Polizza auto: niente penale per chi si rivolge alle carrozzerie di fiducia

Polizza auto: niente penale per chi si rivolge alle carrozzerie di fiducia

Il Tribunale di Torino boccia la maxi penale per riparazioni fuori rete convenzionata, applicando il principio dell'abuso del diritto

 

Il Tribunale di Torino boccia la maxi penale per riparazioni fuori rete convenzionata, applicando il principio dell'abuso del diritto

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3 Aprile 2026 - 12:55

La questione della libera scelta del carrozziere di fiducia nelle polizze auto per danni diretti all’auto, come grandine o atti vandalici, rappresenta da anni uno dei terreni di scontro più accesi tra compagnie, automobilisti e professionisti del settore auto. Al centro della disputa vi sono le clausole che impongono penali o franchigie raddoppiate a chi decide di non rivolgersi alle officine convenzionate con la compagnia. Una recente e rivoluzionaria sentenza del Tribunale di Torino, la numero 1165 del 2026, ha segnato un punto di svolta per la tutela degli assicurati, spostando il focus legale dalla complessa analisi della vessatorietà a quella, più concreta e incisiva, dell’abuso del diritto e del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto.

IL CASO CONCRETO SULLA PENALE

Come riporta Studio Cataldi, la vicenda trae origine da un danno da grandine subito da una vettura Lancia Y. L’assicurata, pur avendo una polizza che copriva tali eventi naturali, aveva deciso di far riparare l’auto presso una carrozzeria di propria fiducia, non convenzionata con la compagnia. A fronte di un danno quantificato e periziato in 2.700 euro, l’assicurazione aveva liquidato solo 1.300 euro, applicando una franchigia di 1.500 euro prevista dal contratto per chi non utilizza la rete ufficiale. In primo grado, il Giudice di Pace di Torino aveva dato ragione al cessionario del credito (il carrozziere), dichiarando la clausola vessatoria ai sensi del Codice del Consumo. Secondo il magistrato onorario, tale previsione comprimeva eccessivamente la facoltà di scelta dell’automobilista, imponendo un sacrificio economico non giustificato e privo di una specifica e autonoma sottoscrizione per approvazione.

LA SVOLTA DEL TRIBUNALE DI TORINO SULLA VESSATORIETÀ

In sede di appello, il Tribunale di Torino ha parzialmente corretto l’impostazione giuridica, pur giungendo alla medesima conclusione pratica di condanna per la compagnia. Il Giudice Francesco Moroni ha osservato che, secondo l’orientamento più recente della Cassazione (sentenza n. 23415/2022), queste clausole non sono intrinsecamente vessatorie. Esse non limitano la responsabilità della compagnia, ma delimitano l’oggetto del contratto, specificando le modalità con cui il rischio viene garantito.

Pertanto, non necessitano della “doppia firma” obbligatoria per le clausole onerose. Tuttavia, questo riconoscimento di validità formale non esaurisce il sindacato del giudice sulla legittimità dell’operato dell’assicurazione al momento del pagamento del danno.

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L’APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ABUSO DEL DIRITTO

La vera innovazione della sentenza 1165/2026 risiede nell’applicazione degli articoli 1175, 1366 e 1375 del Codice Civile. Il Tribunale ha stabilito che ogni diritto contrattuale, anche se formalmente esistente, deve essere esercitato secondo correttezza e buona fede. Nel caso di specie, la compagnia non ha fornito alcuna prova di un interesse meritevole di tutela che giustificasse la detrazione “apodittica” di 1.500 euro.

In parole povere, se il danno è lo stesso e la compagnia non dimostra che riparare l’auto fuori dalla rete convenzionata le arrechi un effettivo pregiudizio economico aggiuntivo, applicare una penale così elevata costituisce un abuso del diritto. Il Tribunale sottolinea che una franchigia di 1.500 euro su un massimale di 2.900 euro è palesemente sproporzionata e causa un danno ingiusto all’assicurato senza un corrispondente vantaggio apprezzabile per il debitore.

LE IMPLICAZIONI SECONDO L’AVVOCATO PERRINI (UNARCA)

Questa sentenza rappresenta un precedente di enorme rilievo per il settore assicurativo.

Come evidenziato dall’avvocato Massimo Perrini di Unarca (Unione avvocati, responsabilità civile e assicurativa), “qui si parla di clausole nelle polizze auto che riguardano solo i danni diretti, come atti vandalici, grandine e Kasko. Limitare il risarcimento nella RC Auto è già da anni pacificamente in contrasto con i principi regolatori della materia. Venendo alla sentenza di Torino, siamo di fronte a un importante precedente. Se da un punto di vista sostanziale è iniquo risarcire in misura inferiore lo stesso danno a seconda di chi lo ripara, da un punto di vista giuridico inquadrare la questione è più complesso. Infatti, simili clausole sono state ritenute vessatorie perché contrarie al Codice del Consumo, in quanto limitative della facoltà di contrarre con terzi, laddove il terzo è il carrozziere di libera scelta. Pagare di meno, infatti, costringe a scegliere il riparatore indicato dalla compagnia“.

PRINCIPIO SACROSANTO

Ma perché in Cassazione ci sono state pronunce di segno diverso tra loro? “Il giudizio di legittimità – spiega Perrini – non sempre aiuta a fare chiarezza. La Suprema Corte, infatti, non decide sul merito di una clausola, ma sulla correttezza della motivazione della sentenza che su quella clausola si è espressa. Se non si centrano perfettamente gli eventuali vizi della sentenza, la stessa viene confermata, anche se da un punto di vista sostanziale potrebbe non essere la più corretta“.

La sentenza di Torino ha analizzato nel merito il contratto e i suoi effetti. Siccome l’unico effetto di quel contratto era pagare di meno lo stesso danno, il Tribunale ha applicato i principi sull’abuso del diritto, spiega l’avvocato. Ha stabilito, in sostanza, che seppur appaia formalmente lecito risarcire meno quel danno solo perché il contratto lo prevedeva, l’applicazione di quelle clausole era in contrasto con il principio di buona fede. “Il Tribunale ha quindi applicato correttamente, anche ai contratti assicurativi, i prìncipi che la Cassazione utilizza da sempre per valutare la correttezza di ogni rapporto giuridico“, la chiosa.

CONCLUSIONE E CONDANNA ALLE SPESE

Il Tribunale ha quindi rigettato l’appello della compagnia assicurativa, confermando l’obbligo di versare l’intero indennizzo richiesto. Oltre al pagamento della differenza dovuta per la riparazione, la società è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 462 euro oltre accessori di legge, e al versamento di un ulteriore contributo unificato per l’infondatezza dell’impugnazione. Questa decisione invita le compagnie a una maggiore trasparenza e a una gestione dei sinistri che sia realmente orientata alla correttezza negoziale, evitando pretese che, pur se scritte nel contratto, travalicano i limiti della solidarietà contrattuale imposta dalla Costituzione. Ma allora, fine delle discussioni? In Italia, quando si tratta di polizze auto, le controversie con le compagnie sono infinite.

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