Quali veicoli devono essere assicurati e dove

Non si può circolare su strada senza la copertura assicurativa sulla responsabilità civile verso terzi. Ma, nello specifico, quali veicoli devono essere assicurati e dove?

21 Novembre 2019 - 02:11

La legge italiana, in particolar modo con l’articolo 2054 c.c., obbliga il conducente di un veicolo senza guida di rotaie a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo stesso, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo. Ne consegue che “i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa sulla responsabilità civile verso terzi” (articolo 193 del Codice della Strada). Esiste quindi l’obbligo dell’assicurazione RCA, come del resto sanno tutti gli automobilisti. Ma, nello specifico, quali veicoli devono essere assicurati? E dove?

QUALI VEICOLI DEVONO ESSERE ASSICURATI

Alla prima domanda abbiamo già risposto citando l’art. 193 CdS. Devono essere obbligatoriamente assicuratii veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi”. Fanno parte dei veicoli a motore senza guida di rotaie i ciclomotori (sono classificati come tali anche le bici elettriche che superano i 25 km/h di velocità), i motoveicoli e gli autoveicoli. Ma anche le macchine agricole, le macchine operatrici e i veicoli con caratteristiche atipiche. Nonché i più volte citati filoveicoli e rimorchi. I primi sono veicoli a motore elettrico non vincolati da rotaie e collegati a una linea aerea di contatto per l’alimentazione. I rimorchi, invece, sono veicoli destinati a essere trainati dagli autoveicoli e devono essere assicurati solo per il ‘rischio statico’, ovvero per i sinistri da essi eventualmente provocati in sosta o durante le manovre a mano. Durante il traino i rimorchi sono coperti invece dall’assicurazione RCA del mezzo motrice.

Quali veicoli devono essere assicurati

RC AUTO OBBLIGATORIA VEICOLI: DOVE È VALIDA

Stabilito quali veicoli devono essere assicurati, vediamo adesso dove è valida l’assicurazione. L’articolo 122 del Codice delle Assicurazioni ricorda che i veicoli a motore privi di copertura RCA obbligatoria non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Sulle ‘strade di uso pubblico’ non c’è molto da aggiungere, in genere sono quelle aperte al libero transito dei mezzi. Mentre le cosiddette ‘aree equiparate’ sono tutte quelle aree, di proprietà sia pubblica che privata, aperte alla circolazione del pubblico. Come può essere per esempio il parcheggio di un supermercato, ma anche una stazione di servizio per l’erogazione di carburante. L’assicurazione auto è dunque obbligatoria se si circola su strade di uso pubblico o equiparate, anche se private. Non è obbligatoria se il veicolo viene posto in un box o in un’area privata non accessibile al pubblico. In teoria anche un cortile condominiale chiuso, a uso esclusivo dei condomini, sarebbe da considerarsi area privata inibita al pubblico. Ma alcune recenti interpretazioni giurisprudenziali hanno messo in dubbio questa tesi, ricordando che un cortile condominiale talvolta viene percorso anche da terzi, con tutte le possibili conseguenze in caso di collisione con un’auto priva di assicurazione.

ASSICURAZIONE AUTO OBBLIGATORIA E CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

Ricapitolando: l’assicurazione auto è obbligatoria per tutti veicoli posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Ma cosa si intende esattamente per ‘circolazione stradale’? Chiariamo subito che un’auto che circola non è per forza un’auto in movimento. Il concetto di circolazione stradale, infatti, comprende anche la posizione di sosta e di arresto del veicolo, nonché tutte le operazioni necessarie o funzionali alla messa in marcia. Ne consegue che un veicolo parcheggiato ai bordi di una strada pubblica privo di copertura assicurativa obbligatoria è del tutto equiparato a un veicolo che viaggia senza assicurazione. E sottoposto alle medesime sanzioni (multa da 849 a 3.396 euro, con possibili aggravi o riduzioni). Come anticipato nel paragrafo precedente, una vettura sprovvista di RCA dev’essere tolta dalla circolazione e posta in un’area privata non accessibile al pubblico, come un box o un terreno di proprietà.

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