Airbag Takata: dal 17 luglio senza richiamo non passi la revisione Airbag auto esplosi

Airbag Takata: dal 17 luglio senza richiamo non passi la revisione

Importanti aggiornamenti sul richiamo degli airbag Takata: le auto non conformi non passeranno la revisione. Tutti i dettagli

 

Importanti aggiornamenti sul richiamo degli airbag Takata: le auto non conformi non passeranno la revisione. Tutti i dettagli

17 Luglio 2026 - 12:00

Importante novità in vista per gli automobilisti italiani che non hanno ancora aderito alle campagne di richiamo per sostituire i famigerati airbag Takata, nonostante i numerosi solleciti del ministero dei Trasporti: per effetto del Decreto Direttoriale n. 229 del 2 luglio 2026, a decorrere dal 17 luglio 2026 le vetture che montano gli airbag oggetto di richiamo non passeranno la revisione periodica e, di conseguenza, saranno sospese dalla circolazione fino all’avvenuta sostituzione del dispositivo difettoso. I centri di revisione autorizzati dovranno seguire una determinata procedura per verificare se le auto sottoposte al controllo abbiano già effettuato il richiamo obbligatorio.

LO SCANDALO (E IL PERICOLO) DEGLI AIRBAG TAKATA

Per comprendere appieno la portata di questo provvedimento, è utile ricordare le ragioni di quello che è ormai noto come lo “scandalo Takata”, il più grande richiamo per la sicurezza nella storia dell’industria automobilistica. Il problema risiede in un difetto strutturale del sistema di gonfiaggio degli airbag prodotti dall’azienda giapponese: a causa del deterioramento nel tempo del propellente chimico, esposto a sbalzi termici e umidità, il dispositivo rischia di esplodere con una forza anomala in caso di urto, proiettando pericolosissime schegge metalliche contro gli occupanti dell’abitacolo, con conseguenze che in diversi casi si sono rivelate letali.

La problematica ha coinvolto e coinvolge ancora decine di milioni di veicoli a livello globale, prodotti indicativamente tra i primi anni Duemila e il 2019 da una vastissima schiera di costruttori. Tra i marchi interessati dalle varie ondate di richiami figurano Citroën, DS, Toyota, Honda, Nissan, BMW, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat e Ford.

In Italia risultano ancora in circolazione circa 1,25 milioni di veicoli equipaggiati con dispositivi potenzialmente difettosi.

NO RICHIAMO, NO REVISIONE

Il Decreto Direttoriale 229/2026 conferma lo stato di “rischio grave” per tutti i veicoli oggetto di campagna di richiamo relativa ad airbag Takata, e che tale classificazione rimane ferma e inderogabile fino alla sostituzione certificata dell’airbag difettoso.

Alla luce di ciò, la Direzione Generale per la Motorizzazione, ricevuto dalla Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e l’Autotrasporto l’elenco dei numeri di telaio identificativi dei veicoli che NON si sono sottoposti alle campagne di richiamo degli airbag Takata, entro 30 giorni dalla ricezione provvede a inserire un ostativo su tali veicoli nell’Archivio Nazionale Veicoli del CED Motorizzazione. Questo ostativo comporterà il blocco dei servizi di Motorizzazione sino alla comunicazione, da parte dei costruttori, dell’avvenuto ripristino funzionale degli airbag.

Pertanto dal 17 luglio 2026, quando uno dei veicoli oggetto di richiamo degli airbag Takata si reca in officina per effettuare la revisione periodica, si deve procedere in questo modo:

