alcolemico (0,5 g/l). Il nostro Codice della Strada prevede che in queste situazioni l’organo accertatore procede con il ritiro della patente e, nel contempo, rilascia un permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario al conducente sanzionato per condurre il veicolo in un luogo di custodia. Successivamente l’organo che ha ritirato la patente la invia al Prefetto che, nei 15 giorni successivi, emana l’ordinanza di sospensione, indicandone la durata, con decorrenza dal giorno del ritiro. Solo con l’ordinanza del Prefetto la patente risulta formalmente sospesa, mentre prima è solo ritirata (in attesa di sospensione).

CASSAZIONE: REVOCA PER CHI GUIDA CON LA PATENTE RITIRATA

Questa premessa ci serve per capire meglio la sentenza della Cassazione che, in pratica, mette sullo stesso piano la guida con patente ritirata e la guida con patente sospesa. La decisione della Suprema Corte stabilisce infatti che, in tema di violazioni del Codice della Strada, la sanzione amministrativa accessoria della revoca deve applicarsi non solo nei casi in cui la circolazione ‘abusiva’ si verifichi successivamente all’adozione formale del provvedimento del Prefetto di sospensione della patente. Ma anche quando la circolazione medesima si realizzi nel periodo successivo al ritiro della patente da parte degli agenti accertatori, in quanto preordinato alla irrogazione della sua sospensione e di cui, perciò, ne anticipa l’efficacia.

Cassazione guida con patente ritirata revoca

PATENTE RITIRATA E REVOCA, IL PRECEDENTE DEL 2011

Del resto già con la sentenza n. 23457/2011 la Corte di Cassazione aveva configurato l’illecito amministrativo della ‘guida con patente sospesa’, punibile con la revoca del documento, verso un soggetto che, dopo aver subito la contestazione della guida in stato di ebbrezza, era stato sorpreso in quella stessa giornata mentre circolava senza patente in quanto ritirata dagli agenti in occasione della precedente contestazione.

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