Contestazione differita: multa annullabile se la descrizione è solo generica Quando c'è una contestazione differita di una sanzione

Contestazione differita: multa annullabile se la descrizione è solo generica

Quando c'è una contestazione differita di una sanzione, la multa risulta annullabile se la descrizione della violazione non è precisa e dettagliata ma solo generica

15 Gennaio 2021 - 03:01

Una violazione del Codice della Strada, quando è possibile, dev’essere immediatamente contestata al trasgressore. Allo stesso tempo l’articolo 201 dello stesso codice prevede vari casi nei quali è ammessa la contestazione ‘differita’, con notifica a domicilio. Ad esempio se il trasgressore non è presente durante l’accertamento dell’infrazione (come nelle situazioni di auto lasciate in divieto di sosta). O se la violazione viene rilevata mediante apparecchi elettronici ‘a distanza’ (autovelox, tutor, ecc.). Tuttavia per comminare una contestazione in differita occorre rispettare alcuni passaggi obbligati, altrimenti la multa può essere annullata.

CONTESTAZIONE DIFFERITA: COME FUNZIONA

Sempre in base all’art. 201 CdS, quando la violazione non può essere immediatamente contestata, il verbale con gli estremi precisi e dettagliati dell’infrazione e con l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, dev’essere notificato all’effettivo trasgressore o al proprietario del veicolo (se non sono la stessa persona e non si è riusciti a identificare il primo) entro 90 giorni dall’accertamento, o 360 se il destinatario risiede all’estero. Quindi, affinché la contestazione differita di una sanzione risulti valida è necessario che:

il verbale indichi dettagliatamente l’infrazione commessa;

– il verbale indichi i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata;

– e che il verbale venga notificato al trasgressore entro 90 giorni dall’accertamento (o 360 se ridiede all’estero).

L’assenza di soltanto uno di questi requisiti rende annullabile la multa.

MULTA CON CONTESTAZIONE DIFFERITA ANNULLATA, ECCO PERCHÉ

Ed è proprio ciò che è successo a un conducente che si è visto notificare a casa una sanzione. rilevata tramite dispositivo Targa System. per aver parcheggiato il veicolo senza rispettare le prescrizioni del Codice della Strada. Il Giudice di Pace di Alessandria, chiamato in causa dal ricorso dell’uomo, ha infatti cancellato la multa perché il verbale, contrariamente a ciò che prescrive il codice, conteneva soltanto una generica descrizione dell’infrazione, nonché una discrasia tra l’indirizzo sul fotogramma in cui era raffigurato il mezzo e quello indicato nel verbale stesso.

Contestazione differita multa annullabile

DESCRIZIONE DELL’INFRAZIONE SOLO GENERICA: MULTA ANNULLABILE

Con la sentenza n. 465/2020 il GdP piemontese ha ricordato che il verbale di contestazione deve specificare, a pena di nullità, gli elementi indispensabili a garantire la completezza della contestazione e ad assicurare l’esercizio del diritto di difesa del presunto trasgressore. Cosa non avvenuta nella vicenda in esame avendo riconosciuto che il verbale notificato in via differita non aveva rispettato l’obbligo di riportare “gli estremi precisi e dettagliati dell’infrazione”, mancando su di esso sia il numero civico e sia la descrizione del punto esatto della carreggiata dove l’auto era stata parcheggiata. Inoltre il fotogramma che raffigurava il veicolo in divieto di sosta aveva impresso un indirizzo di rilevamento diverso rispetto a quello indicato nel verbale. Insomma, errori e omissioni ampiamente sufficienti per giustificare l’annullamento della multa.

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