  • prima di dare inizio alle prove strumentali di un veicolo da sottoporre a revisione, l’ispettore autorizzato ha l’obbligo di accertare, fra gli altri requisiti, l’eventuale sussistenza di campagne di richiamo relative ai sistemi airbag, consultando l’apposita sezione del portale del MIT, oppure mediante accesso diretto ai portali tecnici delle case costruttrici o di enti/associazioni da essi delegati, inserendo il numero di telaio (VIN) del veicolo nell’apposito campo di ricerca;
  • in caso di riscontro positivo, l’ispettore assimila la presenza della campagna di richiamo a un’inefficienza del dispositivo airbag accertata in sede di controllo, applicando l’esito “Ripetere – sospeso dalla circolazione” se la campagna di richiamo comporta una classificazione di rischio ‘Stop Drive‘ (fermo cautelativo immediato del veicolo). La sospensione cessa esclusivamente con il successivo esito positivo di una nuova visita di revisione, una volta sostituito l’airbag;
  • se invece la classificazione è ‘Rischio grave‘ priva di prescrizione Stop Drive, che consente la circolazione del veicolo in attesa dell’intervento di ripristino, fino al 30 settembre 2026 l’esito positivo della revisione è subordinato alla esibizione, da parte dell’utente, della prenotazione ufficiale dell’intervento di
    sostituzione rilasciata dalla rete autorizzata della casa costruttrice (o in alternativa di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti l’avvenuta prenotazione e la data prevista). Senza tale documentazione l’esito della revisione è necessariamente “Ripetere“.
    Dal 1° ottobre 2026, invece, per i veicoli oggetto di campagna di richiamo e non ancora risanati, l’ispettore assegna l’esito “Ripetere” registrandolo nel sistema informativo. In questo caso il veicolo dev’essere sottoposto a nuova visita di revisione entro il termine massimo e perentorio di un mese (trenta giorni), durante il quale la circolazione stradale è vietata. Il successivo esito positivo della revisione è subordinato all’esibizione della certificazione ufficiale di avvenuto ripristino dell’airbag.

Nei casi di revisione con esito “Ripetere” o “Ripetere – sospeso dalla circolazione“, l’ispettore è tenuto a riportare nel certificato di revisione la seguente annotazione: “Veicolo oggetto di richiamo obbligatorio di sicurezza con rischio grave, relativo a sistemi airbag Takata. Intervento di sostituzione non ancora eseguito. Obbligo di messa in sicurezza urgente a tutela della pubblica incolumità“.

Ricordiamo che quando viene disposta la sospensione della circolazione, l’utente è comunque autorizzato a circolare per il tragitto necessario a ritornare presso il proprio domicilio/residenza e a recarsi presso la rete autorizzata del costruttore per effettuare l’intervento di ripristino dell’airbag. Mentre dopo l’avvenuta sostituzione del componente difettoso, il veicolo è autorizzato a circolare esclusivamente nel giorno in cui è prenotata la nuova visita di revisione e per il tragitto strettamente necessario a raggiungere il centro di revisione.

IMPORTANTE: il decreto sottolinea la responsabilità degli ispettori di revisione, il cui operato assume un’importanza determinante per la sicurezza pubblica. Un controllo non eseguito correttamente può comportare conseguenze sia sotto il profilo civile sia sotto quello penale. Anche le officine e i centri autorizzati sono chiamati a svolgere un ruolo attivo, informando gli utenti dell’eventuale presenza di campagne di richiamo ancora aperte.

Airbag

TRACCIABILITÀ NEI TRASFERIMENTI DI PROPRIETÀ

Il Decreto Direttoriale 229/2026 si occupa anche delle possibili conseguenze sul mercato dell’usato, qualora l’oggetto della compravendita riguardi una vettura interessata da campagna di richiamo per gli airbag Takata ma non ancora sottoposta al controllo obbligatorio.

In questi casi, gli operatori degli Studi di Consulenza Automobilistica (Agenzie di pratiche auto), gli uffici della Motorizzazione civile e le sezioni PRA nell’esercizio delle funzioni di Sportello Telematico dell’Automobilista (STA), effettuano la verifica di eventuale campagna di richiamo airbag Takata pendente sui veicoli in fase di trasferimento della proprietà, nonché in ogni caso di immatricolazione/importazione del veicolo sul territorio italiano.

In caso di richiamo pendente, l’operatore informa l’acquirente/proprietario della circostanza e allega agli atti del fascicolo una dichiarazione sottoscritta dallo stesso attestante l’avvenuta informazione circa la presenza del richiamo di sicurezza airbag e, in caso di trasferimento di proprietà, della volontà di acquisire il veicolo nelle condizioni in cui si trova, pur avendo conoscenza del difetto tecnico. Tale adempimento garantisce la continuità della catena informativa anche in caso di ripetuti passaggi di proprietà e tutela il venditore e l’acquirente in ordine alla buona fede contrattuale.

ATTENZIONE: le disposizioni del Decreto Direttoriale 229/2026 si applicano a tutti i veicoli immatricolati sul territorio nazionale interessati da campagne di richiamo relative ad airbag Takata, indipendentemente dalla data di immatricolazione o dal numero dei precedenti trasferimenti di proprietà. Le medesime disposizioni si applicano anche ai veicoli con targa prova, siano essi già immatricolati o non ancora immatricolati.

Di seguito riportiamo invece alcune possibili criticità del Decreto segnalate dall’associazione di categoria Federcarrozzieri.

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