Auto nuova con difetto di lieve entità: cosa fare Studiamo il caso di un'auto nuova che presenta quasi subito un difetto di lieve entità: cosa fare? Per la Cassazione si può chiedere anche la risoluzione del contratto

Auto nuova con difetto di lieve entità: cosa fare

Studiamo il caso di un'auto nuova che presenta quasi subito un difetto di lieve entità: cosa fare? Per la Cassazione si può chiedere anche la risoluzione del contratto

6 Luglio 2020 - 12:07

In base alle norme del Codice del Consumo, chi acquista un bene, come un’automobile, può contare su numerosi diritti e tutele (ripristino mediante riparazione o sostituzione, riduzione del prezzo, persino la risoluzione del contratto, tutto gratuito) nel caso in cui emerga un difetto di conformità durante il periodo di garanzia. Il rimedio dev’essere però proporzionale al difetto: è difficile pretendere la sostituzione dell’auto per un problema che si può risolvere con una semplice riparazione, ovviamente a carico del venditore o della casa madre (leggi qui una nostra interessante indagine che riguarda le riparazioni nascoste sulle auto nuove). Ad esempio l’art. 130 comma 10 del Codice del Consumo ricorda che “un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto”. Tuttavia una recente sentenza della Cassazione ha rimescolato un po’ le carte. Dichiarando legittima la risoluzione del contratto di un’auto nuova anche per un difetto di lieve entità.

RICHIESTA DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER DIFETTI DI LIEVE ENTITÀ

La vicenda parte dal ricorso di un uomo che, dopo aver acquistato una vettura, ha lamentato che la stessa emetteva uno strano rumore in fase di avviamento. Chiedendo di conseguenza la risoluzione del contratto, la restituzione delle somme corrisposte e il risarcimento del danno. Dopo il giudizio negativo del tribunale di primo grado, l’uomo si è visto riconoscere gran parte delle sue ragioni in sede di appello. La cui Corte ha disposto la risoluzione del contratto e la restituzione delle somme versate più gli interessi, ma non il risarcimento. Il giudizio di secondo grado ha riconosciuto infatti che il bene non era conforme al contratto. Giacché neppure la sostituzione del pezzo difettoso (il motorino di avviamento e poi il volano) aveva eliminato il rumore da strofinio in fase di accensione.

DIFETTI DI CONFORMITÀ E CODICE DEL CONSUMO

Prima di analizzare la decisione della Corte di Cassazione riepiloghiamo brevemente la disciplina dei “diritti del consumatore” secondo l’art. 130 del Codice del Consumo. In particolare se il bene acquistato presenta dei difetti (nel caso specifico se l’autovettura acquistata fa rumori strani oppure non si avvia) il compratore ha diritto, in alternativa:

– al ripristino, senza spese a suo carico, della conformità del bene mediante la riparazione o la sostituzione;
– alla riduzione del prezzo;
– alla risoluzione del contratto.

Il compratore può scegliere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto se la riparazione e la sostituzione sono risultate impossibili o eccessivamente onerose, se il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un termine congruo, oppure se la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuate hanno arrecato notevoli inconvenienti al compratore. In ogni caso, come accennavamo all’inizio, la risoluzione del contratto non è prevista per i difetti di lieve entità nel caso in cui non sia stato possibile procedere a riparazione o sostituzione (per oggettiva impossibilità o perché troppo onerose).

Auto nuova con difetto di lieve entità

AUTO NUOVA CON DIFETTO DI LIEVE ENTITÀ: LA CASSAZIONE RIBALTA IL TAVOLO

La querelle in oggetto riguarda proprio la possibilità, per il compratore, di chiedere la risoluzione del contratto anche in caso di vizio di lieve entità. Chiamata in causa dalle parti dopo i primi due gradi di giudizio, la Cassazione così si è espressa con la sentenza n. 10453 del 7 giugno 2020. Ebbene, gli Ermellini hanno giudicato scorretta l’interpretazione della norma che esclude sempre il diritto alla risoluzione del contratto in ipotesi di difetti lievi, perché l’art. 130 comma 10 del Codice del Consuma cita solo il caso in cui riparazione o sostituzione siano risultate impossibili o troppo onerose. Non escludendo affatto l’eventualità della risoluzione contrattuale qualora sostituzione o riparazione del bene non siano state impossibili né eccessivamente onerose. Pertanto in tali circostanze, una volta scaduto il termine congruo per la sostituzione o riparazione senza che il venditore vi abbia provveduto, oppure se le stesse hanno arrecato un notevole inconveniente, l’acquirente ha diritto a ottenere la risoluzione del contratto, o la riduzione del prezzo, pur in presenza di un difetto di lieve entità.

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