Bollo auto non pagato: sanzioni, interessi e radiazione

C’è anche la radiazione, oltre all’applicazione di sanzioni e interessi, per il bollo auto non pagato. Nel mirino chi evade la tassa di proprietà

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29 Ottobre 2020 - 04:10

Di certo c’è che dalla tassa di proprietà del veicolo non si scappa. Il bollo auto non pagato colloca il possessore della vettura in una posizione di difficoltà. Significa che al momento della regolarizzazione della posizione fiscale si troverà costretto a pagare anche sanzioni e interessi, rapportati al ritardo accumulato. Non solo, ma una precisa disposizione contenuta nel Codice della Strada prevede pure la radiazione dell’auto. Per capire quando può scattare questo provvedimento estremo occorre innanzitutto ricordare che la competenza sulla riscossione del bollo auto è adesso nelle mani delle Regioni. Più esattamente lo è dal 1999 con lo Stato che si limita a fissare la cornice generale delle regole e gli enti locali a occuparsi della parte pratica. Il bollo auto va pagato tutti gli anni ed è proprio la tempistica a ricoprire un ruolo centrale nella questione della radiazione.

BOLLO AUTO NON PAGATO: RISCHIO RADIAZIONE

Il bollo auto non pagato è una delle situazioni più scomode in cui potrebbe trovarsi il proprietario di un veicolo. Lo è perché non può sottrarsi da questo obbligo fiscale legato alla proprietà del mezzo. In buona sostanza, nel caso di mancato versamento dell’imposta non gli viene inibita la circolazione su strada ma entra nella lista dei debitori fiscali della regione di residenza. Quest’ultima può attivare le procedure di riscossione della somma non incassata e potrebbe anche fare scattare la radiazione dell’auto. Lo prevede l’articolo 96 del Codice della strada, secondo cui il mancato versamento del bollo per almeno tre anni consecutivi comporta la notifica dell’avviso dell’avvio del procedimento. A quel punto, in assenza di giustificato motivo e di pagamento entro i successivi 30 giorni, la Regione può chiedere all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione d’ufficio dall’archivio nazionale dei veicoli e dal Pubblico registro automobilistico. La radiazione insomma, con tanto di ritiro delle targhe e della carta di circolazione da parte della Motorizzazione civile. E se l’intestatario del mezzo dovesse continuare a circolare con quella stessa auto scatta la confisca.

RADIAZIONE PER BOLLO AUTO NON PAGATO LEGATA ALLA PRESCRIZIONE

A differenza del fermo, il provvedimento di radiazione per bollo auto non pagato è definitivo. L’automobilista è in ogni caso chiamato a pagare il debito fiscale. Tuttavia non trova sempre facile applicazione perché è legato ai tempi di prescrizione, anch’essi di 3 anni. Di conseguenza, affinché la Regione possa chiedere la radiazione del veicolo è indispensabile che prima della scadenza dei tre anni abbia interrotto i termini per la prescrizione. In pratica deve avere inviato fra il primo giorno di ritardo del versamento del bollo auto e la scadenza dei tre anni un sollecito di pagamento, un accertamento o la notifica della cartella esattoriale. La richiesta formale del pagamento del bollo auto arretrato azzera infatti i termini di prescrizione. In caso contrario ovvero se il proprietario del veicolo non ha ricevuto alcuna comunicazione, al termine dei 3 anni l’amministrazione regionale non può chiedere alcun provvedimento di radiazione.

SANZIONI E INTERESSI PER BOLLO AUTO NON PAGATO

Se la radiazione per bollo auto non pagato è il provvedimento più estremo, il proprietario del veicolo è comunque soggetto a sanzioni e interessi. Sono 5 le sanzioni che può essere chiamato a versare, legate a 5 fasce temporali:

– dello 0,1% dell’imposta per ogni giorno di ritardo se paga nei primi 14 giorni;

– a un decimo dell’imposta se paga dal 15esimo al 30esimo giorno;

– dell’1,67% dell’imposta se paga dal 30esimo al 90esimo;

– del 3,75% se paga dal 90esimo giorno a 1 anno;

– del 30% dell’imposta oltre agli interessi dello 0,5% per ogni 6 mesi di ritardo se paga dopo 1 anno.

COME OPPORSI RADIAZIONE PER BOLLO AUTO NON PAGATO

Contro il provvedimento di radiazione per bollo auto non pagato, il debitore può opporsi entro 30 giorni al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia. Lo può fare inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno o via Posta elettronica certificata che ha lo stesso valore legale. Naturalmente deve avere validi motivi per farlo. Ad esempio può dimostrare di rientrare in uno dei casi di esenzione dal bollo auto oppure di aver pagato la tassa di possesso per almeno uno dei tre anni in contestazione. Se il Ministero dell’Economia condivide le ragioni può sospendere il provvedimento di radiazione e restituire i documenti. A quel punto l’automobilista può tornare a circolare.

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