Carrello elevatore
Carrelli elevatori possono circolare su strada pubblica? Facciamo chiarezza
Scopri se i carrelli elevatori possono circolare su strada pubblica. Il riferimento è la circolare MIT n. 753 del 2014
Scopri se i carrelli elevatori possono circolare su strada pubblica. Il riferimento è la circolare MIT n. 753 del 2014
I carrelli elevatori possono circolare su strada pubblica? Come ricorda giustamente lo specialista in sicurezza stradale Marco De Mitri, può capitare che due aree aziendali siano collegate da un tratto viario, oppure che un assetto logistico nato “interno” finisca per interessare, anche solo per pochi metri, la viabilità pubblica. In questi casi un carrello elevatore può circolare liberamente? Il riferimento normativo da conoscere è la circolare MIT n. 753 del 14 gennaio 2014, tutt’ora vigente, che regola l’immissione in circolazione su strada di carrelli per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico.
DEFINIZIONE DI CARRELLO ELEVATORE E DI STRADA PUBBLICA
Innanzitutto è opportuno sapere cosa si intenda per carrello elevatore e per strada pubblica.
Carrello elevatore
In termini generali, il carrello elevatore è definito come qualsiasi veicolo dotato di ruote (esclusi quelli circolanti su rotaie) concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico e azionato da un operatore a bordo con sedile.
Possono esserci diverse tipologie di carrelli elevatori:
- Carrello Industriale Semovente (è il classico “muletto”).
- Carrello Semovente a Braccio Telescopico.
- Carrello Elevatore a Braccio Telescopico Rotativo.
Per essere “in regola”, la definizione di carrello elevatore deve rispondere alle specifiche del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), che lo inquadra come ‘attrezzatura di lavoro’ che richiede conoscenze e responsabilità particolari (art. 71 e 73), dell’Accordo Stato-Regioni 22/2/2012, che specifica quali tipi di carrelli richiedono l’abilitazione specifica (cioè il patentino muletto), e della Direttiva Macchine (2006/42/CE), che definisce i requisiti di sicurezza costruttiva e la marcatura CE necessaria per la messa in servizio.
Strada pubblica
Secondo l’art. 2 comma 1 del Codice della Strada, la definizione generale di strada è “l’area a uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali“. Questa definizione è fondamentale perché pone l’accento sulla destinazione d’uso (la circolazione) e sul fatto che sia aperta a un numero indeterminato di persone.
Fatta questa premessa, perché una strada sia definita “pubblica” nel senso legale e amministrativo del termine, devono concorrere tre requisiti principali (spesso citati nelle sentenze della Cassazione):
- Requisito soggettivo (proprietà): la strada appartiene a un ente pubblico (Stato, Regione, Provincia, Comune).
- Requisito oggettivo (passaggio): la strada è concretamente utilizzata da una collettività di persone (non solo dai proprietari dei fondi confinanti).
- Requisito funzionale (interesse pubblico): il passaggio serve a soddisfare un interesse generale (p.es. collegare due centri abitati, portare a edifici pubblici, ecc.).
Rientrano pertanto nella classificazione di “strade pubbliche” (art. 2, comma 2 CdS) le autostrade, le strade extraurbane principali, le strade extraurbane secondarie, le strade urbane di scorrimento, le strade urbane di quartiere, le strade locali e gli itinerari ciclopedonali.
La strada pubblica non va invece confusa con la strada vicinale, che è di proprietà privata (dei frontisti), ma può essere soggetta a servitù di pubblico passaggio. In questo caso, si applicano le norme del Codice della Strada proprio come se fosse pubblica.

CARRELLI ELEVATORI SU STRADA PUBBLICA: SÌ O NO?
La citata circolare del MIT n. 753/2014 riporta integralmente il decreto della Direzione generale per la Motorizzazione del 14/1/2014, di attuazione della disposizione prevista dal comma 2-bis dell’art. 114 del Codice della
Strada, riguardante l’immissione in circolazione su strada di carrelli per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico.
Ebbene, in base al suddetto decreto:
i carrelli elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione in quanto destinati a operare prevalentemente all’interno di stabilimenti, magazzini, depositi e aree aeroportuali, per poter collegare più reparti dei medesimi ovvero per poter provvedere a operazioni di carico e scarico, possono effettuare su strada brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a pieno carico se rispettano precise condizioni.
Quali? La risposta è nel prossimo paragrafo.
CONDIZIONI DA RISPETTARE PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA PUBBLICA DEI CARRELLI ELEVATORI
Affinché un carrello elevatore possa circolare su strada pubblica, per brevi e saltuari spostamenti, deve soddisfare i seguenti requisiti:
- deve essere munito di una scheda tecnica sottoscritta in originale dal costruttore contenente i seguenti dati: nome del costruttore, tipo, numero di serie, dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza, interassi, sbalzi); masse (a vuoto, a pieno carico, massime ammesse per ogni asse, eventuale massa rimorchiabile); pneumatici ammessi; anno di costruzione; tipo di motore e alimentazione, con relativi estremi dell’omologazione se di tipo termico;
- deve essere munito dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione previsti per le macchine operatrici, oltre che del dispositivo supplementare;
- deve essere dotato di pannelli retroriflettenti a strisce bianche e rosse (o di analoghi sistemi) atti a segnalare l’ingombro dei dispositivi di sollevamento ovvero le parti a sbalzo di sezione ridotta;
- deve essere munito di almeno un dispositivo retrovisore collocato sul lato sinistro che consenta la visibilità verso il retro nonché, se munito di cabina con parabrezza, di un dispositivo tergicristallo;
- deve essere munito di un sistema di frenatura, agente su almeno un asse, che consenta il graduale arresto del veicolo;
- deve essere munito delle certificazioni, rilasciate dal costruttore, di rispondenza alla Direttiva Macchine, alla normativa sulla compatibilità elettromagnetica;
- deve essere munito dello specifico simbolo attestante la rispondenza alla direttiva 2006/42/CE e successive modificazioni (Direttiva Macchine);
- deve essere accompagnato da personale a terra, che coadiuvi il conducente; tale obbligo non ricorre quando sono rispettate le prescrizioni di cui ai punti 1.3 e 2.2 dell’allegato tecnico al decreto ministeriale 14 giugno 1985 e l’ingombro trasversale degli oggetti trasportati non ecceda di oltre il 50% la larghezza massima del veicolo, nel rispetto comunque della sagoma limite di 2,55 metri. I limiti di altezza del carico trasportato che garantiscono il rispetto della visibilità da parte del conducente, dovranno essere indicati sulla scheda tecnica e riprodotti su targhetta applicata in maniera visibile e permanente sul veicolo.
Importante: in ogni caso, i trasferimenti su strada sono consentiti a velocità non superiore a 10 km/h.
La domanda per l’autorizzazione alla circolazione saltuaria del carrello va presentata all’ufficio della Motorizzazione civile competente per territorio. Questa provvederà, previo benestare dell’Ente proprietario della Strada, a rilasciare al richiedente un’autorizzazione, valida massimo 1 anno e prorogabile, su un modello conforme al fac-simile allegato alla più volte citata circolare del MIT.
In pratica, quindi, non basta che lo spostamento sia breve, ma per autorizzare la circolazione dei carrelli elevatori su strada pubblica servono condizioni precise, autorizzazioni e prescrizioni tecniche specifiche. Altrimenti si rischiano pesanti conseguenze, specie nel malaugurato caso in cui il carrello venga coinvolto in un incidente stradale.