Codice della Strada: le regole per le bici elettriche L’assicurazione e la targa obbligatorie sulla bici elettrica se va più forte di una bici senza pedalare: ecco quando la legge prevede anche l’obbligo del casco e della patente per le e-bike

Codice della Strada: le regole per le bici elettriche

Alla scoperta delle regole del Codice della Strada riguardo la circolazione delle bici elettriche, sia a pedalata assistita che a funzionamento autonomo.

15 Aprile 2019 - 05:04

Cosa prevede il Codice della Strada riguardo le bici elettriche? Ci sono regole speciali per la circolazione sulle strade italiane? Domande che meritano una risposta, specialmente alla luce della grande diffusione che stanno avendo questi mezzi di trasporto urbano e dell’interesse generale nei confronti della mobilità elettrica.

CHE COS’È UNA BICI ELETTRICA

Le bici elettriche o e-bike sono biciclette equipaggiate con un motore elettrico e possono essere di due tipi: a pedalata assistita o a funzionamento autonomo. Le bici a pedalata assistita sono equiparate ai velocipedi e provviste di un motore elettrico ausiliario che si attiva esclusivamente quando si azionano i pedali. Il motore, quindi, non sostituisce il lavoro delle gambe ma le aiuta a fare meno fatica. Le bici elettriche a funzionamento autonomo rientrano invece nella categoria dei ciclomotori, e sono dotate di un motore elettrico che svolge il suo lavoro indipendentemente dal fatto che si pedali o meno.

LE BICI ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA

Per essere considerate biciclette a pedalata assistita, le bici elettriche devono rispettare i requisiti della direttiva europea 2002/24/CE, recepita in Italia nel 2004. I requisiti sono i seguenti: 0,25 kW di potenza massima del motore a regime di rotazione; assistenza del motore elettrico fino alla velocità di 25 km/h; interruzione dell’assistenza se il ciclista smette di pedalare. In pratica l’aiutino del motore è permesso solo fino al raggiungimento dei 25 km/h e soltanto se il ciclista “collabora” con le sue gambe. È anche possibile disattivare il motore e utilizzare il veicolo come una bici normale. Come scritto nel paragrafo precedente, i mezzi con queste caratteristiche rientrano nella categoria dei velocipedi, disciplinati dagli articoli 50, 68 e 182 del Codice della Strada. Ciò significa che i possessori di bici a pedalata assistita devono osservare su strada le stesse norme dei possessori di bici tradizionali.

LE BICI ELETTRICHE A FUNZIONAMENTO AUTONOMO

Le bici elettriche a funzionamento autonomo, dette anche biciclette a motore, sono diverse perché dispongono di un acceleratore che attiva il motore a prescindere dall’azione della pedalata. In altre parole, “vanno da sole”. Hanno inoltre una potenza ben superiore a 0,25 kW e possono raggiungere una velocità massima di 45 km/h. Sono quindi più simili a scooter che a biciclette. Non a caso il Codice della Strada include questi mezzi nella categoria dei ciclomotori, regolandoli alla medesima maniera. Per utilizzare le bici elettriche a funzionamento autonomo bisogna perciò munirsi di casco, assicurazione RC moto, targa, patentino, documenti, specchietto retrovisore e fari di posizione. In caso contrario la circolazione è ammessa solo all’interno di aree private, come per esempio aree interne a capannoni industriali, parchi e giardini privati, fiere del settore, ecc.

VIETATO MODIFICARE I LIMITI DI VELOCITÀ DELLE BICI ELETTRICHE

Data la relativa semplicità con cui è possibile modificare la limitazione dei 25 km/h delle bici elettriche a pedalata assistita, portandola ai 45 km/h delle bici a funzionamento autonomo, sulla strade di molte città italiane si vedono troppo spesso ciclisti, soprattutto giovani o giovanissimi, che sfrecciano a velocità inaudite (per una bicicletta) senza indossare il casco e senza alcun segno di riconoscimento, come la targa. Mettendo a serio repentaglio l’incolumità di se stessi e degli altri. È inutile ricordare che chi circola su una bici elettrica “truccata” compie un’azione vietata dalla legge.

SANZIONI PREVISTE

E un’azione così può condurre a conseguenze e a sanzioni molto pesanti. Si parte da una multa di 79 euro più il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni se si circola senza targa, passando per i 158 euro se si viaggia sprovvisti di certificato di circolazione e immatricolazione e gli 868 euro per la mancata copertura assicurativa (in entrambi i casi si applica pure il sequestro amministrativo ai fini della confisca del mezzo), per finire con i 5.110 euro e il fermo amministrativo per tre mesi previsti in caso di assenza di patente.

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2 Commenti

giusecost_14955956
22:46, 5 Agosto 2020

Ho una curiosità che mi piacerebbe soddisfare. Mi sembra un’assurdità la discriminazione tra un monopattino elettrico, assolutamente non sicuro ed inadatto allo circolazione stradale e una e-bike. Ferma restando la limitazione della velocità non vedo la differenza. Anche perché, nel mezzo a pedali con propulsione elettrica la limitazione della velocità avviene anche in discesa. In altre parole il motore frena. Anche se si pedala. Quindi un acceleratore (tra l’altro assolutamente identico a quello di un monopattino) montato su di un mezzo con freni a disco, ammortizzatori e con sicurezza stradale di gran lunga superiore non viene accettato. Bici elettrica non è! Non arriva a 45Km l’ora. Mi piacerebbe sapere: se si esclude , disattivandolo l’acceleratore di un bici con propulsione mista pedalec e non, si è a norma. O si innescano possibili contestazioni su eventuali omologazioni?

    Raffaele Dambra
    01:49, 26 Agosto 2020

    Salve, scusi per il ritardo della risposta. La normativa parla chiaro: una bici a pedalata assistita che supera 0,25 kW di potenza massima del motore a regime di rotazione, ed è spinta dallo stesso motore elettrico oltre la velocità di 25 km/h, rientra automaticamente nella categoria dei ciclomotori e dev’essere pertanto regolata alla medesima maniera.

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