Cassazione: no alle penali per chi non va nelle carrozzerie convenzionate [Sentenza in PDF]
L’ordinanza 10797/2026 della Cassazione tutela la libertà di scelta dell’automobilista contro le clausole vessatorie che penalizzano le riparazioni fuori rete
L’ordinanza 10797/2026 della Cassazione tutela la libertà di scelta dell’automobilista contro le clausole vessatorie che penalizzano le riparazioni fuori rete
La Cassazione è intervenuta con una sentenza significativa in materia di polizze assicurative e libertà di scelta del carrozziere per gli automobilisti. La vicenda giudiziaria, nata dal ricorso di un riparatore, ha messo in discussione la legittimità delle clausole che impongono penali maggiorate a chi decide di riparare il veicolo presso officine non convenzionate con la compagnia assicuratrice. Con ordinanza n. 10797/2026 del 23 aprile 2026 (trovi il link in fondo all’articolo per scaricarla integralmente), la Suprema Corte ha sancito l’importanza di valutare correttamente l’impatto di tali pattuizioni sulla libertà contrattuale dei consumatori, accogliendo il ricorso e rimandando la questione alla Corte d’Appello di Milano per un nuovo esame, come rende noto Federcarrozzieri. A fine articolo si possono leggere due diversi punti di vista sulla sentenza da parte del Sole 24 Ore è di Carrozzeria Autorizzata.
UNA SINTETICA PREMESSA SULLA NOMENCLATURA
Una carrozzeria (o officina) è convenzionata in questi casi.
- Ufficiale OES (legata alla concessionaria titolare del “mandato” dalla Casa).
- Autorizzata AOS (non di proprietà della concessionaria ma imprenditore autonomo che ha tutte le autorizzazioni dalla Casa, accesso ai ricambi originali, attrezzature ufficiali, logo della Casa nelle insegne e nei documenti).
- Indipendente (IAM) (imprenditore non legato a nessuna Casa, può eventualmente essere legato a network).
Possono cioè essere convenzionate anche le officine ufficiali, autorizzate, indipendenti. Convenzionate con, assicurazioni flotte aziendali/leasing, noleggio.
DOV’È IL CUORE DEL PROBLEMA
Il nodo della questione riguarda la legittimità di inserire nei contratti assicurativi clausole che prevedono maggiori scoperti o maggiori franchigie in caso di riparazioni effettuate presso carrozzerie non convenzionate. La Cassazione ha accolto la tesi del ricorrente secondo il quale una simile disparità di trattamento economico agisce come un condizionamento indiretto, limitando di fatto la capacità del consumatore di rivolgersi liberamente al mercato. Quando la scelta del riparatore è influenzata dal rischio di subire un maggiore esborso economico, si configura un potenziale squilibrio tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto, sollevando dubbi sulla natura vessatoria di tali clausole. Nello specifico, la Cassazione si è occupata di una polizza accessoria facoltativa: Atti vandalici. Ma il ragionamento vale per tutte le polizze accessorie e, a maggior ragione, è estendibile alla RC Auto obbligatoria, come prevede la legge Concorrenza 2017.
![Cassazione no alle penali per chi non va nelle carrozzerie convenzionate [Sentenza in PDF]](https://www.sicurauto.it/wp-content/uploads/2026/04/Cassazione-no-alle-penali-per-chi-non-va-nelle-carrozzerie-convenzionate-Sentenza-in-PDF.png)
IL RUOLO DELLA VESSATORIETÀ E DELLO SQUILIBRIO CONTRATTUALE
L’ordinanza della Cassazione sottolinea come la valutazione di tali clausole non possa avvenire in maniera isolata, come talvolta è accaduto in passato, ma debba considerare l’intero impianto del contratto. Non si tratta solo di definire l’oggetto della polizza, quanto di verificare se l’imposizione di una franchigia differenziata determini un significativo squilibrio a danno del contraente più debole. Il giudice è tenuto ad accertare se la clausola sia stata realmente al centro di una specifica trattativa o se sia stata imposta al consumatore, limitando così la sua piena autonomia nel libero accesso al mercato riparativo.
