Codice del Consumo. Le nuove normative in vigore dal 2014

Codice del Consumo. Le nuove normative in vigore dal 2014 In arrivo più tutele per i consumatori europei. Saranno sufficienti a garantire i diritti dei consumatori del mondo auto?

In arrivo più tutele per i consumatori europei. Saranno sufficienti a garantire i diritti dei consumatori del mondo auto?

21 Ottobre 2014 - 10:10

Nell'aprile scorso abbiamo esposto ai lettori di SicurAUTO (leggi la news “Consumer Rights”: la nuova tutela dei consumatori) alcune delle nuove normative contenute nella nuova Direttiva europea 83/2011 (Consumer Rights) recepita in Italia con D.L. n.21 del 21 febbraio 2014 applicabile per i contratti di compravendita stipulati dal 14 giugno 2014. A tal proposito, l'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) vigilerà sulla corretta applicazione delle nuove normative. Il decreto sostituisce gli articoli 45-67 del Codice del Consumo. Le novità riguardano soprattutto i contratti a distanza, stipulati via internet o telefonicamente, quelli stipulati al di fuori delle sedi commerciali ma, in misura minore, anche i contratti classici stipulati all'interno dei locali commerciali. Di questo si è discusso nel corso del recente Seminario tenutosi a Roma, organizzato da “4 for dealer” di Motive Service, società specializzata in garanzie sull'usato, in collaborazione con UNC (Unione Nazionale Consumatori). Relatori il Dott, Raffaele Caracciolo esperto del settore automotive di UNC e il Dott. Nicola Simone responsabile commerciale di 4 for dealer.

PIÙ INFORMAZIONI PER I CONSUMATORI – Si amplia il contenuto delle informazioni pre-contrattuali che le imprese devono fornire ai consumatori. Non solo le caratteristiche principali dei beni e servizi offerti, identità del professionista e il prezzo ma anche i diritti e le facoltà riconosciute al consumatore dalla legge (come ad esempio, i diritti derivanti dalla garanzia legale di conformità). Il contratto deve riportare in dettaglio le dotazioni di serie e quelle a pagamento. In alternativa queste informazioni possono essere indicate su foglio di carta intestata della concessionaria o sul depliant della vettura con timbro e firma della ditta venditrice. Qualsiasi omissione o inesattezza rende nullo il contratto.

TEMPI STRETTI PER LE CONSEGNE – I beni devono essere consegnati al consumatore senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. Se la consegna non avviene entro il termine stabilito, il consumatore può fissare un tempo “supplementare” trascorso il quale ha diritto di risolvere il contratto. Se il venditore si rifiuta di consegnare i beni o i 30 giorni sono un termine essenziale, vista la tipologia di acquisto, il consumatore può recedere senza dare termini aggiuntivi.

RISCHI PER DANNI A CARICO DEL VENDITORE – Ogni rischio di perdita o danneggiamento del bene è a carico del venditore fino a quando il consumatore non ha preso fisicamente possesso del bene. Inoltre, per i contratti stipulati al di fuori dei locali commerciali (vendite ondine o presso fiere o centri commerciali), il compratore può recedere dall'acquisto entro 14 giorni (diritto di ripensamento). Se il compratore non viene informato su tale diritto, usufruisce di un anno di tempo in più per la restituzione del bene. Le vetture usate vendute da professionisti (concessionarie e saloni multimarca) godono di garanzia legale di 24 mesi, riducibile ad un anno con l'accordo del compratore (al quale spesso non viene concessa tale scelta perché i contratti sono in genere già prestampati ad un anno. Nessun cliente rinuncerebbe ad un anno di garanzia, salvo dietro congrua riduzione del prezzo d'acquisto della vettura). 4 for dealer in collaborazione con Unione Nazionale Consumatori ha messo a punto un programma per l'usato che prevede l'emissione di un documento contrattuale per la corretta informazione all'acquirente sulle conseguenze dell'uso pregresso, su basi oggettive, applicando gli standard di UNC sul ciclo di vita dei sottosistemi. In tal modo è possibile una corretta valutazione della natura del difetto di conformità o meno, di eventi che richiedono interventi di officina nel periodo di garanzia legale, prevenendo alla radice il contenzioso con i clienti ed il rischio di sanzioni per pratica commerciale scorretta da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust).

