Lesioni personali stradali gravi e gravissime: pene previste Guida al reato di lesioni personali stradali gravi e gravissime: pene previste

Lesioni personali stradali gravi e gravissime: pene previste

Guida al reato di lesioni personali stradali gravi e gravissime: pene previste, circostanze aggravanti, sanzioni accessorie e la novità della procedibilità a querela per la versione base del reato

17 Gennaio 2023 - 13:30

Istituito nel 2016 insieme all’omicidio stradale, il reato di lesioni personali stradali gravi e gravissime (art. 590-bis del Codice penale) punisce chi procura con colpa un danno fisico di una certa entità a una o più persone violando le norme che regolano la circolazione stradale. È stato introdotto per inasprire le pene già previste dal reato di lesioni personali colpose (art. 590 Cp), che peraltro si riferiva a tutti gli ambiti e non solo a quello stradale. Dal 30 dicembre 2022, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 199/2022 che ha confermato l’entrata in vigore delle disposizioni del decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022 (decreto di attuazione della cosiddetta ‘Riforma Cartabia‘), la procedibilità d’ufficio nel reato di lesioni personali stradali gravi e gravissime non è più automatica ma si applica solo in determinati casi, altrimenti si procede solo su querela della persona offesa.

Aggiornamento del 17 gennaio 2023  con il riepilogo delle modifiche procedurali a seguito dell’approvazione della Riforma Cartabia che, tra le altre cose, ha cancellato la procedibilità d’ufficio per il reato base di lesioni personali stradali gravi e gravissime.

LESIONI PERSONALI STRADALI GRAVI E GRAVISSIME: PENE PREVISTE DAL CODICE

L’art. 590-bis del Codice penale dispone che “chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi; e da uno a tre anni per le lesioni gravissime”.

La differenza tra lesioni gravi e lesioni gravissime è descritta dall’art. 583 Cp.

  • C’è lesione grave se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa; ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; nonché se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.
  • C’è invece lesione gravissima se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile (ossia un processo patologico destinato a durare tutta la vita); oppure la perdita di un senso o di un arto o una mutilazione che renda l’arto inservibile; o ancora la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare (inclusa per la donna la capacità di concepire e portare a termine una gravidanza); ovvero una permanente e grave difficoltà dell’uso della parola.

LESIONI PERSONALI STRADALI GRAVI E GRAVISSIME: CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

Alle pene indicate in precedenza per il reato di lesioni personali stradali gravi e gravissime si applicano le seguenti circostanze aggravanti:

  • chi si pone alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e procura con colpa una lesione personale ad altri soggetti, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi. E da quattro a sette anni per le lesioni gravissime. Stesse aggravanti per i conducenti che esercitano il trasporto professionale di cose o persone e procurano con colpa una lesione personale stradale in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico da 0,8 a 1,5 g/l;
  • i conducenti non professionali che si pongono alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico da 0,8 a 1,5 g/l e procurano per colpa una lesione personale ad altri soggetti, sono puniti con la reclusione da diciotto mesi a tre anni per le lesioni gravi. E da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

La reclusione da diciotto mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime si applica anche:

  • al conducente di un veicolo a motore che cagioni con colpa lesioni personali gravi o gravissime procedendo in un centro urbano a una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h; oppure su strade extraurbane a una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita;
  • al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un incrocio con il semaforo rosso o circolando contromano, cagioni con colpa lesioni personali gravi o gravissime;
  • e al conducente di un veicolo a motore che cagioni con colpa lesioni personali gravi o gravissime a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.

Ulteriori aggravanti:

  • la pena è sempre aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata. Ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e risulti sprovvisto di assicurazione obbligatoria;
  • qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.
  • qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo. Ma la pena non può superare gli anni sette.

Lesioni personali stradali gravi e gravissime pene

REATO DI FUGA DEL CONDUCENTE IN CASO DI LESIONI PERSONALI STRADALI

Strettamente connesso al reato di lesioni personali stradali gravi e gravissime è il reato di fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali (art. 590-ter Cp). La norma stabilisce che se un conducente si dà alla fuga dopo aver provocato con colpa un incidente che ha causato lesioni ad altri soggetti, la pena è aumentata da un terzo a due terzi. E comunque non può essere inferiore a tre anni.

LESIONI PERSONALI STRADALI GRAVI E GRAVISSIME: SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PATENTE

L’articolo 222 del Codice della Strada precisa che se da una violazione delle norme stradali derivino danni alle persone, il giudice deve applicare con la sentenza di condanna sia le sanzioni pecuniarie previste che le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente. In particolare:

  • quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Alla condanna, ovvero all’applicazione della pena, consegue la revoca della patente. Si procede con la revoca anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.

Importante: nel caso di applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente, l’interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni. Tale periodo è aumentato fino a 10 anni, qualora si sia già stati condannati per i reati di guida in stato di ebbrezza media o grave o per la guida in stato di alterazione per l’assunzione di droghe; o a 12 anni nel caso di omissione di soccorso per le lesioni procurate con l’incidente stradale.

LESIONI PERSONALI STRADALI GRAVI E GRAVISSIME: PROCEDIBILITÀ A QUERELA O D’UFFICIO

Come anticipato inizialmente, per effetto del d.lgs. n. 150/2022, a decorrere dal 30 dicembre 2022 le lesioni stradali personali gravi o gravissime sono procedibili solamente a querela della parte offesa, mentre restano procedibili d’ufficio esclusivamente in presenza di una (o più di una) delle seguenti aggravanti:

  • guida in stato di ebbrezza;
  • guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti;
  • condotte di guida particolarmente pericolose;
  • guida senza patente o con patente sospesa o revocata;
  • guida di veicolo, di proprietà del conducente, privo di assicurazione RCA.

Rimangono inoltre punibili d’ufficio anche le condotte che cagionano lesioni a più persone, ma solo nelle ipotesi in cui ricorrano una o più delle succitate circostanze aggravanti.

Diventano invece procedibili a querela della persona offesa le condotte poste in essere in violazione delle norme sulla circolazione stradale, oltre che quelle aggravate dalla fuga del conducente.

IMPORTANTE: la norma relativa alla procedibilità a querela di parte si estende anche ai fatti commessi prima del 30 dicembre 2022 per i quali non sia intervenuta sentenza definitiva. In questi casi il termine di tre mesi per la presentazione della querela decorre sempre dal 30/12/2022 qualora la persona offesa abbia avuto notizia del reato prima di tale data. Altrimenti il termine decorre dalla data esatta in cui ne ha avuto notizia.

Se la querela non viene presentata entro i termini, il reato si estingue. Per ulteriori dettagli vi invitiamo a leggere la circolare del Ministero dell’Interno che contiene tutte le istruzioni del caso. Di seguito, invece, trovate un utile tabella riepilogativa sulle circostanze che determinano, rispettivamente, l’applicazione della procedibilità d’ufficio oppure a querela per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, nonché sulla decorrenza dei termini per la presentazione della querela. Click sull’immagine per visualizzarla più grande.

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