Tutor autostrade italiane
Tutor: software senza titolo ma il MIT lo omologa, parte la diffida
Sistema Tutor: software senza titolo secondo la Cassazione, ma il Ministero dei Trasporti lo “omologa” per decreto
Sistema Tutor: software senza titolo secondo la Cassazione, ma il Ministero dei Trasporti lo “omologa” per decreto
Vi ricordate la lunga disputa legale sui Tutor che SICURAUTO.it ha seguito nel corso degli anni? Ebbene, proprio ieri si è arricchita di un nuovo capitolo dagli esiti imprevedibili: Alessandro Patanè, che la Cassazione l’anno scorso ha riconosciuto quale ideatore e autore del software che equipaggia il sistema Tutor utilizzato sulle autostrade italiane, e la società C.R.A.F.T. Srl, mandataria dei brevetti hardware sottostanti, hanno inviato una diffida formale al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), chiedendo l’annullamento in autotutela, o quantomeno la sospensione, del nuovo decreto ministeriale sull’omologazione dei dispositivi di rilevamento della velocità, firmato il 9 giugno 2026 e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
IL MIT HA IGNORATO UNA SENTENZA DELLA CASSAZIONE?
Per comprendere i motivi della richiesta occorre fare un passo indietro. Con la citata ordinanza n. 12850 del 13 maggio 2025, la Corte di Cassazione ha confermato, su tre gradi di giudizio conformi, che Autostrade per l’Italia (ASPI) non ha mai dimostrato di essere titolare dei diritti sul software del sistema SICVe, meglio noto come Tutor. La sentenza ha definitivamente chiarito che né gli ordini di commessa, né l’accordo transattivo del 2008, erano sufficienti a trasferire la proprietà intellettuale del programma, sviluppato dall’imprenditore Alessandro Patanè e dalle sue società tra il 2004 e il 2008. E questa non è un’opinione di parte, ma un fatto giudiziario definitivo. “Eppure il Ministero con il nuovo decreto“, sottolinea Patanè, “ha dichiarato automaticamente ‘omologati per tutti i fini’ anche i dispositivi Tutor 3.0 e Vergilius Plus, senza considerare minimamente che il software che li equipaggia è utilizzato senza titolo, come accertato dalla Suprema Corte“.
UN DECRETO ARRIVATO 16 GIORNI DOPO UNA SENTENZA PENALE SUL TEMA
La diffida richiama un dato cronologico che gli istanti definiscono “non casuale“: la Corte di Cassazione penale, con diverse sentenze, ha riconosciuto che presentare dispositivi solo ‘approvati’ come se fossero ‘omologati’ può integrare il reato di frode in pubbliche forniture e di falso ideologico. Tuttavia, appena sedici giorni dopo quella sentenza, il MIT rispondeva a una diffida di settore sostenendo la tesi opposta. E pochi mesi dopo arrivava il nuovo decreto, che equipara per legge le due procedure con effetto generale e retroattivo. “Si sta usando un atto amministrativo per ottenere, per tutti i dispositivi già in uso, ciò che la stessa Cassazione penale ha già escluso potersi fare in via amministrativa”, si legge nella diffida inviata da Patané e C.R.A.F.T.
Gli istanti segnalano inoltre una divergenza, definita “verificabile dal solo testo del decreto“, tra l’elenco dei dispositivi notificato alla Commissione Europea il 3 febbraio 2026 e quello destinato alla pubblicazione: almeno dieci prototipi risultano approvati con provvedimento successivo a quella data, l’ultimo dei quali appena tre giorni prima della firma del decreto. Una circostanza che, secondo la diffida, avrebbe richiesto una nuova notifica alla Commissione, mai avvenuta.

RISCHIO DANNO ERARIALE E COSA SI CHIEDE CON LA DIFFIDA
La diffida richiama infine un precedente specifico della magistratura contabile: con la sentenza n. 196 del 24 luglio 2020, la Corte dei Conti della Sardegna ha già condannato per danno erariale il funzionario responsabile della messa in funzione irregolare di un sistema di rilevamento della velocità. Gli istanti sostengono che lo stesso principio si applichi, a maggior ragione, ai canoni che Comuni, Province e Polizia Stradale continuano a corrispondere ad ASPI per l’uso di un software sul quale, secondo un giudicato della Cassazione, Autostrade per l’Italia non vanta alcun titolo.
Nella diffida, Patanè e C.R.A.F.T. chiedono pertanto al MIT l’annullamento in autotutela dell’art. 6 e dell’Allegato B del decreto sugli Autovelox, o in subordine la sospensione della loro pubblicazione ed efficacia, riservandosi, in difetto di riscontro, di adire il TAR del Lazio con separato ricorso e istanza di sospensione cautelare.