RC auto familiare e attestato di rischio: l’IVASS chiede questa modifica Novità su RC auto familiare e attestato di rischio: l'IVASS chiede di modificare la legge per superare l'impasse della questione relativa ai sinistri negli ultimi 5 anni

RC auto familiare e attestato di rischio: l’IVASS chiede questa modifica

Novità su RC auto familiare e attestato di rischio: l'IVASS chiede di modificare la legge per superare l'impasse della questione relativa ai sinistri negli ultimi 5 anni

17 Febbraio 2021 - 11:02

L’IVASS torna a occuparsi di RC auto familiare e lo fa pubblicando un avviso in cui chiede alle sedi competenti di intervenire per risolvere l’equivoco degli attestati di rischio con meno di 5 anni, che molte compagnie continuano a non considerare validi per accedere al beneficio. E ciò nonostante il parere favorevole del MISE e dello stesso Istituto di vigilanza, che però non può imporre nulla visto che la norma è scritta male e si presta a diverse interpretazioni.

CHE COS’È LA RC AUTO FAMILIARE: LA QUESTIONE DELL’ATTESTATO DI RISCHIO CON MENO DI 5 ANNI

Circa un anno fa è stata introdotta la nuova RC auto familiare, che ha esteso le agevolazioni della Legge Bersani consentendo ai componenti dello stesso nucleo familiare di usufruire della miglior classe di merito in famiglia anche in caso di semplice rinnovo della polizza (non solo alla prima stipula) e pure tra diverse tipologie di veicoli (p.es. tra auto e moto). Com’è noto per accedere al beneficio bisogna non aver commesso sinistri con colpa negli ultimi 5 anni presentando un attestato di rischio praticamente ‘intonso’. La RC familiare prevede inoltre una sorta di ‘super malus’ con declassamento di 5 classi di merito qualora il beneficiario della polizza familiare con veicolo diverso provochi un sinistro con danni superiori ai 5.000 euro.

RC AUTO FAMILIARE: LA QUESTIONE DELL’ATTESTATO DI RISCHIO CON MENO DI 5 ANNI

È accaduto però che diverse compagnie assicurative hanno preso un po’ troppo alla lettera la disposizione contenuta nella norma secondo cui possono beneficiare della RC auto familiare solo coloro che negli ultimi 5 anni non hanno commesso alcun incidente con colpa, come riportato sull’attestato di rischio, escludendo dall’agevolazione i conducenti che hanno un attestato di rischio da meno di 5 anni. In pratica tutti i neopatentati e i guidatori meno esperti, ossia proprio coloro che dovevano essere i maggiori beneficiari del provvedimento! Un’interpretazione ovviamente ‘di parte’ delle compagnie, che hanno approfittato di un testo non troppo chiaro che si presta a libere deduzioni.

RC auto familiare attestato di rischio ivass

RC AUTO FAMILIARE E ATTESTATO DI RISCHIO: IL PARERE DEL MISE

Ricapitolando: visto che la norma richiede un attestato di rischio senza sinistri da 5 anni (“…in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi 5 anni, sulla base delle risultanze dell’attestato di rischio…”, art. 134 comma 4-bis Codice delle assicurazioni), molte compagnie assicurative ritengono che la RC auto familiare non debba applicarsi a chi non possegga, all’atto della stipula, un attestato di rischio di tale durata. Contravvenendo però allo spirito della legge, che intende favorire i conducenti più giovani e dalla classe di merito più alta e costosa. Qualche mese fa il MISE, rispondendo a un’interrogazione in Commissione finanze della Camera, aveva ribadito l’interpretazione più favorevole agli assicurati, precisando che in assenza di sinistri nei limiti degli anni di attestato di rischio disponibili (quindi anche meno di 5), le compagnie devono attribuire al veicolo interessato la migliore classe utilizzabile in famiglia.

RC AUTO FAMILIARE E ATTESTATO DI RISCHIO: LA RICHIESTA DELL’IVASS

Tuttavia quello del MISE è solo un parere interpretativo, ma per obbligare le compagnie ad applicare la RC auto familiare anche a chi non possiede un attestato di rischio di 5 anni occorrerebbe modificare la legge specificando meglio la direttiva. Ed è proprio ciò che ha sottolineato l’IVASS con l’avviso del 15 febbraio 2021. L’Istituto di vigilanza, di fronte a numerose segnalazioni, ha confermato che una lettura della norma coerente con le finalità di tutela dei consumatori suggerirebbe di riconoscere il beneficio anche in presenza di un attestato relativo alla storia assicurativa del veicolo ‘beneficiario’ che risalga a meno di 5 anni, purché in assenza di sinistri. Allo stesso tempo “il tenore letterale della disposizione non consente all’Istituto di richiedere, nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza e di tutela, un’applicazione conforme alla prospettata lettura”.

In pratica fin quando la norma resta così com’è, l’IVASS ha le mani legate contro le compagnie. Per questo, si legge nell’avviso, non potendo sostituirsi al legislatore fornendo interpretazioni autentiche delle norme di legge, l’Istituto ha da tempo rappresentato la questione nelle diverse sedi istituzionali allo scopo di promuovere interventi e iniziative idonee a superare l’attuale quadro di incertezza, garantendo una applicazione della norma stessa in senso più favorevole al consumatore. Vedremo se la politica sarà in grado di rispondere con celerità.

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