Targa prova: quante persone possono salire a bordo?
Targa prova: una nuova circolare del ministero dell'Interno specifica quante e quali persone possono salire a bordo
Targa prova: una nuova circolare del ministero dell'Interno specifica quante e quali persone possono salire a bordo
Quante persone possono salire a bordo di un’auto con targa prova? A questa domanda ha risposto di recente la circolare 8 agosto 2025 del ministero dell’Interno, resasi necessaria a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 105 del 18 luglio 2025 di conversione con modificazioni del decreto-legge n. 73 del 21 maggio 2025, altrimenti noto come decreto Infrastrutture. Infatti l’articolo 5 comma 3 del decreto prevede che il DPR 474/2001 che disciplina la circolazione di prova debba essere aggiornato in relazione al numero massimo di autorizzazioni di prova rilasciabili a ogni titolare, fissando dei nuovi parametri rispetto a quelli introdotti dal più recente DPR 229/2023.
QUANTE PERSONE POSSONO SALIRE A BORDO DI UN VEICOLO CON TARGA PROVA?
Invece, per gli aspetti di specifico interesse per gli organi di controllo, lo stesso articolo 5 comma 3 del DL 73/2025 prevede che le autorizzazioni alla circolazione di prova consentono il trasporto, oltre al conducente, di un solo passeggero e che tale passeggero può essere esclusivamente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente o addetto avente un rapporto di collaborazione funzionale con lo stesso.
La disposizione, pertanto, introduce una nuova limitazione per la circolazione di prova dei veicoli sui quali possono prendere posto al massimo due persone, delle quali il conducente può essere chiunque, e il passeggero deve avere i requisiti appena descritti.
Ad esempio, se il potenziale acquirente di un’auto vuole provare il veicolo di una concessionaria munito di targa prova, può farlo in solitaria oppure accompagnato esclusivamente dal titolare della concessionaria stessa, o da un suo dipendente o collaboratore. Mentre non può farsi accompagnare, per ipotesi, da un suo familiare o amico, o da una qualunque altra persona estranea alla concessionaria.
QUANDO È NECESSARIA LA DELEGA?
La circolare del Viminale sottolinea infine che la nuova disposizione deve essere coordinata con le previsioni contenute nell’articolo 1 comma 4 del DPR 474/2001, secondo il quale sui veicoli con targa prova deve essere presente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente o collaboratore munito di delega. Pertanto, qualora a bordo del veicolo non sia presente il titolare dell’autorizzazione, il suo dipendente o collaboratore continua ad avere l’obbligo di essere munito di delega dello stesso.

ALTRE NOVITÀ SULLA TARGA PROVA
Giova ricordare che gli interventi legislativi e giurisprudenziali sull’utilizzo della targa prova sono stati numerosi e ampi negli ultimi tempi, alcuni dei quali hanno completamente rivoluzionato la normativa. Nello specifico, riportiamo i fatti salienti:
- la sentenza 17665 del 25 agosto 2020 della Cassazione aveva stabilito che la targa prova può essere apposta soltanto a veicoli non immatricolati;
- il decreto-legge n. 121/2021 (decreto Infrastrutture), convertito poi nella legge n. 156 del 9 novembre 2021, ha però ribaltato la situazione, consentendo definitivamente l’uso della targa prova sulle auto già immatricolate;
- il DPR n. 229 del 21 dicembre 2023, entrato in vigore il successivo 29 febbraio 2024, apportando rilevanti modifiche al vecchio DPR n. 474/2001 che per primo ha regolamentato l’uso della targa prova, ha stabilito le condizioni e il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili a ogni titolare in ragione del tipo di attività esercitata e del numero di addetti;
- infine la circolare del MIT del 2 maggio 2024 ha fornito le necessarie istruzioni operative per la concreta applicazione delle nuove disposizioni.