NCC: la Corte Costituzionale boccia il decreto pro-taxi di Salvini

NCC: la Corte Costituzionale boccia il decreto pro-taxi di Salvini

NCC: la Corte Costituzionale boccia il decreto ministeriale di Salvini che limitava pesantemente il servizio a vantaggio dei tassisti

 

NCC: la Corte Costituzionale boccia il decreto ministeriale di Salvini che limitava pesantemente il servizio a vantaggio dei tassisti

5 Novembre 2025 - 11:30

Ennesima bocciatura, forse la più importante e definitiva, per il decreto NCC di Salvini (n. 226/2024) e le relative circolari attuative: la Corte Costituzionale ha dichiarato infatti illegittime alcune limitazioni introdotte dal Governo sui servizi di noleggio auto con conducente, accogliendo i conflitti di attribuzione tra enti promossi dalla Regione Calabria. In particolare, la Corte ha annullato tre misure nello specifico: il vincolo temporale di almeno 20 minuti tra la prenotazione del servizio NCC e il suo inizio, il divieto per gli NCC di stipulare contratti con soggetti intermediari (per esempio le app che mettono in contatto autisti e clienti) e l’obbligo per le aziende NCC di utilizzare esclusivamente l’app ministeriale per compilare il foglio di servizio elettronico, cioè il documento con cui il conducente indica le informazioni essenziali sulla sua prestazione.

DECRETO NCC DI SALVINI, UNA NORMA ‘DISGRAZIATA’

Oggettivamente, nell’ambito dei trasporti, raramente ci siamo imbattuti in una riforma così ‘disgraziata’ come quella che nelle intenzioni del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, avrebbe dovuto regolamentare il servizio di noleggio auto con conducente. Aspramente contestato dalla categoria prima ancora della sua approvazione definitiva, poiché ritenuto penalizzante e vessatorio verso gli NCC (“Sembra scritto sotto dettatura dei tassisti“, commentarono all’epoca con giustificato sarcasmo), il decreto 226/2024 è stato oggetto di numerosi ricorsi ricevendo solenni bocciature sia nei tribunali che dalle autorità garanti. Non ci credete? Guardate quante volte ce ne siamo occupati in poco più di un anno:

La situazione è diventata talmente surreale che nelle scorse settimane alcuni esponenti di Forza Italia, cioè della stessa maggioranza di Salvini, hanno presentato una proposta di legge per semplificare e rafforzare il servizio NCC che demolisce completamente il decreto salviniano.

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SUL DECRETO NCC

Viste le premesse, la sentenza n. 163 con cui la Consulta ha dichiarato incostituzionale la norma che introduceva limiti al servizio degli NCC per tutelare i tassisti, deve ritenersi tutto fuorché sorprendente. Accogliendo i conflitti di attribuzione tra enti promossi dalla Regione Calabria (a guida centro-destra, stavolta Salvini non può nemmeno prendersela con i soliti ‘comunisti’) contro il ‘famigerato’ decreto interministeriale numero 226 del 2024 e le relative circolari attuative, la Corte Costituzionale ha ribadito infatti che non spetta allo Stato adottare atti che impongano obblighi e divieti agli esercenti il servizio di noleggio con conducente (NCC), che siano tali da perseguire con mezzi sproporzionati il fine concorrenziale di garantire che i soli taxi possano rivolgersi a una utenza indifferenziata. Valicando i limiti della competenza statale nella materia ‘tutela della concorrenza’ e regolando l’esercizio del servizio NCC, lo Stato ha invaso la materia di competenza regionale relativa al trasporto pubblico locale.

Entrando maggiormente nel dettaglio, la Corte ha dichiarato che non spettava allo Stato adottare, con i decreti e le circolari contestate, previsioni che:

  • introducono il vincolo temporale di almeno 20 minuti tra la prenotazione e l’inizio del servizio NCC, per i casi in cui questo non inizi dalla rimessa o da aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi;
  • impediscono la stipula di contratti di durata con operatori NCC a soggetti che svolgono anche in via indiretta attività di intermediazione;
  • impongono all’esercente NCC l’utilizzo esclusivo dell’applicazione informatica ministeriale per la compilazione del foglio di servizio elettronico.

NCC Corte costituzionale sentenza

CONSULTA ANNULLA DECRETO NCC: LE MOTIVAZIONI

Secondo la Corte, il vincolo temporale di 20 minuti è “una misura sproporzionata rispetto alla finalità antielusiva, volta a evitare che il servizio NCC possa rivolgersi a una utenza indifferenziata, riservata ai soli titolari di licenze taxi“. Tale disciplina, oltretutto, ripropone indirettamente obblighi previsti da norme statali che sono state già dichiarate costituzionalmente illegittime con la sentenza numero 56 del 2020.

Anche il divieto di stipulare contratti di durata con l’esercente il servizio NCC per chi svolga solo indirettamente attività di intermediazione eccede il richiamato fine antielusivo e comprime indebitamente l’autonomia contrattuale. Viene, infatti, inibito a operatori economici (quali, ad esempio, alberghi, agenzie di viaggio o tour operator) di assicurare ai propri clienti servizi di trasporto certi, rapidi
e a costi concordati.

Infine, la Corte ha reputato non rientrante nella materia ‘tutela della concorrenza’, in quanto sproporzionato, l’obbligo per l’esercente il servizio NCC di utilizzare esclusivamente l’applicazione informatica ministeriale, in quanto le attività di controllo possono essere garantite attraverso soluzioni alternative più rispettose della libertà di iniziativa economica privata e coerenti con il principio di neutralità tecnologica.

Nel ritenere i ricorsi della regione Calabria fondati e, dunque, sussistente l’interferenza con la materia di competenza regionale relativa al trasporto pubblico locale, la Corte Costituzionale ha annullato gli atti impugnati e precisamente l’articolo 2, comma 1, lett. a), b), d), e), f), g), h), m), o), q), s), t), z), aa), bb) ee), l’articolo 3, commi 1, 2 e 3 , gli articoli da 4 a 10 nonché l’Allegato 2 richiamato dall’art. 4, l’Allegato 3 (Modello C), richiamato dall’articolo 5 e l’Allegato 5, richiamato dall’articolo 7, lett. c), del decreto n. 226/2024. Ha inoltre annullato i punti da 2 a 6 della circolare MIT n. 34247 del 3/12/2024, e le fasi 2, 3 e 4 della circolare MIT n. 36861 del 23/12/2024.

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