Codice della Strada: cosa NON entra in vigore dal 14 dicembre

Codice della Strada: cosa NON entra in vigore dal 14 dicembre

Il nuovo Codice della Strada entra in vigore il 14 dicembre 2024 ma non tutte le norme sono subito operative. Ecco i provvedimenti per i quali bisognerà aspettare e quanto

13 Dicembre 2024 - 15:45

Il 14 dicembre 2024, terminati i canonici 15 giorni di vacatio legis, entra in vigore la legge n. 177/2024 che contiene ‘Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della Strada‘. Diventano quindi pienamente effettivi numerosi provvedimenti come l’inasprimento delle sanzioni per chi usa il cellulare alla guida, i nuovi limiti per i neopatentati e il via libera alle moto 125 cc in autostrada, tanto per citarne alcuni. Molte altre misure, invece, NON entrano in vigore dal 14 dicembre in quanto, per la piena operatività, necessitano degli indispensabili decreti attuativi del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e degli altri ministeri competenti. In pratica ci sono norme che per essere applicate hanno bisogno di uno o più decreti che chiariscano COME applicarle in termini pratici. Di seguito trovate i provvedimenti del nuovo Codice della Strada che NON sono subito operativi.

  1. Alcolock
  2. Targa e assicurazione monopattini
  3. Educazione stradale
  4. Contromano
  5. Limiti alla circolazione
  6. Auto storiche
  7. Isole minori
  8. Revisione veicoli
  9. Corsie ciclabili
  10. Safety car
  11. Registro agenzie

ALCOLOCK COME SANZIONE PER LA GUIDA IN STATO D’EBBREZZA

I due nuovi commi 3-ter e 3-quater dell’articolo 125 del Codice della Strada si riferiscono ai guidatori sulla cui patente rilasciata in Italia siano apposti, a seguito di infrazioni relative alla guida in stato di ebbrezza, i codici unionali 68 (Limitazione dell’uso – Niente alcool) e 69 (Limitazioni dell’uso – Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436), stabilendo che essi possono circolare sul territorio nazionale con autovetture a condizione che su di esse risulti installato, a proprie spese e funzionante, il cosiddetto alcolock, così come viene definito il dispositivo che impedisce l’avviamento del motore laddove sia riscontrato al guidatore un tasso alcolemico superiore a zero.

Ebbene, l’individuazione delle caratteristiche dell’alcolock, delle modalità di installazione e delle officine autorizzate al suo montaggio è rimessa a un decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (cioè dal 14/12/2024).

MONOPATTINI ELETTRICI: TARGA E ASSICURAZIONE

Ai sensi del nuovo comma 75-vicies quater dell’art. 1 della legge n. 160/2019 che regola la circolazione dei monopattini elettrici, i proprietari dei monopattini hanno l’obbligo di richiedere apposito contrassegno identificativo adesivo (targa), plastificato e non rimovibile, stampato dall’Istituto Poligrafico dello Stato secondo le modalità previste da un decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Tale decreto stabilirà altresì il prezzo di vendita dei contrassegni. Al competente dipartimento del MIT spetta invece di fissare i criteri e le modalità per la stampa e la vendita dei contrassegni, nonché i criteri di formazione delle specifiche combinazioni alfanumeriche.

Pertanto fino all’emanazione di questo decreto e fino a quando non saranno fissati i criteri per la stampa e la vendita dei contrassegni, NON sarà possibile montare il targhino sui monopattini.

C’è poi la questione dell’obbligo assicurativo che è un po’ più controversa.

Il nuovo comma 75-vicies-quinquies della legge 160/2019 dispone che i monopattini elettrici non possono essere posti in circolazione se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. Ne consegue il rinvio generale al titolo X del Codice delle Assicurazioni Private inerente l’assicurazione obbligatoria per i veicoli. Tale obbligo generale di assicurare il mezzo concerne sia le imprese di noleggio e sia i proprietari singoli che lo acquistino per uso diretto e personale o per altre finalità.

