Tredicenne alla guida di un’auto a Pavia: cosa succede e chi paga la multa? Auto dei Carabinieri

Tredicenne alla guida di un’auto a Pavia: cosa succede e chi paga la multa?

Il caso del tredicenne fermato alla guida di un'auto è l'occasione per scoprire le conseguenze legali per i minorenni al volante

 

Il caso del tredicenne fermato alla guida di un'auto è l'occasione per scoprire le conseguenze legali per i minorenni al volante

15 Giugno 2026 - 12:00

Ha fatto scalpore l’episodio accaduto l’altro giorno a Pavia, quando i Carabinieri hanno intercettato e bloccato un’auto che procedeva a zig-zag lungo la via Vigentina, alla periferia della città lombarda, trovandovi alla guida un ragazzino di 13 anni, ovviamente senza patente (e ci mancherebbe altro), e per giunta in compagnia di un coetaneo seduto a fianco. I due minorenni sono stati affidati a una comunità ma la domanda che si sono posti in molti è un’altra: cosa succede in questi casi? Qual è la sanzione e chi la paga? Facciamo chiarezza.

AUTO GUIDATE DA MINORENNI: COSA DICE LA LEGGE

In tali situazioni la legge non ammette repliche: il Codice della Strada e in particolare l’articolo 116 comma 15 prevede che “chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l’ammenda da 2.257 a 9.032 euro” + fermo amministrativo del veicolo per tre mesi (e confisca in caso di recidiva). Attenzione: guidare un veicolo con una patente inferiore (ad esempio guidare un’auto avendo solamente la patente A1 per i 125) equivale a non averla affatto.

Allo stesso tempo, però, il dispositivo dell’articolo 194 del Codice della Strada dispone che in tutte le ipotesi in cui lo stesso CdS prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

E andiamo dunque a vedere cosa impone la legge 689/81. La norma è chiarissima: “Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 18 anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel Codice Penale, la capacità di intendere e di volere”.

SANZIONI PREVISTE: PAGANO I GENITORI (O CHI NE FA LE VECI)

Quindi non ci sono dubbi: un minore di 18 anni non è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa. Ciò però non vuol dire che la violazione commessa dal minorenne non debba essere punita. Sempre la legge 689 dispone infatti che della violazione ne risponde chi era tenuto alla sua sorveglianza, di solito i genitori. Insomma, è un classico caso in cui le colpe dei figli ricadono sui padri (o sulle madri).

È bene ricordare che, a seguito di ricorsi, diverse sentenze della Corte di Cassazione (anche una molto recente, la n. 14000/2025) hanno ribadito la fondatezza della responsabilità genitoriale nei casi di minorenni alla guida, chiarendo che, per escludere la responsabilità presunta del genitore, occorre dimostrare non soltanto di non aver acconsentito all’uso del veicolo, ma di aver fatto tutto il possibile per impedire l’evento, esercitando un controllo effettivo, coerente con l’età e le inclinazioni del minore.

Minorenne al volante

MINORI ALLA GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI DROGHE: NIENTE PATENTE FINO A 24 ANNI

A parte questo, la parziale revisione del Codice della Strada di fine 2024 ha introdotto una sanzione che riguarda specificatamente tutti i minori di 21 anni (quindi anche gli under 18) colti alla guida di un veicolo senza aver mai conseguito la patente e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. In particolare, l’articolo 187 comma 6-bis del CdS dispone che “il conducente minore degli anni 21, nei confronti del quale siano stati accertati i reati di guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e del rifiuto di sottoporsi ai relativi accertamenti, se non ne sia già titolare al momento del fatto di reato, non potrà conseguire una patente di guida, neanche per conversione di patente rilasciata all’estero, prima del compimento del 24° anno di età“.

Il successivo comma 6-ter specifica inoltre che, fermo restando quanto previsto dal comma 6-bis, quando i reati di guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e del rifiuto di sottoporsi ai relativi accertamenti sono commessi da persona non munita di patente, si applica il divieto di conseguirla, anche per conversione di patente rilasciata all’estero, per un periodo da uno a due anni. Per i medesimi reati commessi da persona non munita di patente di guida, quando ai sensi delle disposizioni di legge dovrebbero essere disposte le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente o della revoca di essa, in luogo di tali sanzioni si applica il divieto di conseguire la patente, rispettivamente, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione o per i tre anni successivi all’accertamento dei predetti reati.

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