Obbligo sensori sui camion a Milano: ok dal Consiglio di Stato

Obbligo sensori sui camion a Milano: ok dal Consiglio di Stato

Torna l'obbligo dei sensori per gli angoli ciechi sui camion a Milano: il Consiglio di Stato ha dato ragione al Comune ribaltando la sentenza del TAR

27 Febbraio 2024 - 14:15

Dietrofront a suo modo clamoroso sull’obbligo dei sensori per gli angoli ciechi dei camion a Milano: il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza del TAR della Lombardia che aveva annullato la delibera comunale, reintroducendo di fatto l’obbligo. A differenza infatti del Tribunale Amministrativo Regionale per il quale Palazzo Marino, in quanto ente locale, non poteva imporre l’installazione sui veicoli di un dispositivo (come i sensori per gli angoli ciechi) che risponde a un’esigenza di ordine pubblico e sicurezza, prerogativa esclusiva dello Stato, il Consiglio di Stato ha riconosciuto al Comune di Milano la competenza per farlo.

PERCHÉ L’OBBLIGO DEI SENSORI PER ANGOLI CIECHI A MILANO

L’obbligo per i camion di dotarsi dei sensori degli angoli ciechi per accedere ad Area B Milano era entrato in vigore il 1° ottobre scorso ed era stato adottato come norma salva-ciclisti e salva-pedoni a seguito delle numerose collisioni, spesso mortali, avvenute nei mesi precedenti tra mezzi pesanti e utenti deboli della strada.

Nello specifico, la delibera del Comune aveva previsto il divieto di accesso e circolazione nei soli orari di attivazione di Area B dei veicoli destinati al trasporto di persone con più di otto posti a sedere e dei veicoli destinati al trasporto di merci a partire dalle 3,5 tonnellate (categorie M2, M3, N2 ed N3) non dotati di sistemi avanzati capaci di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti situati in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede e di emettere un segnale di allerta, nonché privi di adesivo di segnalazione della presenza dell’angolo cieco, al fine di evitare la collisione.

In realtà questo divieto, che dal 1° ottobre 2023 riguardava u mezzi M3 e N3 e dal 1° ottobre 2024 avrebbe riguardato anche quelli M2 e N2, al momento era solamente formale perché, grazie a una deroga, chi dimostrava di aver acquistato un sistema di rilevazione per angoli ciechi, poteva circolare liberamente in Area B fino all’installazione del dispositivo, da ultimare comunque entro e non oltre 14 mesi dall’entrata in vigore del divieto.

TAR ANNULLA OBBLIGO SENSORI ANGOLI CIECHI SU CAMION A MILANO: LE MOTIVAZIONI

Tuttavia gli atti comunali che prevedevano il divieto di accesso in area B (e conseguentemente in Area C) per i mezzi pesanti sprovvisti dei sensori dell’angolo cieco sono stati successivamente annullati dal TAR della Lombardia, secondo cui il Comune di Milano non aveva le competenze per normare in materia di circolazione stradale per quanto riguarda ordine pubblico e sicurezza, su cui invece ha competenze esclusive lo Stato.

La sentenza del TAR sottolineava come il Codice della Strada avesse accentrato presso gli organi centrali, con scelta esente da profili di manifesta incongruità, l’omologazione e l’approvazione sia dei “dispositivi di controllo e regolazione del traffico”, sia di ulteriori “dispositivi di marcia”. Di contro le Regioni possono intervenire su temi che riguardano la tutela della salute, mentre i Comuni possono limitarsi a istituire aree a traffico limitato nei centri abitati per esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale.

È quindi palese“, aveva precisato il TAR, “che un dispositivo volto a scongiurare incidenti a danno di pedoni e ciclisti risponda a un’esigenza di ordine pubblico e sicurezza del tutto estranea a componenti che incidono sull’ambiente e i beni culturali, e sia invece funzionale alla tutela dell’incolumità personale per prevenire una serie di reati come l’omicidio colposo e le lesioni colpose. Ambiti che, appunto, esulano dalle competenze dei Comuni“.

Sensori angolo cieco Milano

CONSIGLIO DI STATO RIBALTA TUTTO: SÌ AI SENSORI

L’amministrazione meneghina ha preso atto della decisione del TAR della Lombardia, proponendo però immediato appello al Consiglio di Stato. Quest’ultimo, con sentenza 1884/2024 del 15 febbraio pubblicata il 26 febbraio, rilevato che l’articolo 7 comma 9 del Codice della Strada consente ai Comuni, con deliberazione della Giunta, di “delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio“, e considerando che nel caso specifico il Comune di Milano ha previsto l’obbligo dei sensori in una sola parte della città (Area B), per orari precisi e solo per alcuni mezzi,  ha riconosciuto che di fatto quest’obbligo “costituisce una modalità di istituzione di una zona a traffico limitato“, quindi di competenza del Comune.

L’associazione delle imprese di autotrasporto Assotir, che insieme a Sistema Trasporto aveva fatto ricorso al TAR contro l’obbligo dei sensori, ha commentato la sentenza sottolineando che la decisione del Consiglio di Stato “semina ulteriore incertezza tra gli operatori dei trasporti e, soprattutto, apre la strada a regolamentazioni a macchia di leopardo. Il rischio adesso è che ogni Comune d’Italia possa adottare iniziative autonome e scoordinate. E questo darebbe vita a una sorta di autarchia amministrativa“. Secondo Assotir è pertanto necessario un intervento del Governo per dare una disciplina omogenea, valida su tutto il territorio nazionale.

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