
Il risarcimento in caso di sinistro causato da turbativa è previsto solo in alcuni casi. Ma poi, cos’è e cosa si intende con questa definizione?
Quando si parla di sinistro causato da turbativa, il pensiero corre subito a una distrazione dell’automobilista. Ma in realtà la gamma degli eventi possibili è ben più ampia. In questa definizione rientrano infatti quegli incidenti stradali in cui non c’è un contatto tra due mezzi. A essere coinvolto nel sinistro è generalmente un solo automobilista. Inevitabile chiedersi allora “quando è previsto il risarcimento?“. Come si comporta l’assicurazione nella circostanza del sinistro causato da turbativa? La lista delle situazioni in cui il guidatore di un’auto può trovarsi coinvolto in un incidente di questo tipo è potenzialmente molto lunga. E se molte volte è proprio la distrazione a giocare brutti scherzi, in altre il sinistro in solitaria è il risultato di una manovra per evitare conseguenze peggiori. Meglio quindi approfondire con maggiore precisione cos’è il sinistro causato da turbativa e quali sono i casi in cui è previsto il risarcimento per danni.
COS’È IL SINISTRO CAUSATO DA TURBATIVA
Come abbiamo accennato, sono numerose le situazioni che rientrano nella definizione di sinistro causato da turbativa. Pensiamo ad esempio a un pedone avventato che decide improvvisamente di attraversare la strada. Anche se si trova nei pressi delle strisce bianche orizzontali, è sempre indispensabile fare capire le proprie intenzioni alle auto in transito. In caso contrario le possibilità di un sinistro sono elevate. Ecco, se l’automobilista è costretto a frenare improvvisamente per non travolgere il pedone, facendo sbandare il veicolo fino ad fare arrestare la sua corsa contro un muro, il guardrail o un ostacolo generico, si parla di sinistro causato da turbativa. Potrebbe accadere la stessa cosa nella fase d’immissione sull’autostrada lungo la corsia di accelerazione tra un’auto in transito e un’altra di passaggio. In ogni caso il concetto fondamentale è l’assenza di collisione tra mezzi. Tuttavia il danno rimane e va risarcito.
RISARCIMENTO SINISTRO CAUSATO DA TURBATIVA NEL CODICE CIVILE
È interessante sapere che la definizione così singolare di sinistro causato da turbativa deriva proprio dal disagio che questa circostanza provoca alla circolazione stradale. Una turbativa appunto che, nel linguaggio giuridico, fa riferimento all’atto che disturba lo status quo ovvero l’equilibrio. Ebbene, nel Codice civile c’è un articolo, il numero 2054, che disciplina la circolazione stradale è fissa un principio ben preciso. Al primo comma specifica che: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Il concetto chiave è proprio quello espresso alla fine del periodo. Per avere però diritto al risarcimento dei danni subiti, l’automobilista deve sì avere guidato con prudenza. Ma soprattutto deve aver fatto di tutto per evitare il sinistro.
LA “PROVA CONTRARIA” DEL SINISTRO CAUSATO DA TURBATIVA
Il secondo comma dello stesso articolo del Codice Civile è altrettanto importante ai fini del risarcimento del sinistro causato da turbativa. Recita infatti: “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. Nel caso di sinistro causato da normativa spetta al danneggiato dimostrare la “prova contraria” ovvero il collegamento causale tra i danni e la condotta di guida. In questo contesto si inserisce però una importante sentenza della Corte di Cassazione. I giudici hanno creato un precedente interpretativo a cui le stesse compagnie di assicurazione fanno spesso riferimento quando c’è di mezzo un incidente stradale senza scontro tra auto. Con la sentenza numero 18337 del 2013 i togati hanno stabilito che anche in caso di assenza di sinistro causato da turbativa può essere applicata la presunzione di concorso di colpa. Di conseguenza, facendo riferimento al nostro esempio iniziale, potrebbero essere considerati responsabili sia l’automobilista e sia il pedone avventato che ha attraversato la strada d’improvviso.
SINISTRO CAUSATO DA TURBATIVA, L’IMPORTANZA DELLE PROVE
Considerata la difficoltà a ricostruire la dinamica dei fatti nel sinistro causato da turbativa, si rivelano decisive nell’ottenimento del risarcimento le prove raccolte a sostegno della propria posizione. Quali? Le testimonianze dei presenti innanzitutto, ma anche le conseguenze materiali derivate dall’incidente. Così come le tracce dell’eventuale frenata sull’asfalto o la segnaletica stradale. Ogni dettaglio può essere decisivo.