IL PRINCIPIO BASE
Il principio della sentenza è che ogni clausola che restringa la libertà contrattuale nei rapporti con soggetti estranei alla polizza, come nel caso delle officine di riparazione, deve essere attentamente vagliata sotto il profilo della vessatorietà. Lo ha chiaramente detto la Cassazione: sono abusive le clausole volte a limitare la possibilità per il consumatore di esplicare pienamente la propria autonomia contrattuale nella fondamentale espressione rappresentata dal libero accesso al mercato. A tale proposito, notiamo che questa ordinanza possa anche rappresentare un assist d’oro per future pronunce dell’Antitrust. Per approfondire, ecco il link da cui scaricare l’ordinanza.
AGGIORNAMENTO DEL 30 APRILE 2026: COSA DICE IL SOLE 24 ORE
Poche ore fa, il Sole 24 Ore precisa quanto la stessa testata aveva detto in precedenza, con un articolo dal titolo “Carrozzerie convenzionate, stop della Cassazione solo parziale”. La pronuncia non prende una posizione, è la tesi. Vi si censura in termini generali l’operato della Corte di merito: non avrebbe sottoposto ad adeguato vaglio critico una clausola che poneva a carico del danneggiato un aumento del “valore dello scoperto” nel caso in cui la riparazione fosse stata effettuata fuori dal circuito delle carrozzerie convenzionate con la compagnia.
“La sentenza impugnata pareva aver fatto (corretta) applicazione di quelli che, al tempo della sua pubblicazione, parevano essere principi consolidati, in quanto espressione di una giurisprudenza di legittimità che aveva escluso, in modo netto, l’abusività di quel tipo di clausola”, dice ora il Sole. “L’ordinanza del 23 aprile segna una soluzione di continuità rispetto a tale orientamento. Ma, pur aprendo a possibili diversi ragionamenti, non basta a ritenerlo di per sé superato. È una pronuncia che si limita a predicare più attenzione nella lettura complessiva della polizza, piuttosto che della singola clausola. Il che pare condivisibile: nella prassi, i patti di riparazione diretta presso reti convenzionate sono molto diversi tra loro e tali da poter risultare nel loro complesso più o meno bilanciati”.
AGGIORNAMENTO DEL 30 APRILE 2026: COSA DICE CARROZZERIA AUTORIZZATA
Di tutt’altro segno la analisi giuridica di Carrozzeria Autorizzata: la testata on line chiarisce che questa è un provvedimento che “cassa con rinvio” dunque “sono imprecise le valutazioni di chi sostiene ‘che è ancora tutto da vedere’ perché bisogna aspettare di nuovo la Corte d’Appello. Infatti quest’ultima è obbligata a seguire le indicazioni della Cassazione contenute in quello che si chiama ‘principio di diritto’. Il finale, dunque, è già scritto”.
Ma c’è di più: il principio di diritto, che come ammesso dal Sole rappresenta proprio una inversione di tendenza (la ”soluzione di continuità”) da un lato come tutti i provvedimenti di Cassazione riguarda solo la causa decisa, dall’altro costituisce però un principio valido per tutte le situazioni analoghe.
E tra i motivi del ricorso espressamente accolti dalla Cassazione c’è proprio quello che lamenta che “costruire una polizza ove una clausola ha l’effetto concreto di consentire che lo stesso danno venga pagato di più o di meno a seconda di chi lo ripara, comporta indiscutibilmente che quella clausola determina, ad onta del suo contenuto giuridico o semantico (franchigia/scoperto), l’effetto di restringere la libertà di contrarre”.
Una clausola che comporta un simile effetto è necessariamente “abusiva in quanto volta a limitare la possibilità per il consumatore di esplicare pienamente la propria autonomia“.