Omologazione autovelox: davvero i sindaci festeggiano grazie alla Cassazione? autovelox di notte

Omologazione autovelox: davvero i sindaci festeggiano grazie alla Cassazione?

Analisi dell'ordinanza della Cassazione n. 7374/2026 che chiarisce il rapporto tra approvazione e omologazione degli autovelox

 

Analisi dell'ordinanza della Cassazione n. 7374/2026 che chiarisce il rapporto tra approvazione e omologazione degli autovelox

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8 Aprile 2026 - 15:00

In passato, diverse ordinanze della Corte di Cassazione hanno confermato che serve l’omologazione per gli autovelox. L’approvazione dello strumento non basta. Lo dicono il buon senso (il dispositivo deve misurare bene e multare chi commette l’infrazione) e il Codice della Strada, all’articolo 142, comma 6. Lo ribadisce il Prefetto di Napoli, con una decisione che è anche una lezione di civiltà proveniente dalla Campania. Adesso, però, qualche sito sostiene che la più recente ordinanza della Cassazione smentisca le precedenti, dando ragione ai Comuni che usano autovelox non omologati: multe regolari, ricorsi respinti, vittoria dei sindaci che festeggerebbero. Davvero è così?

NO, LA CASSAZIONE NON AMMETTE GLI AUTOVELOX NON OMOLOGATI

La recente ordinanza della Corte di Cassazione pubblicata il 27 marzo, la numero 7374/2026, ha scatenato un dibattito acceso. Molti osservatori hanno interpretato le prime letture del provvedimento come un salvagente per i sindaci e un via libera all’utilizzo di apparecchiature semplicemente approvate. Tuttavia un esame approfondito del testo giuridico rivela una realtà ben diversa, come del resto conferma anche Altvelox. La Suprema Corte, lungi dal fare marcia indietro rispetto ai precedenti orientamenti, ha ribadito la centralità dell’omologazione ministeriale stabilendo che senza di essa le sanzioni restano nulle e prive di fondamento legale solido.

L’EQUIVOCO SULLA RETROMARCIA DELLA SUPREMA CORTE

Il malinteso nasce dalla lettura parziale dell’ordinanza. Alcuni uffici legali comunali hanno brindato alla notizia convinti che il nuovo pronunciamento permettesse di equiparare i due procedimenti amministrativi rendendo validi i verbali elevati con strumenti non ancora omologati secondo i criteri del Codice della Strada. In realtà, i giudici di legittimità hanno seguito un percorso logico coerente con il passato sottolineando che la normativa vigente non permette deroghe alla sicurezza del dato rilevato. I sindaci che speravano in una sanatoria automatica potrebbero trovarsi di fronte a una delusione amara poiché la distinzione resta netta e invalicabile.

La Corte ha infatti specificato che l’approvazione è un atto di verifica tecnica interna mentre l’omologazione è un atto amministrativo complesso che garantisce la fede pubblica dello strumento di misura. Senza questo passaggio formale il dispositivo non può essere considerato idoneo a produrre prove legali contro il cittadino.

Aggiungiamo che oggi manca il decreto del ministero delle Imprese e del Made in Italy con le specifiche per l’omologa. Senza decreto, non si può omologare. Se e quando arriverà il decreto di quel ministero, e se e quando i velox saranno omologati, le cose cambieranno.

Omologazione autovelox

IL FALSO MITO DELL’EQUIPARAZIONE TRA ATTI AMMINISTRATIVI

Il cuore della controversia risiede nell’articolo 142 comma 6 del Codice della Strada che parla esplicitamente di apparecchiature debitamente omologate. Le amministrazioni comunali hanno spesso fatto leva su una direttiva del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che tentava di sovrapporre i due concetti. L’ordinanza di marzo 2026 interviene proprio in questo spazio grigio.

La Cassazione chiarisce che una fonte regolamentare o un atto ministeriale non possono andare contro una legge primaria dello Stato.

Molti sindaci hanno interpretato il silenzio della Corte su alcuni dettagli procedurali come un assenso, ma la giurisprudenza consolidata non lascia spazio a dubbi. Se un autovelox è solo approvato significa che ha superato dei test di funzionamento: tuttavia, non ha ricevuto il sigillo di garanzia richiesto dalla legge per imporre sanzioni pecuniarie. La Cassazione non ha affatto rinnegato le ordinanze precedenti che dal 2024 in poi hanno segnato la fine dell’anarchia tecnologica sulle strade italiane. Anzi: ha rafforzato l’idea che la trasparenza verso l’utente sia un valore superiore rispetto all’esigenza di cassa degli enti locali.

LE CONSEGUENZE GIURIDICHE PER I VERBALI IN CORSO

L’ordinanza del 27 marzo 2026 agisce come una lente di ingrandimento sulla mancanza di certificazione. Quando un utente della strada impugna un verbale il giudice di pace o il tribunale ordinario devono verificare se l’apparecchio possiede l’omologazione specifica. Se l’amministrazione si limita a esibire un certificato di approvazione, il ricorso viene spesso accolto dai Giudici di Pace.

VUOTO NORMATIVO

Se la Cassazione continua a pretendere l’omologazione ma lo Stato non mette i Comuni in condizione di ottenerla, si crea un corto circuito istituzionale. Gli enti locali si trovano invece in una posizione di estrema fragilità poiché potrebbero dover rispondere di danno erariale qualora continuino a utilizzare strumenti consapevolmente irregolari. Le spese di giudizio per i migliaia di ricorsi persi pesano sui bilanci pubblici molto più del mancato incasso delle sanzioni. La chiarezza richiesta dalla Suprema Corte serve a ristabilire un patto di fiducia tra cittadino e Stato che negli ultimi anni è stato incrinato dall’uso degli autovelox come bancomat territoriali. C’era, c’è e ci sarà incertezza, per questo condividiamo quanto dice La Posta del Sindaco.

L’eccesso di velocità è un’infrazione gravissima e pericolosissima, da punire. Ma ci sarebbe da discutere su circa 34 anni di multe date con autovelox non omologati (ossia dall’emanazione del Codice della Strada). Magari qualche associazione dei consumatori, investendo tempo e denaro, potrebbe prendere in esame il problema.

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