La legge 177/2024 non rinvia ad alcun decreto attuativo, lasciando supporre che l’obbligo assicurativo sia subito applicabile dalla data di entrata in vigore della legge stessa, cioè dal 14 dicembre 2024. Tuttavia, come spiega anche Il Sole 24 Ore nel suo Focus sul nuovo CdS, il dubbio si pone. Innanzitutto si dovrebbe, a rigor di logica, attendere l’emissione del già citato decreto attuativo che stabilirà le modalità di stampa, realizzazione e vendita del contrassegno o targhino, in assenza del quale pare difficile identificare i mezzi per abbinarvi una copertura assicurativa. E comunque occorrerebbe tempo per stabilire meglio le nuove regole, considerando che la RC auto ha istituti molto particolari e non agevolmente adattabili fuori del loro contesto naturale: ad esempio, come comportarsi con i proprietari dei monopattini (cosi come accade per quelli delle auto) in merito a contratto base, massimali, divieto di abbinamento con garanzie accessorie, meccanismo bonus/malus, ecc.?

Alla luce di questa considerazioni diventa davvero difficile immaginare una piena operatività dell’obbligo assicurativo già dal 14 dicembre 2024, senza aver prima chiarito tutti gli aspetti.

Allo stesso tempo va però registrata la circolare della Polizia locale di Milano secondo cui l’obbligo assicurativo per i monopattini elettrici “è immediatamente efficace già all’entrata in vigore della legge“, cioè dal 14/12. Nella circolare la Polizia locale si mostra ben consapevole del fatto che senza il targhino sia difficile per le compagnie assicurative “l’individuazione univoca” del monopattino oggetto della polizza, ma ritiene che si possa superare il problema con una non meglio precisata polizza “di natura soltanto personale, prevedendo cioè la copertura assicurativa di ogni conducente di monopattino nei confronti di terzi danneggiati“. Ma in realtà una polizza di questo tipo non è tecnicamente ipotizzabile perché la legge 177/2024 richiama espressamente le polizze RC auto (“Si applicano le disposizioni del titolo X del Codice delle assicurazioni private“), che non hanno carattere personale ma legano la garanzia di un veicolo alla sua identificazione con targa o numero di telaio.

Perciò, volendo a tutti costi sostenere l’immediata operatività dell’obbligo assicurativo e non essendoci ancora il targhino, si dovrebbe immaginare la possibilità di identificare i monopattini elettrici con i loro numeri di serie. Ciò, tuttavia, porrebbe problemi operativi incompatibili con gli assetti di vendita in uso nel mercato assicurativo, tali da non poter essere ragionevolmente risolti in breve tempo.

Insomma, un bel pasticcio che andrebbe risolto con estrema urgenza da una circolare chiarificatrice del MIT o del Viminale. Nell’attesa, chi circola dal 14 dicembre 2024 con un monopattino elettrico privato senza una qualsivoglia copertura assicurativa lo fa a suo rischio e pericolo. Rischio che ovviamente non sussiste per i monopattini noleggiati in sharing, i quali sono già dotati di copertura assicurativa.

Monopattino con il casco

EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE

Il nuovo comma 2-ter dell’articolo 230 del Codice della Strada prevede l’attribuzione, a coloro che partecipano a corsi extracurricolari di educazione stradale organizzati da istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie e dalle autoscuole, del credito di 2 punti all’atto di rilascio delle patenti AM, A1, B1, A2, B, BE, C1, C1E.

Tuttavia l’articolo in questione demanda a un decreto del ministero dell’Istruzione e del Merito, adottato di concerto con il MIT e il ministero dell’Interno, l’individuazione dei soggetti formatori fra gli enti, anche privati, e le istituzioni pubbliche competenti in materia di sicurezza stradale, nonché la definizione delle modalità di svolgimento delle attività extracurricolari.

CIRCOLAZIONE CONTROMANO

Al fine di contrastare il fenomeno della circolazione contromano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 177/2024, il MIT dovrà adottare un decreto che definisca le caratteristiche, le modalità e i tempi di attuazione della segnaletica obbligatoria da installare nelle strade a doppia carreggiata, nei punti di possibile imbocco in contromano.

LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE

Mediante ordinanza del sindaco, i Comuni possono adottare delle misure per limitare la circolazione veicolare allo scopo di ridurre i livelli di sostanze inquinanti nell’aria, anche al fine di tutelare il patrimonio culturale e paesaggistico. I provvedimenti in questione dovranno attenersi ai criteri di proporzionalità e adeguatezza, tenendo al contempo in considerazione le esigenze di mobilità. I Comuni legittimati a emanare tali ordinanze saranno individuati con decreto del MIT da adottare di concerto con il Ministero dell’Ambiente e con il Ministero della Cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata. I limiti alla circolazione per ridurre l’inquinamento possono essere derogati in presenza di peculiarità territoriali dovute a particolari circostanze orografiche, anche queste individuate con apposito decreto del MIT.

