Divieto Ztl: chi è esonerato e può circolare La multa in zona traffico limitato: quanto costa e come evitarla leggendo bene la segnaletica prevista per le ZTL in città

Divieto Ztl: chi è esonerato e può circolare

Transitare con l’auto nonostante il divieto Ztl comporta una multa salata. Ma c’è chi è esonerato e può circolare senza limiti

14 Gennaio 2021 - 04:01

Sempre più divieti Ztl in Italia. Sempre più città decidono di creare una o più Zone a traffico limitato. Il caso più emblematico è il comune di Milano con il progressivo allargamento delle aree con restrizioni alla circolazione. La creazione di Ztl non comporta il divieto assoluto di passaggio dei veicoli poiché alcune ben precise categorie di automobilisti conservano il diritto di libera circolazione. Ecco quindi che un’attenta conoscenza delle norme sul transito delle automobili nelle Ztl, su chi è esonerato e può circolare, consente a chi ne ha diritto di muoversi in libertà e con la massima tranquillità. Ma allo stesso tempo riduce le possibilità di ricevere una multa da parte di chi su quelle strade non potrebbe proprio circolare. Anche perché è davvero molto facile accedere in una Zona a traffico limitato. Al di là del maxi cartello che mette in guardia sulla presenza della Ztl, non ci sono quasi mai barriere fisiche o impedimenti di alcun tipo a regolamentare il passaggio.

CHI È ESONERATO DAL DIVIETO ZTL

Il principio di fondo del divieto Ztl è il suo valore limitato. Lo stop all’accesso non è assoluto ovvero non coinvolge tutti i veicoli. Spetta ai singoli Comuni individuare l’area coinvolta e dunque fissare limiti ed eccezioni. Tuttavia alcune categorie sono quasi ovunque esonerate dal divieto di circolazione. Si tratta di:

– veicoli dei residenti in una delle vie della Zona a traffico limitato;

– mezzi pubblici e veicoli adibiti a servizi di linea;

– mezzi di soccorso;

– veicoli di polizia stradale e vigili del fuoco;

– taxi;

– veicoli adibiti al trasporto di disabili, purché dotati di apposito contrassegno.

Con l’obiettivo di incentivare il rinnovo del parco circolante con mezzi più ecologici, molte amministrazioni locali concedono il via libera all’ingresso nelle Ztl anche alle auto elettriche.

Ztl varco attivo

DIVIETO ZTL: MULTA E QUANDO FARE RICORSO

L’automobilista che transita all’interno di una Ztl senza autorizzazione riesce difficilmente a farla franca. L’occhio implacabile della telecamera, laddove il varco sia attivo, registra infatti il passaggio dell’auto e annota il numero di targa. La conseguenza è la ricezione di una multa di un importo variabile tra 84 e 335 euro, ma senza la sanzione accessoria della decurtazione di punti dalla patente. Se però l’automobilista ritiene che la multa sia ingiusta può presentare ricorso al giudice di pace o al prefetto. Può farlo contestando il motivo alla base del provvedimento e dunque dimostrando il possesso dell’autorizzazione alla circolazione nella Ztl. Oppure può opporsi nel caso di errori formali. Pensiamo ad esempio alla multa notificata dopo 90 giorni dalla violazione contestata oppure al mancato inserimento nel verbale della data e del luogo in cui ha commesso l’infrazione. C’è infine una terza ragione per proporre ricorso: la segnaletica Ztl poco visibile.

RIPETUTA VIOLAZIONE ZTL: QUANTE VOLTE SI PAGA?

Intrufolarsi nel centro delle città laddove sono presenti divieti Ztl piuttosto estesi comporta il rischio di commettere più volte la stessa violazione. È allora interessante capire se l’automobilista distratto o indisciplinato è soggetto a una sola multa o si vedrà recapitare tanti verbali quante sono le infrazioni commesse. Poche incertezze sulle norme in vigore. Il Codice della Strada detta infatti le regole: “chi con una azione o una omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa norma, è soggetto alla sanzione applicata per l’infrazione più grave, ma aumentata fino a tre volte”.

CHI STABILISCE LE ZONE A TRAFFICO LIMITATO

Punto di riferimento per la regolamentazione della circolazione nei centri abitati, tra cui il divieto Ztl, è l’articolo 7 del Codice della Strada. Nella lunga e dettagliata disposizione si legge anche che “i comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio”. Significa che le Ztl sono per definizione a carattere temporaneo e rispondono a scelte ben precise e a esigenze momentanee. A dimostrazione della provvisorietà delle Zone a traffico limitato, un ulteriore passaggio del medesimo articolo del Codice della strada stabilisce che, in caso di urgenza, il provvedimento di regolamentazione della circolazione delle auto nei centri abitati può essere adottato con ordinanza del sindaco e dunque con tempi ridotti e procedura semplificata.

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