Veicoli pesanti: obbligo di tachigrafo G2V2 dal 1° luglio 2026, cosa cambia

Veicoli pesanti: obbligo di tachigrafo G2V2 dal 1° luglio 2026, cosa cambia

Dal 1° luglio 2026 arriva l'obbligo della seconda versione di tachigrafo intelligente G2V2 per i veicoli pesanti oltre 2,5 tonnellate

 

Dal 1° luglio 2026 arriva l'obbligo della seconda versione di tachigrafo intelligente G2V2 per i veicoli pesanti oltre 2,5 tonnellate

27 Aprile 2026 - 18:15

Il Pacchetto mobilità dell’Unione Europea (regolamento n. 2020/1054) ha introdotto una serie di nuove disposizioni in materia di autotrasporto di merci e persone, la cui entrata in vigore è stata fissata con scadenze diverse. Le ultime novità entreranno in vigore il 1° luglio 2026 e riguardano l’estensione dell’applicazione delle regole relative ai periodi di guida, alle interruzioni e ai periodi di riposo ai conducenti di veicoli di massa massima ammissibile superiore a 2,5 t e fino a 3,5 t, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, solo quando impegnati in operazioni di trasporto internazionale o di cabotaggio di merci. Una delle modifiche più importanti riguarda l’equipaggiamento obbligatorio con la seconda versione di tachigrafo intelligente G2V2, scopriamo in concreto cosa cambia.

COSA CAMBIA CON IL TACHIGRAFO INTELLIGENTE G2V2

Premessa: l’intervento normativo mira a garantire una concorrenza leale nel settore e una maggiore sicurezza stradale anche per il comparto dei veicoli commerciali leggeri, assoggettando i conducenti di tali mezzi alla normativa sociale, in particolare a tutte le disposizioni previste dal regolamento (CE) 561/2006, dal regolamento (UE) 165/2014, nonché dalla direttiva 2002/15/CE.

In quest’ottica, la seconda versione di tachigrafo intelligente (G2V2), obbligatoria dall’1/7/2026 sui veicoli commerciali leggeri (da 2,5 a 3,5 t), consentirà di:

  • registrare automaticamente i passaggi di frontiera tramite il sistema di localizzazione satellitare GNSS;
  • registrare automaticamente la posizione ogni 3 ore cumulative di guida e durante le operazioni di carico/scarico;
  • trasmettere alcuni dati alle autorità di controllo per mezzo di comunicazioni DSRC e consentire la verifica durante la marcia del regolare funzionamento del tachigrafo.

In vista dell’entrata in vigore di tali obblighi, la circolare MIT n. 9674 del 16 aprile 2026 ha fornito le prime indicazioni operative.

TIPOLOGIE DI TRASPORTO INTERESSATE

Poiché le nuove disposizioni in vigore dal 1° luglio 2026 riguardano i trasporti internazionali o di cabotaggio effettuati con veicoli con massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 2,5 tonnellate, la circolare specifica l’ambito di applicazione. Devono avere il nuovo tachigrafo:

  • i trasporti di merci in conto terzi in ambito internazionale o di cabotaggio;
  • i trasporti di merci in conto proprio in ambito internazionale in cui la guida costituisce l’attività principale del conducente.

Sono, invece, esclusi i trasporti di merci:

  • in conto terzi o in conto proprio in ambito nazionale;
  • in ambito internazionale in conto proprio quando la guida non costituisce l’attività principale del conducente.

Considerato che il regolamento comporta l’obbligo di dotazione e di utilizzo della seconda versione di tachigrafo intelligente (G2V2) e della carta del conducente durante l’esecuzione dei suddetti trasporti, in presenza di documentazione attestante una relazione di traffico internazionale, è ragionevole presumere che il conducente sia sempre tenuto alle registrazioni sin dall’inizio del periodo di lavoro giornaliero del giorno in cui effettua il trasporto internazionale o di cabotaggio osservando altresì il rispetto del riposo settimanale.

In merito all’utilizzo del tachigrafo, è opportuno ricordare che, come la prima, anche la seconda versione di tachigrafi intelligenti, in presenza del segnale satellitare, registra le coordinate di posizione del veicolo oltre che l’inserimento del Paese effettuato dal conducente a inizio e fine attività, anche ogni 3 ore cumulative di guida. Inoltre, la seconda versione di tachigrafo intelligente registra automaticamente i dati inerenti all’attraversamento di frontiera. I dati di localizzazione registrati sul tachigrafo sono visualizzabili attraverso la stampa delle attività giornaliere.

Resta sempre l’obbligo dei conducenti di presentare ogni registrazione fatta durante il giorno in corso e nei 56 giorni precedenti al 1° luglio 2026, trattandosi di una prescrizione relativa al conducente, finalizzata a consentire una verifica puntuale sull’osservanza della normativa sociale, salvo che il conducente non sia mai stato tenuto, prima del 1° luglio 2026, al rispetto delle norme del regolamento (CE) 561/2006.

Veicoli pesanti obbligo di tachigrafo G2V2

REGIME MISTO NAZIONALE-INTERNAZIONALE

I conducenti dei veicoli di massa massima ammissibile, superiore a 2,5 t e fino a 3,5 t, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, che effettuano sia trasporti nazionali sia trasporti internazionali, sono soggetti agli obblighi del regolamento (CE) 561/2006 solo durante l’esecuzione del trasporto internazionale o durante le operazioni di
cabotaggio a questi ultimi collegati. Nelle tratte svolte esclusivamente in ambito nazionale, sia in conto terzi che in conto proprio, resta ferma l’esenzione.

In tali ipotesi, durante l’esecuzione dei trasporti nazionali (esclusi quelli di cabotaggio), la registrazione delle attività del conducente potrà essere effettuata in modo analogo alle ipotesi in cui viene impiegato il veicolo in trasporti che  rimangono fuori dal campo di applicazione della norma europea, attivando cioè la funzione “out of scope”.

Infine, il conducente che alterna periodi di guida di veicoli in ambito nazionale esclusi dal regime di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 tramite veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, con periodi di guida in ambito internazionale o di cabotaggio soggetti all’obbligo del tachigrafo (mediante veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5t), è sempre tenuto a garantire la continuità delle registrazioni per i 56 giorni precedenti al controllo.

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