Tachigrafo per multare l’eccesso di velocità: la Cassazione dice sì

Tachigrafo per multare l’eccesso di velocità: la Cassazione dice sì

La Cassazione stabilisce che i dati del cronotachigrafo sono validi per accertare l’eccesso di velocità, confermandone la piena compatibilità con l'ordinamento UE

 

La Cassazione stabilisce che i dati del cronotachigrafo sono validi per accertare l’eccesso di velocità, confermandone la piena compatibilità con l'ordinamento UE

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8 Luglio 2026 - 16:50

Le registrazioni del cronotachigrafo possono essere legittimamente utilizzate per sanzionare il superamento dei limiti di velocità: parola della Cassazione, con ordinanza 19147/2026 della seconda sezione civile. L’uso di questi dati non vìola le normative europee. La vicenda giudiziaria ha avuto origine da una multa inflitta dalla Polizia Locale di Alessandria a una società di autotrasporto nel 2022. Dai controlli effettuati tramite il tachigrafo, era emerso che un autoarticolato aveva raggiunto una velocità di 96 km/h, superiore al consentito.

L’azienda aveva impugnato la sanzione, sostenendo l’inutilizzabilità probatoria dei dati tachigrafici per violazioni dell’articolo 142 del Codice della Strada, basandosi su due punti: la presunta incompatibilità con la disciplina comunitaria che regola l’apparecchio di controllo; la presunta violazione della circolare del ministero dell’Interno 6394 del 14 ottobre 2021.

Ricorso accolto dal Tribunale, ma la Suprema Corte ha ribaltato l’orientamento. Cassando la sentenza impugnata, i giudici di legittimità hanno disposto il rinvio al giudice di primo grado che, in persona di un diverso magistrato, dovrà quindi riesaminare il merito della causa.

REGISTRAZIONE DEL TACHIGRAFO: LA PROVA DELL’INFRAZIONE

Sentiamo gli Ermellini: né il Regolamento UE 165/2014 né la Direttiva 2006/22/CE pongono veti sull’uso dei dati tachigrafici per scopi sanzionatori riguardanti la velocità, riferisce Uomini e Trasporti.

Al contrario, le leggi UE impongono che il dispositivo registri la velocità del veicolo e garantisce alle autorità di controllo l’accesso a tali informazioni.

Con la sua sentenza, la Cassazione ha ritenuto il Codice della Strada pienamente conforme al diritto UE, riconoscendo valore probatorio ai dati estratti dall’apparecchio.

QUESTIONE DI LOGICA: SICUREZZA ANZITUTTO

L’obiettivo delle regole UE è migliorare la sicurezza stradale e tutelare le condizioni di lavoro dei conducenti.

In quest’ottica, il cronotachigrafo serve a garantire che i conducenti non infrangano i limiti di velocità per completare i viaggi in tempi ridotti, eludendo così le prescrizioni sui riposi obbligatori.

L’articolo 142 del Codice della Strada, che annovera i dati del cronotachigrafo tra le fonti di prova per l’accertamento dei limiti di velocità, è coerente con il quadro nazionale ed europeo.

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NON SERVE ANDARE ADDIRITTURA A BRUXELLES

La sentenza della Corte ha chiarito che non è necessario sollevare una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

La normativa in materia è considerata chiara e non sussistono dubbi interpretativi, anche in ragione dell’archiviazione da parte della Commissione Europea di una precedente procedura di infrazione aperta contro l’Italia proprio su tale tema.

La Corte ha inquadrato l’uso del tachigrafo come una “operazione tecnica” rientrante nei poteri di ispezione degli organi di controllo: il Codice della Strada agisce come specificazione dell’articolo 13, comma 1, della legge 689 del 1981.

TACHIGRAFO COME AUTOVELOX? NO

Da sottolineare un punto chiave: l’ordinanza non trasforma il tachigrafo in un autovelox né introduce modalità di accertamento automatico della velocità.

Il principio stabilito è più mirato: qualora i dati vengano acquisiti correttamente e valutati secondo le procedure vigenti, costituiscono una prova valida in sede di accertamento per eccesso di velocità.

Per le aziende di autotrasporto, tale decisione rappresenta un cambio di paradigma. Se in passato l’attenzione era quasi esclusivamente rivolta al rispetto dei tempi di guida e di riposo, oggi la corretta gestione dei dati tachigrafici acquisisce una valenza più ampia, includendo la responsabilità diretta sulla condotta di guida e la sicurezza stradale.

Le imprese sono quindi chiamate a una maggiore consapevolezza: la memoria del cronotachigrafo diventa uno specchio fedele delle performance dinamiche del mezzo.

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