Tasse auto aziendali: le novità dal 1° luglio 2020 Prossimamente i consumatori italiani potranno assicurare l'auto all'ufficio postale grazie a un nuovo servizio di Poste Italiane. Saranno disponibili ben 12.000 nuovi sportelli.

Tasse auto aziendali: le novità dal 1° luglio 2020

Dal 1° luglio 2020 scattano le novità sulle tasse delle auto aziendali stabilite con l'ultima Legge di Bilancio, volte a incentivare l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale

30 Giugno 2020 - 11:06

Le novità in materia di tasse sulle auto aziendali introdotte con l’ultima Legge di Bilancio entrano in vigore dal 1° luglio 2020. Come probabilmente ricorderete il provvedimento, che inizialmente sembrava doversi abbattere come una mannaia sul fringe benefit, è stato in parte ‘annacquato’ e nella sua versione definitiva presenta un certo impatto solo sulle auto più inquinanti, mentre per quelle a bassa emissione di CO2 risulta addirittura più vantaggioso. In ogni caso la nuova tassazione riguarda soltanto i modelli di nuova immatricolazione e i contratti di assegnazione dell’auto aziendale stipulati a decorrere dal 1° luglio, quindi non c’è retroattività.

TASSE AUTO AZIENDALI: LA VECCHIA NORMATIVA FINO AL 30 GIUGNO 2020

Il cambiamento riguarda le auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti, ossia quelle utilizzabili anche per scopi personali. Queste vetture costituiscono una forma di remunerazione ‘in natura’ complementare alla retribuzione principale ‘in denaro’, e sono pertanto soggette alla tassazione prevista per il fringe benefit, che è appunto una retribuzione aggiuntiva in beni o servizi. La vecchia disciplina, in vigore fino al 30 giugno 2020, prevedeva che il valore imponibile fosse determinato prendendo dalle tabelle ACI (aggiornate ogni anno) la cifra unitaria chilometrica per il tipo di autovettura, moltiplicandola per una percorrenza media convenzionale di 15.000 km e calcolando poi dall’importo risultante la percentuale fissa del 30%. Dividendo poi la cifra ottenuta per 12, ossia il numero di mensilità di un contratto di lavoro, si otteneva il valore mensile di fringe benefit da indicare in busta paga.

TASSE AUTO AZIENDALI: COSA CAMBIA DAL 1° LUGLIO 2020

A partire dal 1° luglio 2020 il procedimento resta simile ma la percentuale del 30% per calcolare l’importo di fringe benefit da tassare, che prima era fissa, cambia a seconda delle emissioni di CO2 del veicolo (standard di omologazione WLTP), allo scopo di incentivare l’acquisto da parte delle aziende di automobili (nonché autocaravan, motocicli e ciclomotori) a basso impatto ambientale. In particolare l’articolo 1 comma 632 della Legge di Bilancio 2020, ferma restando la percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolata sulla base del costo chilometrico delle tabelle ACI, prevede queste nuove percentuali:

25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 fino a 60 g/km;
30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 da 61 g/km a 160 g/km;
40% (50% dall’1/1/2021) per i veicoli con valori di emissione di CO2 da 161 g/km a 190 g/km;
50% (60% dall’1/1/2021) per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km.

Da notare che fino a 60 g/km di CO2 ci sono soltanto auto elettriche e ibride plug-in, mentre gli aumenti riguardano solo le vetture con emissioni a partire da 161 g/km, che non sono così tanto frequenti nelle flotte aziendali. In pratica per la fascia più ampia, quella da 61 a 160 g/km, rimane la vecchia percentuale del 30%. Ecco perché tutto sommato si può dire che la montagna abbia partorito il classico topolino, anche se il passaggio dal 1° gennaio 2021 al sistema WLTP, molto più stringente del precedente, potrebbe spostare alcuni veicoli oltre le soglie che delimitano la premialità (60 g/km) e la penalizzazione (160 g/km e 190 g/km).

AUTO AZIENDALI: DEDUCIBILITÀ DEI COSTI

Non cambia invece nulla riguardo la deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali. La deduzione dei costi effettivi dell’autovettura (come ammortamenti, carburante e manutenzioni) concessa in uso promiscuo per la maggior parte del periodo d’imposta a un dipendente, resta del 70%. Fino al 2012 era del 90% e fino al 2006 era invece possibile dedurre l’intero importo tassato come fringe benefit. In caso di assegnazione dell’auto all’amministratore, invece, la deduzione dei costi è del 100%, nel limite del fringe benefit tassato, mentre l’eccedenza è deducibile al 20%.

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