
Contrassegno invalidi: si può esporre una copia in attesa del rinnovo?
Il contrassegno invalidi consente agevolazioni importanti, ma l'uso di una copia al posto del pass originale è consentito?
Il contrassegno invalidi consente agevolazioni importanti, ma l'uso di una copia al posto del pass originale è consentito?
Come è noto, il contrassegno invalidi (o disabili) è una speciale autorizzazione che viene concessa, dietro accertamento medico, alle persone con problemi di deambulazione e ai non vedenti che ne fanno richiesta e che permette di usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli al loro servizio, anche in zone generalmente vietate alle altre vetture. Il contrassegno non è permanente ma ha una durata di cinque anni, al termine dei quali deve essere rinnovato. Proprio in considerazione di ciò, la domanda che ci poniamo è questa: in attesa del rinnovo, qualora il nuovo contrassegno non sia subito disponibile, si può esporre sul parabrezza una semplice copia?
CONTRASSEGNO DISABILI: SI PUÒ ESPORRE UNA COPIA?
A questa domanda ha risposto di recente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6892/2025, chiarendo forse una volta per tutte alcuni aspetti relativi all’uso del pass invalidi, inclusa la possibilità di usare una fotocopia in luogo del contrassegno originale. In particolare, la sentenza ha rafforzato i seguenti principi, peraltro già noti (ma ribadirli non fa mai male):
- obbligo di esposizione dell’originale. Il contrassegno invalidi deve essere esposto sempre in originale sul veicolo utilizzato per il trasporto della persona con disabilità. L’utilizzo di fotocopie o riproduzioni del contrassegno non è MAI ammesso e può comportare sanzioni;
- validità nazionale del contrassegno. Il contrassegno ha validità su tutto il territorio nazionale e non è limitato al Comune che lo ha rilasciato. Pertanto, può essere utilizzato sul veicolo adibito al trasporto della persona disabile in qualunque città d’Italia (e, da quando esiste il modello europeo, anche negli altri Paesi aderenti all’UE), purché l’originale sia esposto in modo visibile.
- divieto di obblighi aggiuntivi da parte dei Comuni. I Comuni non possono imporre obblighi supplementari, come la comunicazione preventiva della targa del veicolo utilizzato, per l’accesso a zone a traffico limitato o corsie preferenziali. L’esposizione del contrassegno in originale è sufficiente per usufruire delle agevolazioni previste.
FOTOCOPIA AL POSTO DEL PASS INVALIDI ORIGINALE: SANZIONI
La Suprema Corte ha dunque ribadito che l’utilizzo di una fotocopia del contrassegno disabili può essere considerato un uso improprio e può comportare sanzioni amministrative. Nello specifico l’articolo 188 comma 4 del Codice della Strada dispone che chiunque usufruisca delle strutture per consentire e agevolare la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide, senza avere l’autorizzazione prescritta o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 168 a 672 euro. In pratica esporre una fotocopia del pass invalidi equivale a non averlo.
CHI HA DIRITTO AL CONTRASSEGNO INVALIDI?
Prima di concludere, ricordiamo i soggetti che hanno diritto al rilascio del contrassegno invalidi:
- le persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta;
- le persone non vedenti.
Per un periodo inferiore ai cinque anni, quindi a tempo determinato, può essere rilasciato anche a:
- persone con temporanea riduzione della capacità di deambulazione a causa di infortunio o per altre cause patologiche;
- persone con totale assenza di ogni autonomia funzionale e con necessità di assistenza continua, per recarsi in luoghi di cura.
Il contrassegno invalidi non è vincolato a uno specifico veicolo perché ha natura strettamente personale, quindi può essere utilizzato su qualunque mezzo destinato alla mobilità del disabile, a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un veicolo. Deve essere usato solo ed esclusivamente se l’intestatario del contrassegno è a bordo, alla guida o accompagnato da terzi, e deve essere sempre esposto in originale, in modo ben visibile, sul parabrezza del veicolo.
Infine, in caso di decesso del titolare, di perdita dei requisiti o di scadenza del termine di validità, il contrassegno deve essere restituito all’ufficio competente che lo ha rilasciato.