Prefetto di Napoli spegne gli autovelox: prima serve chiarezza sull’omologazione
Con un decreto datato 3 marzo 2026, il Prefetto di Napoli ha sospeso tutti i provvedimenti con cui autorizzava le postazioni fisse di controllo velocità nella Provincia: prima, occorre che si faccia chiarezza sull’omologazione
Con un decreto datato 3 marzo 2026, il Prefetto di Napoli ha sospeso tutti i provvedimenti con cui autorizzava le postazioni fisse di controllo velocità nella Provincia: prima, occorre che si faccia chiarezza sull’omologazione
Il Prefetto di Napoli spegne gli autovelox che funzionano in automatico e senza agenti sul posto, con contestazione differita (multa a casa), perché la legge non è chiara. Con un decreto datato 3 marzo 2026, stop a tutti i provvedimenti con cui autorizzava le postazioni fisse di controllo velocità nella Provincia: prima, occorre che sull’omologazione si dicano come stanno le cose.
OMOLOGAZIONE AUTOVELOX, CHE SUCCEDE
Per legge (articolo 142 del Codice della Strada), la foto dell’autovelox prova l’eccesso di velocità, ossia l’infrazione, solo se il dispositivo è omologato. Lo conferma la Cassazione. Alcune circolari dicono che basta l’approvazione. In realtà, la legge è di rango superiore alle circolari, e l’omologazione è un processo lungo, costoso e complicato, mentre l’approvazione è molto più veloce e semplice.
Non c’è il decreto che stabilisce le specifiche dell’omologazione degli autovelox: lo si attende dal 1993. Lo deve emanare il ministero delle Imprese: senza, non c’è omologa, non è possibile omologare e la prova dell’infrazione non esiste. Lo ribadisce la Cassazione con una dozzina di ordinanze (e lo stabiliscono numerosi Giudici di Pace).
COSA DICE IL PREFETTO
Autovelox da spegnere al fine di garantire la legalità dell’azione amministrativa, la certezza delle rilevazioni delle infrazioni al Codice della Strada e la tutela degli utenti della strada. Nelle more (in attesa cioè) dell’adozione delle disposizioni attuative relative all’omologazione dei misuratori di velocità e alla conformità tecnica di ciascun dispositivo.

UN PUZZLE SENZA IL PEZZO CHIAVE
Il Prefetto di Napoli ha fondato la propria decisione sulla necessità di garantire la legalità dell’azione amministrativa e la tutela degli utenti della strada. La base giuridica del provvedimento risiede nel coordinamento tra il Codice della Strada e il più recente decreto ministeriale dell’11 aprile 2024. Quest’ultimo ha introdotto criteri uniformi per l’installazione e l’impiego degli strumenti di controllo, ma la sua piena operatività risulta ancora monca. Ovvio: non c’è l’omologazione, dopo vari provvedimenti flop.
Senza queste disposizioni essenziali, non è possibile procedere a una verifica puntuale della conformità tecnica di ciascun dispositivo attualmente in uso. La Prefettura ha dunque ritenuto indispensabile attendere tali provvedimenti per assicurare l’uniformità applicativa della normativa vigente.
Un passaggio fondamentale del decreto richiama l’articolo 45, comma 6, del Codice della Strada, che impone l’omologazione o l’approvazione preventiva degli strumenti da parte del ministero competente. Il Prefetto cita esplicitamente il costante orientamento della Cassazione, la quale ha ribadito in più occasioni (da ultimo con l’ordinanza 3335/2024) che sia l’omologazione che la taratura sono condizioni necessarie per la validità degli accertamenti.
Nonostante il ministero delle Infrastrutture abbia avviato una ricognizione nazionale dei dispositivi, il Prefetto ha rilevato che tale attività ha avuto natura esclusivamente ricognitiva e di trasparenza. Essa non può in alcun modo integrare o sostituire la formale procedura di omologazione prevista dalla legge. Di conseguenza, procedere con accertamenti basati su strumenti non perfettamente conformi ai nuovi standard esporrebbe la Pubblica Amministrazione a una pioggia di ricorsi e minerebbe la certezza del diritto.
ERA ORA
Si tratta del primo provvedimento adottato da una Prefettura italiana. Finalmente: così non si può andare avanti. L’eccesso di velocità è una violazione pericolosissima che mette a repentaglio la sicurezza stradale, ma i Comuni e tutti gli altri proprietari e gestori delle pubbliche vie hanno l’obbligo di rispettare la legge. Non basta neppure che l’autovelox sia censito: serve l’omologazione del ministero delle Imprese. E se gli autovelox sono da spegnere, figuriamoci i Velobox e similari, ossia i box di colore blu e arancio a bordo strada che talvolta contengono i dispositivi. A tale proposito, ecco la guida per ricorrere al Prefetto competente per la zona dove è stata commessa la presunta infrazione.
L’AMBITO DI APPLICAZIONE E I DECRETI SOSPESI
La sospensione non è un atto generico, ma colpisce specifici provvedimenti autorizzativi emanati negli anni precedenti. Nello specifico, i decreti sospesi fino a nuova disposizione sono questi.
- Prot. 161292 del 14/06/2018.
- Prot. 131481 del 26/04/2022.
- Prot. 191796 del 17/06/2022.
- Prot. 243663 del 28/07/2023.
Questi atti avevano individuato i tratti stradali dell’Area metropolitana di Napoli dove era consentito l’uso di autovelox e altri sistemi di rilevazione automatica della velocità senza l’obbligo di fermare immediatamente il conducente. La decisione segue una riunione tecnica tenutasi in Prefettura il 26 febbraio 2026, durante la quale è stata ultimata la ricognizione dei dispositivi mobili e fissi presenti sul territorio.
COSA CAMBIA PER GLI ENTI E I CITTADINI
La nota prefettizia è stata inviata a una platea vastissima di destinatari, tra cui il Sindaco della Città metropolitana, i sindaci di numerosi comuni della provincia (come Acerra, Giugliano, Nola, Pozzuoli e molti altri), i gestori stradali come ANAS e Autostrade per l’Italia, e i vari comandi di Polizia Locale e Stradale. Tuttavia, il provvedimento chiarisce un aspetto fondamentale: non si tratta di un “liberi tutti”. Resta infatti ferma la possibilità di utilizzare le postazioni di controllo della velocità qualora sia prevista la contestazione immediata dell’infrazione, come stabilito dall’art. 1, comma 4, del D.M. 11 aprile 2024. In questo caso, l’agente di polizia ferma il veicolo sul momento, garantendo il rispetto delle norme di comportamento indipendentemente dall’automatismo dei dispositivi.
IL TERMINE DI DODICI MESI PER L’ADEGUAMENTO
I documenti richiamano l’articolo 6 del D.M. 11 aprile 2024, che concede agli enti proprietari delle strade un termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto per adeguare il posizionamento dei dispositivi già installati alle nuove prescrizioni contenute nell’Allegato A. Decorso tale termine, se gli strumenti non risulteranno conformi, dovranno essere obbligatoriamente disinstallati fino al loro completo adeguamento. La sospensione decisa dal Prefetto di Napoli si inserisce in questo lasso di tempo come misura cautelativa per evitare l’uso di apparecchi la cui legittimità tecnica è attualmente sub iudice.