Omicidio stradale: pena e carcere, tutte le ipotesi

Omicidio stradale: pena e carcere, tutte le ipotesi

Focus sull'omicidio stradale: pena prevista e numero di anni di carcere, anche in considerazione delle possibili aggravanti. Inoltre l'arresto c'è sempre o solo in determinati casi?

27 Gennaio 2023 - 13:30

A proposito del reato di omicidio stradale, qual è la pena e quanti anni di carcere sono previsti? L’arresto è sempre obbligatorio? Introdotto dalla legge n. 41/2016 per inasprire le sanzioni nei confronti di coloro che causano la morte altrui violando le norme del Codice della Strada, oltre all’ipotesi di base prevede numerose aggravanti che possono procurare fino a 18 anni di reclusione. Nei prossimi paragrafi proviamo a rispondere ai quesiti più comuni sull’omicidio stradale.

Aggiornamento del 27 gennaio 2023 con ulteriori approfondimenti sulle pene per il reato di omicidio stradale.

OMICIDIO STRADALE: PENA, CARCERE E AGGRAVANTI

Il reato di omicidio stradale è regolato dagli articoli 589-bis e 589-ter del Codice penale. L’ipotesi base prevede che “chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da 2 a 7 anni”. Poi ci sono le aggravanti, in particolare:

  • chi provoca la morte di una persona ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) o sotto l’effetto di stupefacenti è punito con la reclusione da 8 a 12 anni. Se il tasso alcolemico rilevato nel sangue è tra 0,8 e 1,5 g/l la reclusione è da 5 a 10 anni (resta invece da 8 a 12 anni se il conducente con tasso da 0,8 a 1,5 g/l ha provocato l’incidente mortale esercitando professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose).

La pena della reclusione da 5 a 10 anni si applica anche al conducente di un veicolo a motore che causa la morte di una persona nelle seguenti ipotesi:

  • procedendo in un centro urbano a una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, oppure su strade extraurbane a una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita;
  • attraversando un’intersezione con il semaforo rosso oppure circolando contromano;
  • a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi. O a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.

In tutte le ipotesi fin qui descritte la pena viene aumentata fino a 1/3 se il fatto è commesso da una persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata; oppure se compiuto alla guida di un veicolo, di proprietà dell’autore del fatto, sprovvisto di assicurazione obbligatoria. Allo stesso tempo la pena è diminuita fino alla metà se l’evento non risulta esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole.

Importante: se il conducente cagiona la morte di più persone (o morte di una e lesioni a una o più persone), si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 18. Inoltre se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 e comunque non può essere inferiore a 5 anni.

+++ Prima di proseguire nella lettura: se preferisci puoi guardare un video in cui riassumiamo brevemente ma in modo chiaro i contenuti di questa guida, spiegando quali sono le pene dell’omicidio stradale. +++

OMICIDIO STRADALE: QUANDO È PREVISTO L’ARRESTO

Ma a prescindere dalle pene, è previsto l’arresto? Premesso che in caso di omicidio stradale è contemplato l’arresto facoltativo del conducente in qualunque ipotesi, anche quando questi si sia fermato e abbia prestato soccorso, l’arresto obbligatorio in flagranza è disposto solo in presenza delle aggravanti punibili con la reclusione da 8 a 12 anni (guida sotto l’effetto di alcol con valori sopra 1,5 g/l [da 0,8 g/l per i conducenti professionali] o sotto l’effetto di stupefacenti). Occorre comunque ricordare che il concetto di flagranza non è rigido. Pertanto se c’è un’indagine allungata nel tempo senza soluzione di continuità, basandosi su indicazioni e testimonianze, l’arresto può avvenire successivamente.

Omicidio stradale quando è previsto l'arresto

Nel dettaglio, la misura precautelare dell’arresto facoltativo è ammessa nei casi di lesioni e omicidio stradali meno importanti. A patto che ci sia la flagranza, ossia nell’immediatezza del fatto. O almeno la ‘quasi flagranza’, cioè quasi nell’immediatezza del fatto. È necessario poi che emerga la gravità del fatto o che il soggetto abbia una personalità particolare. Cioè che emergano elementi pesanti a carico del guidatore, come precedenti penali eventualmente conosciuti. Oppure la concomitanza del reato di fuga: p.es. il pirata della strada che non soccorre la vittima, scappa, ed è catturato poco dopo dalla polizia. Invece, per i reati più gravi di lesioni e omicidio stradali, se deve scattare l’arresto obbligatorio non occorre fare nessuna valutazione.

Da notare, infine, che al di là del guidatore sicuramente colpevole, esiste anche la figura dell’indiziato. Non ci sono prove schiaccianti a suo carico, ma solo indizi. Nei suoi confronti, può scattare il fermo di indiziato di delitto, in base all’articolo 384 del Codice di procedura penale. Quindi, niente arresto in flagranza, ma reclusione per evitare che l’indiziato scappi: lo decide il Pubblico Ministero sulla scorta degli indizi che gli vengono sottoposti.

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