Veicoli fuori uso: radiazione con fermo amministrativo, dal 20 febbraio nuove regole
Cade uno storico paletto della burocrazia sui veicoli: d'ora in poi sarà possibile radiare anche le auto sottoposte a fermo amministrativo
Cade uno storico paletto della burocrazia sui veicoli: d'ora in poi sarà possibile radiare anche le auto sottoposte a fermo amministrativo
Il 20 febbraio 2026 entra ufficialmente in vigore la Legge n. 14/2026 recante modifiche al d.lgs. n. 209 del 24 giugno 2003 e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo. La modifica, introdotta in contrasto al degrado urbano, stabilisce che anche le auto con fermo amministrativo possano essere rottamate e cancellate dal PRA, risolvendo un problema burocratico che per anni ha impedito la corretta gestione dei rifiuti automobilistici.
RADIAZIONE DI UN’AUTO CON FERMO AMMINISTRATIVO: COSA CAMBIA
Fino a ieri, infatti, non era possibile procedere alla radiazione di un veicolo, anche se ormai fuori uso (cioè inutilizzabile) se su quel mezzo pendeva un debito non pagato. La nuova legge, invece, sancisce che il fermo fiscale non possa impedire la radiazione per rottamazione, estendendo la misura anche ai veicoli rinvenuti o non reclamati. Ovviamente ciò non significa che il debito residuo sparisca insieme alla vettura, tutt’altro. Ma lo Stato non potrà più pretenderne la riscossione attraverso il vincolo su un bene che ha cessato di avere un’utilità economica e funzionale.
NIENTE INCENTIVI A CHI ROTTAMA UN VEICOLO SOTTOPOSTO A FERMO
La Legge 14/2026 definisce altri due aspetti molto importanti: il primo è che in presenza di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario del veicolo non possa comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblico per l’acquisto di un nuovo veicolo.
Il secondo è che spetta ai Comuni, alle Città metropolitane, alle Province o all’Ente proprietario della strada l’obbligo di attestare l’inutilizzabilità del veicolo iscritto al PRA rinvenuto, che non è stato reclamato dai proprietari, e di disciplinarne le procedure di rimozione d’ufficio, anche con intervento immediato se sussistono motivi di sicurezza o di tutela ambientale.
Il provvedimento innalza inoltre le sanzioni per violazioni nella gestione dei veicoli fuori uso e coordina la disciplina con il Codice dell’ambiente. Va da sé che resta esclusa dal provvedimento la radiazione per esportazione all’estero.

REQUISITI PER LA RADIAZIONE DEL VEICOLO
D’ora in poi, quindi, per un cittadino in possesso di una vecchia auto incidentata o non più marciante, procedere alla rottamazione non sarà più un problema anche in presenza di un fermo amministrativo. La nuova disciplina stabilisce infatti che l’interesse pubblico alla corretta gestione dei rifiuti e all’aggiornamento delle banche dati prevalga sulla funzione cautelare del fermo amministrativo. Per poter usufruire di questa facoltà, il proprietario del veicolo dovrà comunque soddisfare precisi requisiti:
- il mezzo dovrà rientrare nella definizione tecnica di veicolo fuori uso o destinato alla demolizione;
- la domanda di radiazione dovrà essere presentata presso un centro di raccolta autorizzato;
- l’amministratore del Registro, ricevuta la comunicazione, procederà alla cancellazione della targa e dei dati dal PRA, anche se il fermo amministrativo risulta ancora vigente.
Questa procedura garantirà allo Stato la conservazione del diritto di riscossione del credito nei confronti del debitore, evitando però di esercitare il vincolo su un bene ormai privo di valore economico e funzionale.