L'Art. 61 della Direttiva in materia della consegna del bene recita testualmente:

  1. Salva diversa pattuizione delle parti del contratto di vendita, il professionista è obbligato a consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto.
  2. L'obbligazione di consegna è adempiuta mediante il trasferimento della disponibilità materiale o comunque del controllo dei beni al consumatore.
  3. Se il professionista non adempie all'obbligo di consegna dei beni entro il termine pattuito ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore lo invita ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. Se il termine supplementare così concesso scade senza che i beni gli siano stati consegnati, il consumatore è legittimato a risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.
  4. Il consumatore non è gravato dall'onere di concedere al professionista il termine supplementare di cui al comma 3 se:
    • a) il professionista si è espressamente rifiutato di consegnare i beni, ovvero;
    • b) se il rispetto del termine pattuito dalle parti per la consegna del bene deve considerarsi essenziale, tenuto conto di tutte le circostanze che hanno accompagnato la conclusione del contratto, ovvero;
    • c) se il consumatore ha informato il professionista, prima della conclusione del contratto, che la consegna entro o ad una data determinata è essenziale.
  5. Nei casi previsti dal comma 4, se non riceve in consegna il bene entro il termine pattuito con il professionista ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore è legittimato a risolvere immediatamente il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.
  6. Nel caso di risoluzione posta in essere dal consumatore a norma dei commi 3 e 5, il professionista è tenuto a rimborsargli senza indebito ritardo tutte le somme versate in esecuzione del contratto.
  7. È fatta salva la possibilità per il consumatore di far valere i diritti di cui al Capo XIV del Titolo II del Libro IV del codice civile.

La riserva enunciata al Comma 1 sarà essenziale in materia di consegna di autoveicoli o di parti di ricambio

COMMENTO – E' evidente che la clausola di cui al comma1 “Salvo diversa pattuizione delle parti del contratto di vendita” costituirà, a nostro parere, l'escamotage e l'ancora di salvezza del venditore per non incorrere nell'inadempienza. La diversa pattuizione sarà spesso imposta agli acquirenti in molti casi e poco cambierà. Non riesco proprio ad immaginarmi le concessionarie che fanno i salti mortali per consegnare le vetture entro 30 giorni dalla data del contratto, (o dalla data dell'ordine nel caso dei ricambi) salvo ovviamente i veicoli fisicamente già in casa.
Abbiamo più volte sottolineato, anche sulla base delle varie segnalazioni che pervengono dai nostri lettori, che il Codice del Consumo, entrato in vigore in Italia nel 2005, ha deluso le aspettative dei consumatori. Secondo le intenzioni del legislatore, il nuovo Codice avrebbe dovuto autodisciplinare il difficile rapporto venditore-consumatore al fine di definire bonariamente in via extragiudiziale le vertenze relative ai contratti di compravendita ed alleggerire di conseguenza il contenzioso che si trascina troppi anni pressi i Tribunali. Viceversa i produttori e i venditori, temendo di essere travolti da un'ondata di rivalse da parte dei consumatori, hanno affilato le armi con i propri legali, sfruttano a loro favore l'inaccettabile durata delle cause civili, muovendosi abilmente tra le pieghe interpretative dei regolamenti allo scopo di schiacciare e scoraggiare l'indifeso e contrattualmente più debole consumatore. Dal 2005 non abbiamo notato un reale mutamento comportamentale dei fabbricanti e/o dei venditori nella direzione di una consapevole e volontaria applicazione del Codice del Consumo. Ne consegue che i consumatori, parte contrattualmente più debole, sono costretti comunque a ricorrere alle vie legali o ad altre forme di tutela ( associazioni consumatori, AGCM, ecc.) per far valere i propri diritti.

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