Il regime di tassazione e dei costi delle auto aziendali a uso promiscuo per imprese e lavoratori ha subito importanti cambiamenti
Sono disposizioni fiscali di favore quelle applicate sull’auto aziendale a uso promiscuo. Questa è infatti una modalità di utilizzo del veicolo a metà strada tra le esigenze personali e quelle lavorative. In questa definizione rientrano quelle vetture di proprietà di una impresa che sono date in uso a un dipendente. Ma con una particolarità: a differenze delle auto per uso esclusivamente aziendale, il lavoratore può mettersi al volante anche per ragioni non strettamente legate all’esercizio della propria attività ovvero per raggiungere i clienti oppure per il tragitto tra la propria abitazione e l’ufficio. Ecco quindi che può usare l’auto anche per andare a fare la spesa oppure per concedersi un fine settimana fuori porta con tutta la famiglia. O semplicemente per uscire la sera o fare il più classico dei “giri in macchina”. Cosa prevedono allora le norme 2021 in riferimento a tasse e costi delle auto aziendali a uso promiscuo?
NORME SPECIALI PER LE AUTO A USO PROMISCUO NEL 2021
Proprio per via della particolare modalità di utilizzo sono in vigore norme speciali per le auto aziendali a uso promiscuo. Con una novità da segnalare per il 2021. Rispetto agli scorsi anni, il legislatore ha deciso di assegnare una importanza maggiore all’impatto sull’ambiente. In buona sostanza, il livello di imposizione fiscale viaggia di pari passo con le emissioni di CO2. Più l’auto è inquinante e più alte sono le tasse da pagare, e viceversa. Prima di entrare nei dettagli, facciamo presente un altro importante aspetto normativo. Nonostante il Codice della Strada continui a utilizzare l’espressione “autoveicoli per trasporto promiscuo”, non è più possibile immatricolare gli autoveicoli secondo tale classe.
TASSE E COSTI 2021 AUTO AZIENDALE A USO PROMISCUO
Quella della concessione di un’auto aziendale a uso promiscuo è una circostanza che si verifica di frequente nel mondo delle imprese. Da una parte il dipendente è autorizzato a usare il veicolo anche per fini privati. Dall’altra l’azienda può fruire della deduzione del 70% delle spese di acquisto e gestione dell’auto. Non solo, ma in caso di uso promiscuo del veicolo, la spesa non è sottoposta a un limite di deducibilità del valore del veicolo. Affinché il datore di lavoro possa abbattere ogni tetto di spesa è però indispensabile che l’utilizzo dell’auto da parte del lavoratore risulti per la maggior parte del periodo d’imposta ovvero per la metà più uno dei giorni complessivi. Dopodiché l’uso del veicolo deve rientrare tra le mansioni del lavoratore e va dimostrato con certezza. Ad esempio con l’inclusione di una clausola del contratto del dipendente da cui risulti l’assegnazione dell’auto aziendale a uso promiscuo.
SPESE GESTIONE AUTO AZIENDALE A USO PROMISCUO SONO DEDUCIBILI?
Secondo quanto chiarito dal Ministero delle Finanze, oggi Ministero dell’Economia, il datore di lavoro può dedurre anche le spese e gli altri componenti negativi relativi a un’auto aziendale a uso promiscuo. Ma solo se concede il veicolo per la maggior parte del periodo decorrente dall’inizio dell’esercizio alla data della cessione dell’auto. Oppure per la maggior parte del periodo dall’acquisto al termine del periodo d’imposta. In caso contrario la quota di deduzione viene ridotta dal 70 al 20%.
AUTO AZIENDALE A USO PROMISCUO: CALCOLO DEL FRINGE BENEFIT
Se al lavoratore è concesso l’uso dell’auto aziendale a uso promiscuo si configura il cosiddetto fringe benefit. Si tratta di un beneficio accessorio rispetto allo stipendio principale. La legge di Bilancio 2020 ha profondamente modificato il trattamento fiscale, legandolo all’impatto dell’auto sull’ambiente. Le novità non riguardano il regime di deducibilità delle imprese. Interessano solo la determinazione del reddito imponibile dei dipendenti con conseguenze sul piano contributivo. Interessano i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dal primo luglio 2020.
Lo schema applicato è il seguente:
– fino a 60 g/km di emissioni di CO2: 25% di tassazione;
– da 60 g/km fino a 160 g/km di emissioni di CO2: 30% di tassazione;
– da 160 g/km fino a 190 g/km di emissioni di CO2: 50% di tassazione (40% dal primo luglio al 31 dicembre 2020);
– oltre i 190 g/km di emissioni di CO2: 60% di tassazione (50% dal primo luglio al 31 dicembre 2020).
La tassazione è quindi progressiva sulla base di quattro soglie di emissioni di anidride carbonica. In precedenza ovvero fino al 30 giugno 2020 era sempre al 30%. Per il calcolo dell’importo finale occorre infine fare riferimento alle nuove tabelle Aci pubblicate tutti gli anni sulla Gazzetta Ufficiale. Quelle valide per il 2021 sono consultabili nella Serie generale 317 del 22 dicembre 2020.
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