Cassazione: riconsegna auto difettosa, va valutata la perdita di valore

Corte di Cassazione: nella riconsegna di un'auto difettosa alla concessionaria, per determinare il prezzo va valutata la perdita di valore del veicolo

26 Novembre 2020 - 05:11

Chi acquista un’auto nuova e riscontra un grave difetto nella vettura tale da comprometterne l’utilizzo, ha tempo 60 giorni per segnalarlo alla concessionaria e richiedere la sostituzione del veicolo o il recesso del contratto. Tuttavia nel prezzo da restituire si deve tener conto dell’eventuale perdita di valore della vettura, dovuta all’uso che ne abbia fatto l’acquirente (qualora l’auto, seppur difettosa, fosse comunque in grado di circolare). Così ha deliberato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16077/2020.

L’ACQUIRENTE RESTITUISCE L’AUTO DIFETTOSA DOPO 7 ANNI E OTTIENE IL PREZZO INTERO

Questi i fatti: il compratore ha citato in giudizio la concessionaria presso cui ha acquistato l’automobile per i vizi riscontrati e accertati dopo l’acquisto dell’auto, incidenti sulla regolare marcia del veicolo. Per tale motivo ha chiesto al tribunale la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo pagato. Il giudice di primo grado, accogliendo la domanda, ha risolto il contratto e ha condannato il rivenditore alla restituzione dell’intero prezzo della vettura. Sentenza sostanzialmente confermata in appello. La concessionaria ha proposto però ricorso in Cassazione perché, mentre l’acquirente ha restituito la vettura dopo averla utilizzata per tutto il tempo di pendenza della controversia (circa 7 anni in totale), è stata a sua volta condannata a corrispondere il prezzo intero dell’auto, senza tener conto della svalutazione del mezzo.

CASSAZIONE: LA CONCESSIONARIA HA IL DIRITTO DI VEDER RIDETERMINATO IL PREZZO SE L’AUTO RISULTA USATA A LUNGO

E in effetti la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della concessionaria, sviluppando un ragionamento giuridico a sostegno del diritto del venditore di veder rideterminato il prezzo da restituire quando la cosa restituita sia risultata usata e abbia pertanto perduto di valore. In particolare la Suprema Corte ha rilevato che se la parte inadempiente che ha venduto la cosa viziata deve restituire il prezzo di vendita, anche il compratore dev’essere in grado, al momento della pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto, di restituire la cosa nell’originaria condizione di quando fu acquistata. A tal fine, il compratore può scegliere se custodire la cosa nello stato di fatto in cui si trovava al momento dell’introduzione del giudizio di risoluzione (nel caso specifico (smettere di utilizzare l’auto fino alla sentenza), oppure se metterla immediatamente a disposizione del venditore al momento dell’introduzione dell’azione restitutiva.

riconsegna auto difettosa

LA SENTENZA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISTO DELL’AUTO DEVE TENER CONTO DELLA PERDITA DI VALORE DEL BENE RESTITUITO

Se invece il compratore, come è avvenuto in questa vicenda, ha usufruito della cosa (l’auto) per un tempo apprezzabile e fino alla conclusione del giudizio, è evidente che al momento della pronuncia risolutiva egli non sia più in grado di restituire l’oggetto nelle condizioni originarie in cui si trovava al momento dell’acquisto. Non è quindi equilibrato, a parere della Cassazione, imporre alla concessionaria l’intera restituzione del prezzo, a fronte della restituzione della cosa deperita o comunque fisiologicamente svalutata per l’uso fatto. La sentenza di risoluzione del contratto di acquisto dell’auto deve dunque tener conto della perdita di valore del bene restituito, e a tal fine il giudice deve operare la rideterminazione del prezzo da restituire al compratore, equilibrato ed effettivamente corrispondente al valore del bene dopo il prolungato utilizzo.

GARANTIRE L’EQUILIBRIO TRA LE RECIPROCHE PRESTAZIONI RESTITUTORIE

Riepilogando: nella determinazione del prezzo da restituire al compratore di un’autovettura si deve tener conto dell’uso del bene fatto dal medesimo. Dovendosi, sul piano oggettivo, garantire l’equilibrio anche tra le reciproche prestazioni restitutorie delle parti ed evitare un illegittimo vantaggio dell’acquirente, ove lo stesso abbia continuato a utilizzare il bene (ancorché accertato come viziato ma non completamente inidoneo al suo uso), determinandone una sua progressiva e fisiologica perdita di valore.

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