Quali documenti di trasporto merci sono obbligatori? Il più importante è il DDT ma ce ne sono anche altri che servono per il trasporto internazionale
Quali sono i documenti di trasporto merci obbligatori? Il più importante è sicuramente il DDT (Documento Di Trasporto) che in vari casi ha sostituito la vecchia ‘bolla di accompagnamento’, ma ce ne sono anche altri che servono soprattutto per il trasporto merci internazionale. Proviamo a elencarli nei prossimi paragrafi.
DOCUMENTO DI TRASPORTO O DDT
Il Documento Di Trasporto (scarica il modulo in pdf) serve a certificare il trasferimento di materiali da cedente a cessionario attraverso il trasporto dello stesso, sia che risulti effettuato in conto proprio dal mittente o dal destinatario, sia che venga affidato ad un trasportatore. Dev’essere emesso dal committente prima della consegna o della spedizione della merce, con l’indicazione degli elementi principali dell’operazione. Può anche essere sostituito dalla fattura accompagnatoria, nei casi previsti.
Il DDT è in formato libero (significa che non ha nessun vincolo di forma, dimensioni o tracciato) e va emesso in almeno due copie, di cui una trattenuta e conservata dal cedente e l’altra consegnata al cessionario in accompagnamento alla merce ceduta e trasportata.
Il Documento Di Trasporto deve riportare i seguenti dati:
– numero progressivo;
– dati societari (nome e cognome in caso di persone fisiche o ragione sociale e, relativamente al soggetto cedente, il suo numero di partita IVA);
– data del trasporto;
– generalità del cedente e dell’incaricato al trasporto;
– quantità dei beni trasportati suddivisa per voce o articolo;
– numero di colli;
– peso dei beni da trasportare;
– aspetto esteriore dei beni (cassoni, scatole, sfuso, vassoi, bobine, ecc.);
– descrizione dei beni trasportati con l’indicazione della natura e qualità degli stessi.
Importante: anche se non obbligatorio, è opportuno che il DDT rechi l’indicazione della causale del trasporto (vendita o movimentazione a titolo non traslativo, quale ad esempio conto lavoro, riparazione, campionatura, esposizione, ecc.) e il termine di resa del trasporto. Inoltre nelle note, per agevolare le fasi di accettazione merci del ricevente, si può specificare facoltativamente la quantità dei pallet (se applicabile), a meno che non sia allegata una distinta di imballaggio (packing list).
DOCUMENTI DI TRASPORTO MERCI: LDV O LETTERA DI VETTURA INTERNAZIONALE
La Lettera Di Vettura internazionale (LDV oppure CMR, sigla utilizzata in passato ma ormai desueta) contiene le condizioni di trasporto e viene emessa dal mittente, o dallo spedizioniere, in qualità di committente del trasporto, su richiesta del vettore. Il modulo LDV (scarica il fac simile in pdf) è prodotto in 3 esemplari originali, più due copie, aventi colorazioni diverse, che devono essere firmati sia dal mittente che dal vettore. Il primo modello (colore rosa) è per il mittente; il secondo (azzurro) accompagna la merce ed è per il destinatario; il terzo modello (verde) viene conservato dal vettore; il quarto modello (bianco) è inviato alla Direzione Generale della Motorizzazione Civile presso il MIMS per controllo e a fini statistici; il quinto modello è per uso interno.
La Lettera Di Vettura internazionale deve recare, obbligatoriamente, numerose informazioni tra cui la data e il luogo di emissione, il nome e l’indirizzo del mittente, del vettore, del destinatario e del luogo di destinazione (se diverso dal destinatario), la natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare, l’indicazione degli eventuali punti obbligati di transito per le operazioni doganali, le istruzioni relative alle spese di trasporto, ecc.
ALTRI DOCUMENTI DI TRASPORTO MERCI
I documenti di trasporto merci più comuni sono i già descritti DDT e la Lettera Di Vettura internazionale o CMR. Oltre a questi possono esserci, a seconda dei casi:
– certificati sanitari;
– certificati veterinari o fitosanitari;
– documenti specifici a garanzie che alcune tipologie di merci spedite rispettano le norme dei Paesi interessati dal trasporto;
– documenti per il trasporto di merci pericolose in regime ADR;
– documentazioni amministrative per movimentazione di rifiuti, sostanze radioattive, armi, gas tossici ed esplosivi.
Ricordiamo infine che l’emissione della vecchia bolla di accompagnamento permane per il trasporto di alcuni beni quali tabacchi e fiammiferi, prodotti soggetti ad accisa, prodotti soggetti a eventuali imposte di consumo e prodotti soggetti al regime di vigilanza fiscale.
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