Alt della Polizia in auto: quando la fuga diventa reato?
Il Decreto Sicurezza introduce misure severe contro chi ignora l'alt della Polizia, dal carcere alla confisca del veicolo
Il Decreto Sicurezza introduce misure severe contro chi ignora l'alt della Polizia, dal carcere alla confisca del veicolo
Il decreto-legge n. 23 del 24 febbraio 2026, altrimenti noto come Decreto Sicurezza, ha introdotto alcune misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, tra cui l’inasprimento delle pene per chi non rispetta l’alt della Polizia e delle altre Forze dell’ordine. A tale scopo il decreto ha modificato l’articolo 192 del Codice della Strada che disciplina gli obblighi dei conducenti di veicoli verso funzionari, ufficiali e agenti, introducendo l’inedito comma 7-bis che configura un nuovo reato. Tale reato si verifica quando un conducente non si ferma all’alt imposto dalle forze di Polizia e fugge, comportando un pericolo concreto.
COSA CAMBIA CON IL NUOVO COMMA 7-BIS DELL’ARTICOLO 192 CDS
Il comma 1 dell’articolo 192 Cds dispone che coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all’invito dei funzionari, ufficiali e agenti ai quali spetta l’espletamento dei servizi di Polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell’apposito segnale distintivo. Il successivo comma 4 specifica che gli organi di Polizia giudiziaria e di Pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell’espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermino nonostante l’ordine intimato con idonei segnali.
Ebbene, a integrazione dei suddetti commi, il nuovo comma 7-bis prevede che chiunque, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 o 4, si dia alla fuga con modalità tali da mettere in pericolo l’altrui incolumità, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Si applicano la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni e la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, salvo che non appartenga a persona estranea al reato.
COSA CAMBIA AGLI ALT DELLA POLIZIA E QUANDO C’È REATO
In pratica, il nuovo reato introdotto dal comma 7-bis dell’art. 192 CdS si verifica quando un conducente non si ferma all’alt imposto dalle forze di Polizia e fugge. Tuttavia la fuga diventa reato solo se comporta un pericolo concreto, cioè se avviene con manovre pericolose.
Esempi di manovre pericolose:
- accelerare bruscamente verso un posto di blocco;
- guidare contromano;
- passare con il semaforo rosso;
- invadere marciapiedi o piste ciclabili;
- speronare veicoli o mettere a rischio persone e/o animali.
Si tratta di un reato autonomo e “speciale” rispetto alla resistenza a pubblico ufficiale, e che come abbiamo visto prevede la pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni e le sanzioni accessorie della sospensione della patente da uno a due anni e della confisca del veicolo. Eccezione: non c’è confisca se il veicolo appartiene a una persona estranea al reato (per esempio se l’auto è stata rubata).
Importante: è ammesso anche l’arresto in flagranza differita (entro 48 ore dopo i fatti) qualora il responsabile venga identificato successivamente tramite video, foto o strumenti informatici.

ALTRE MISURE DEL DECRETO SICUREZZA
Il Decreto Sicurezza 2026 stabilisce inoltre che chi, senza giustificato motivo, porta fuori dalla propria abitazione strumenti con lama affilata o appuntita oltre 8 centimetri, oppure strumenti con lama pieghevole superiore a 5 centimetri, rischia una pena da 6 mesi a 3 anni di reclusione.
In questi casi gli ufficiali e gli agenti di Polizia giudiziaria inviano gli atti al Prefetto, che può disporre – per un periodo fino a 1 anno – la sospensione della patente, del certificato di abilitazione professionale per motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, misure che si aggiungono al procedimento penale.
Se la persona fermata non possiede ancora la patente, non potrà conseguirla per un periodo fino a 12 mesi. Quando invece il reato è commesso da un minore, chi esercita la responsabilità genitoriale è soggetto a una sanzione pecuniaria compresa tra 200 e 1.000 euro.
Altre misure riguardano il discusso fermo preventivo (ossia la possibilità di trattenere una persona fino a un massimo di 12 ore qualora sussista un fondato motivo di ritenere che possa porre in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento di una manifestazione), la perquisizione sul posto, le zone a vigilanza rafforzata, l’inasprimento delle sanzioni per l’omesso preavviso delle manifestazioni al Questore, l’introduzione di una specifica sanzione penale per l’utilizzo di caschi protettivi o altri mezzi che rendano difficoltoso il riconoscimento dei partecipanti durante le pubbliche riunioni, la procedibilità d’ufficio per il furto con destrezza e il divieto giudiziario di partecipazione a pubbliche riunioni.