
Se una multa viene notificata dopo 90 giorni, quindi dopo i termini previsti, può essere ancora valida? Sì ma solo in circostanze particolari
In base al Codice della Strada, qualora una violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale dev’essere notificato all’effettivo trasgressore o ad altro soggetto obbligato in solido entro 90 giorni dall’accertamento (360 per i residenti all’estero). Se l’identificazione del trasgressore o dei soggetti obbligati avviene successivamente alla commissione della violazione, la notifica può essere effettuata agli stessi entro 90 giorni (o 360) dalla data in cui è stato possibile provvedere alla loro identificazione. Allo stesso tempo l’articolo 201 comma 5 CdS precisa che l’obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue nei confronti del soggetto a cui la notifica non sia stata effettuata nel termine prescritto. Quindi la multa notificata dopo 90 giorni (o 360 per l’estero) dall’accertamento dell’infrazione o dall’identificazione del o dei trasgressori è inefficace, salvo circostanze particolari che andiamo a scoprire.
MULTA NOTIFICATA DOPO 90 GIORNI: MANCATO AGGIORNAMENTO PROPRIETÀ O RESIDENZA
Se viene effettuata la notifica del verbale all’intestatario del certificato di proprietà o del documento unico del veicolo coinvolto nella violazione al CdS, ma costui, presentando la relativa documentazione, dimostra che alla data dell’accertamento non era più proprietario del veicolo né titolare di alcun diritto su di esso, l’ufficio o comando interessati, se riscontrano l’esattezza delle notizie fornite, rinnovano la notifica all’effettivo responsabile, con relativo addebito delle ulteriori spese. In questo caso il termine di 90 o 360 giorni decorre dalla data di ricezione da parte dell’ufficio o comando delle notizie fornite dal destinatario della precedente notifica.
Il rinnovo della notifica del verbale può essere effettuato, nei confronti dell’effettivo responsabile, dal momento in cui si accerti la sua identità e il suo indirizzo in modo definitivo e, comunque, non oltre 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
MULTA NOTIFICATA A SOGGETTO ESTRANEO ALLA VIOLAZIONE
Un’altra circostanza particolare riguarda la notifica eseguita a un soggetto estraneo alla violazione per un errore di trascrizione del numero di targa, per un errore di lettura delle risultanze dei pubblici registri, oppure per un’altra causa. In questo caso l’ufficio o il comando, su richiesta dell’interessato (entro 60 giorni) o di propria iniziativa, eseguiti gli opportuni accertamenti, trasmettono gli atti al prefetto per l’archiviazione, sempre che non sia possibile procedere all’eventuale notifica nei confronti dell’effettivo responsabile entro i termini previsti.
NOTIFICA MULTA DOPO 90 GIORNI: ASSENZA DEL DESTINATARIO
Un’ulteriore possibilità può capitare quando la notifica avviene per posta, a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo di residenza del proprietario del veicolo, ma il postino non trova nessuno in casa. In un’ipotesi del genere, da prassi, lascia in buchetta un avviso di deposito con l’indicazione di andare all’ufficio postale per il ritiro dell’atto che deve avvenire entro 10 giorni dal ricevimento dell’avviso. La data di notifica coincide con il momento in cui il verbale viene ritirato dal destinatario, e quindi potenzialmente può sforare i 90 giorni ma la multa resta comunque valida. Importante: se l’atto non viene ritirato entro il termine di 10 giorni, il verbale si considera legalmente notificato per ‘compiuta giacenza’ e i termini di pagamento (anche per gli importi scontati del 30%) o per la presentazione del ricorso decorrono dall’11° giorno di giacenza.
Giova ricordare che nei verbali inviati via posta elettronica certificata (PEC), la data di notifica si intende quella di arrivo dell’email nella casella di posta del destinatario, anche se non è stata letta.