Notifica a mezzo PEC o posta: quando la multa è valida davvero?
Notifica multa via PEC o posta: termini, regole e nullità per capire quando il verbale di una multa è davvero valido
Notifica multa via PEC o posta: termini, regole e nullità per capire quando il verbale di una multa è davvero valido
Per le violazioni al Codice della Strada non contestate immediatamente, il verbale della multa deve essere notificato all’effettivo trasgressore (o all’obbligato in solido) entro 90 giorni dall’accertamento; il termine sale a 360 giorni se il destinatario risiede all’estero. Il termine si considera rispettato quando il verbale è consegnato al servizio postale, al messo notificatore o, in caso di PEC, quando il sistema genera la ricevuta di accettazione dell’invio, anche se il destinatario lo riceve dopo. Approfondiamo questi aspetti.
QUANDO LA NOTIFICA È TEMPESTIVA
La prima verifica riguarda il rispetto del termine dei 90 giorni, che decorre da quando l’amministrazione è in grado di identificare il presunto trasgressore o il proprietario del veicolo (non sempre coincide esattamente con il giorno dell’infrazione, ad esempio per violazioni accertate con autovelox o tutor). Se il verbale viene consegnato alle Poste o al messo notificatore entro il 90° giorno, la notifica deve ritenersi valida anche se il plico arriva materialmente al destinatario dopo tale data. Attenzione: il calcolo dei 90 giorni non esclude festivi. Tuttavia se l’ultimo giorno coincide con un festivo, il termine si proroga al primo giorno lavorativo utile.
Se la consegna alle Poste o al messo notificatore avviene invece oltre il termine dei 90 giorni, la sanzione si estingue e il pagamento non è dovuto, potendo il cittadino far valere la tardività in opposizione o in autotutela. Occorre distinguere inoltre i casi di contestazione immediata (ad esempio fermo su strada) in cui il termine per notificare all’obbligato in solido è diverso (100 giorni) da quelli di contestazione differita.
NOTIFICA MULTA A MEZZO POSTA: CONSEGNA, ASSENZA E GIACENZA
Come detto, quando la notifica avviene tramite raccomandata, è sufficiente che l’amministrazione consegni il plico all’ufficio postale entro il termine di 90 giorni; la data di consegna alle Poste è quella che rileva per la tempestività, non quella di arrivo al domicilio. La notifica è valida se l’indirizzo utilizzato coincide con la residenza, il domicilio o la sede risultante dagli archivi pubblici o dalla carta di circolazione al momento dell’accertamento.
Se il destinatario è temporaneamente assente, il portalettere deposita il plico presso l’ufficio postale, lascia l’avviso di giacenza e, nei casi previsti, invia la comunicazione di avvenuto deposito; la notifica si perfeziona per il destinatario con la “compiuta giacenza”, cioè decorsi 10 giorni dal deposito o dall’invio della comunicazione, salvo ritiro anticipato. In pratica, anche se la raccomandata non viene mai materialmente ritirata, dopo il termine di giacenza la notifica è considerata validamente eseguita e da quel momento decorrono i termini per il ricorso.

NOTIFICA MULTA A MEZZO PEC: CONDIZIONI DI VALIDITÀ
La notifica via PEC è pienamente valida se inviata a un indirizzo qualificato come “domicilio digitale” del destinatario (registro imprese, INI-PEC, INAD o altro elenco pubblico previsto dalla legge). Il verbale si considera spedito quando il sistema genera la ricevuta di accettazione e notificato quando viene emessa la ricevuta di avvenuta consegna, che fa piena prova dell’avvenuta consegna nella casella PEC del destinatario.
Per il calcolo dei termini di ricorso (o per avere lo sconto se si paga entro 5 giorni), assume rilievo la data di consegna alla casella PEC, non quella in cui il destinatario apre o legge effettivamente il messaggio, in base al principio della presunzione di conoscenza. Se l’indirizzo PEC utilizzato non è un domicilio digitale valido o non è riferibile al destinatario secondo gli elenchi ufficiali, si può contestare la nullità della notifica.