Risarcimento diretto di un sinistro: quando si applica È giunto il momento di dare una ripassatina alla procedura di risarcimento diretto di un sinistro: che cos'è

Risarcimento diretto di un sinistro: quando si applica

È giunto il momento di dare una ripassatina alla procedura di risarcimento diretto di un sinistro: che cos'è, come funziona e quando si applica

14 Ottobre 2021 - 12:10

Introdotta con lo scopo di velocizzare la pratica di liquidazione di un incidente stradale a vantaggio del danneggiato, la procedura di indennizzo o risarcimento diretto di un sinistro prevede appunto che in determinati casi di sinistro senza colpa, o con colpa parziale, sia possibile richiedere il risarcimento del danno direttamente alla propria compagnia. E non, come accadeva in passato (e come accade tutt’ora nei casi non previsti), all’impresa assicurativa del responsabile. La procedura è regolata dall’articolo 149 del Codice delle Assicurazioni Private, così modificato dalla ben nota Legge Bersani del 2007.

Aggiornamento del 14 ottobre 2021 con ulteriori approfondimenti sulla procedura di risarcimento diretto di un sinistro.

QUANDO SI APPLICA IL RISARCIMENTO DIRETTO DI UN SINISTRO

E vediamo nel dettaglio cosa stabilisce l’articolo in questione. “In caso di sinistro tra due veicoli a motore […], dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato”. In queste righe emerge subito la prima importante caratteristica del risarcimento diretto: affinché venga applicato è necessario che la collisione sia soltanto tra due veicoli, senza coinvolgimento di altre vetture. È ammessa però un’eccezione: ci può essere risarcimento diretto in un sinistro con più di due veicoli solo nel caso in cui i conducenti degli ulteriori mezzi coinvolti non abbiano alcuna responsabilità nell’incidente. Altri fondamentali requisiti del risarcimento diretto sono i seguenti (sempre dall’art. 149 CdA):

– entrambi i veicoli coinvolti devono essere a motore e immatricolati in Italia oppure San Marino e Città del Vaticano;

– entrambi i veicoli devono essere identificati e regolarmente assicurati;

– infine entrambe le compagnie assicurative devono aver aderito alla CARD, la Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto.

QUANDO NON SI APPLICA IL RISARCIMENTO DIRETTO

Viceversa, non può esserci risarcimento diretto in caso di:

– sinistri senza collisione tra i veicoli (ovvero con danno non effettivamente constatabile);

– sinistri non avvenuti su suolo italiano, sammarinese e del Vaticano;

– incidenti tra veicoli non identificati, non assicurati e non immatricolati in Italia, San Marino e Vaticano;

– sinistri con il coinvolgimento di un ciclomotore munito della vecchia targa a 5 caratteri;

– sinistri in cui almeno una vettura coinvolta è assicurata con una compagnia che non ha aderito alla CARD;

– tutti gli altri casi non espressamente previsti dalla procedura di risarcimento diretto.

Risarcimento diretto di un sinistro

QUALI DANNI SI POSSONO RIMBORSARE CON IL RISARCIMENTO DIRETTO

Il risarcimento diretto, che velocizza sicuramente l’iter di erogazione dell’indennizzo, presenta però dei limiti di applicabilità in riferimento alle tipologie di danni risarcibili. Insomma, non tutti i danni sono rimborsabili con la procedura di risarcimento diretto ma soltanto tre specifiche tipologie:

– danni subiti dal veicolo assicurato;

– danni a cose trasportate appartenenti al proprietario o al conducente dell’auto;

lesioni di lieve entità subite dal conducente, ovvero quelle che si risolvono in un danno biologico di invalidità permanente inferiore o uguale al 9%.

Per tutto il resto bisogna invece procedere con il risarcimento ordinario, mentre i terzi trasportati sono già per legge coperti dall’assicurazione del veicolo sul quale si trovavano al momento del sinistro.

COME RICHIEDERE LA PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO

La richiesta di risarcimento diretto va presentata alla propria compagnia assicurativa e, per conoscenza, anche alla compagnia di assicurazione del responsabile. Deve ovviamente contenere tutti gli elementi essenziali per ricostruire fedelmente il sinistro: dati anagrafici delle persone coinvolte, numero di targa delle vetture, descrizione delle modalità dell’incidente, generalità di eventuali testimoni, indicazione dell’eventuale intervento delle Forze dell’ordine e così via. In presenza di lesioni personali vanno allegati anche tutti i certificati medici. Per i sinistri con soli danni al veicolo o alle cose, la compagnia è tenuta a fare una congrua offerta di risarcimento entro 30 giorni dalla richiesta (in presenza di un modulo CAI firmato da entrambi i conducenti) o di 60 senza modulo CAI. Per i sinistri con lesioni personali il limite è di 90 giorni.

Ricordiamo che il meccanismo del risarcimento diretto prevede che l’assicurazione del danneggiato provveda ad anticipare l’indennizzo del danno per conto dell’impresa del danneggiante, salvo poi ottenere da quest’ultima un conguaglio forfettario, secondo le regole stabilite dalla CARD. Se il danneggiato non è soddisfatto dell’indennizzo può chiedere la procedura di conciliazione, la procedura di negoziazione assistita, oppure avviare un’azione legale. Importante: l’importo del risarcimento non dipende in nessun caso dalla modalità, che sia diretta oppure ordinaria.

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