Cartello ZTL

AUTO STORICHE DA COLLEZIONE

Con decreto del MIT, di concerto con il ministro dell’Ambiente, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, sono individuate le modalità di accesso agevolate dei veicoli di interesse storico e collezionistico, alle aree soggette alle limitazioni della circolazione.

CIRCOLAZIONE NELLE ISOLE MINORI

La legge 177/2024 ha modificato l’articolo 8 comma 1 del CdS in materia di circolazione nelle piccole isole, individuate tra quelle in cui si trovano Comuni dichiarati di soggiorno o di cura e dove la rete stradale extraurbana non superi 50 km e le difficoltà e i pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente intensi.

Le modifiche introdotte prevedono che, nei mesi di più intenso afflusso turistico, con decreto del Presidente della Regione territorialmente competente, sentite le Prefetture e i Comuni interessati, possa essere limitato l’ingresso e la circolazione nell’isola ai veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile. Con medesimo provvedimento possono essere inoltre stabilite deroghe al divieto a favore di determinate categorie di veicoli e di utenti.

REVISIONE VEICOLI

Con la modifica dell’art. 80 comma 10 del CdS in materia di controlli sulle imprese autorizzate alla revisione dei veicoli a motore, si prevede che tali controlli siano effettuati da personale abilitato della Motorizzazione e che siano remunerati ai sensi delle leggi vigenti.

A tal fine, con il decreto ministeriale con cui vengono stabilite le tariffe della revisione saranno altresì determinati gli importi, a carico delle officine, che affluiscono all’apposito capitolo di pertinenza del MIT. La mancata corresponsione di tali importi comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa.

Si rinvia a un altro decreto del MIT, di concerto con il MEF, la determinazione degli importi e le modalità di versamento alle entrate dello Stato utili a compensare il personale per l’esercizio delle attività ispettive.

Officina revisione auto

CORSIE CICLABILI

La determinazione delle condizioni per la realizzazione di una corsia ciclabile (parte longitudinale della carreggiata, posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede) nonché della relativa segnaletica, è rimessa in ambito sia urbano che extraurbano, a un decreto del MIT, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 177/2024, sentita la Conferenza unificata.

SAFETY CAR

Il nuovo comma 5-bis dell’art. 43 CdS autorizza che i veicoli appartenenti agli organi di Polizia stradale, così come dei soggetti abilitati, al fine di prevenire situazioni pericolose causate dalla presenza di persone sulla strada, dall’installazione o rimozione di segnaletica per cantieri, da incidenti o da altri eventi imprevisti, possono essere impiegati per regolare il traffico su strade con corsie indipendenti o separate da spartitraffico. Il successivo comma 5-ter prescrive l’ausilio di un dispositivo supplementare di forma rettangolare a luce lampeggiante, denominato safety car, per i veicoli impegnati nelle attività disciplinate al comma precedente.

Le modalità di rallentamento graduale della marcia e di regolazione del flusso veicolare sono stabilite tramite decreto del MIT, d’intesa con il Ministero dell’Interno, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

REGISTRO DELLE AGENZIE TELEMATICHE PER LE IMPRESE DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA

La legge 177/2024 prevede l’istituzione del registro delle agenzie telematiche per le imprese di consulenza automobilistica. L’iscrizione al registro è soggetta a conferma di validità biennale e costituisce condizione necessaria per il rilascio delle credenziali di accesso ai sistemi informativi automatizzati della Motorizzazione civile.

In ogni caso si rinvia a un decreto del MIT, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità e dei termini per l’iscrizione al registro delle agenzie telematiche nonché i programmi dei corsi di formazione che è necessario che il titolare dell’impresa dimostri di aver frequentato in sede di richiesta di conferma di validità dell’iscrizione. Con lo stesso decreto saranno determinati i casi di revoca o di cancellazione dell’iscrizione.

Importante: i termini di emanazione dei decreti attuativi non sono mai perentori. Quindi termini come “entro 60 giorni” o “entro 90 giorni”, ecc. sono puramente indicativi e QUASI MAI RISPETTATI. Talvolta, in passato, ci sono voluti anni per emanare un decreto atteso entro pochi mesi.

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