Targa prova, nuova circolare 2024: cosa cambia?

Targa prova, nuova circolare 2024: cosa cambia?

Tutte le novità sulla targa prova dopo il rilascio della circolare 2 maggio 2024: scopriamo cosa cambia con le nuove disposizioni

22 Maggio 2024 - 14:00

Tre anni e mezzo fa il decreto-legge n. 121/2021, convertito poi nella legge n. 156 del 9 novembre 2021, ha messo fine all’annosa questione della targa prova, consentendone definitivamente l’uso (anche) sulle auto già immatricolate in Italia. In particolare l’autorizzazione alla circolazione di prova può essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e di quelli già muniti della carta di circolazione (o del certificato di circolazione per i ciclomotori), anche in deroga agli obblighi di revisione, qualora detti veicoli circolino su strada per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento. Il decreto-legge 121/2021 specificava che con un successivo decreto del Presidente della Repubblica (DPR) si sarebbe provveduto a stabilire le condizioni e il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili a ogni titolare in ragione del tipo di attività esercitata e del numero di addetti. Ebbene, l’atteso DPR è giunto finalmente nei mesi scorsi, seguito da una circolare con le necessarie istruzioni operative per la concreta applicazione delle nuove disposizioni.

TARGA PROVA: IL DPR 229/2923 E LA NUOVA CIRCOLARE QUADRO 12666 DEL 2 MAGGIO 2024

L’appena citato DPR n. 229 del 21 dicembre 2023, entrato in vigore il successivo 29 febbraio 2024, oltre ad apportare rilevanti modifiche al vecchio DPR n. 474/2001 che per primo ha regolamentato l’uso della targa prova, ha anche introdotto ulteriori misure di semplificazione amministrativa, prevedendo che i procedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca delle autorizzazioni alla circolazione di prova debbano essere gestiti in via esclusivamente telematica, secondo le modalità stabilite dalla direzione generale per la Motorizzazione. Alla luce di ciò è apparso dunque necessario ridefinire le istruzioni operative per la concreta applicazione delle nuove disposizioni recependo, con la circolare del MIT n. 12666 del 2 maggio 2024, le prime indicazioni già diramate con una precedente circolare a seguito dell’entrata in vigore del DPR n. 229/2023. Nei prossimi paragrafi elencheremo le principali novità della nuova circolare quadro sulla targa prova.

SOGGETTI A CUI PUÒ ESSERE RILASCIATA LA TARGA PROVA

  • fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi;
  • loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita;
  • commercianti autorizzati di tali veicoli (indipendentemente dalla sussistenza o meno di un rapporto con le fabbriche costruttrici e indipendentemente dalle modalità attraverso le quali l’attività di commercio viene esercitata, potendosi trattare anche di vendite online);
  • aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 km;
  • Istituti universitari e Enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;
  • fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;
  • fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi d’equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l’applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione;
  • loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita;
  • commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento (indipendentemente dalla sussistenza o meno di un rapporto con le fabbriche costruttrici e
    indipendentemente dalle modalità attraverso le quali l’attività di commercio viene esercitata, potendosi
    trattare anche di vendite online);
  • esercenti di officine di autoriparazione e di trasformazione, anche per proprio conto.

Questo elenco è tassativo e non ammette deroghe.

Importante: i veicoli radiati per esportazione possono raggiungere i luoghi di partenza o i valichi di confine solo se muniti di foglio di via, e NON con autorizzazione alla circolazione di prova.

Auto con targa prova

NUMERO MASSIMO DI TARGHE PROVA RILASCIABILI

Il nuovo regolamento prevede un numero massimo di targhe prova rilasciabili, fissato in 1 autorizzazione ogni 5 addetti, costituiti dalla somma dei dipendenti (con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato) e dei collaboratori (con contratto di agenzia non inferiore a dodici mesi), che non può comunque eccedere le 100 autorizzazioni. Se la somma dei dipendenti e collaboratori è inferiore a 5, è comunque rilasciata 1 sola autorizzazione.

NUOVE REGOLE TARGA PROVA: REGIME TRANSITORIO

Tutte le autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciate fino al 28 febbraio 2024 conservano validità sino alla loro scadenza annuale. Invece tutte le autorizzazioni in scadenza dal 29 febbraio 2024 sono rinnovate a condizione
che l’operatore, tenuto conto del numero dei dipendenti e dei collaboratori impiegati, non sia già titolare di un numero complessivo di autorizzazioni che eccedono il numero rilasciabile.

Ad esempio, per l’operatore che sia già titolare di 15 autorizzazioni in corso di validità e che, in ragione del numero di dipendenti e collaboratori impiegati, possa ottenerne solo 10, la Motorizzazione dovrà disporre il diniego di rinnovo (e dunque la revoca) delle 5 autorizzazioni in sovrannumero, man mano che queste vengano a scadenza. In tal caso, l’operatore è tenuto alla restituzione  delle autorizzazioni e delle relative targhe revocate

È fatta salva, in ogni momento, la possibilità per ciascun operatore di restituire volontariamente le autorizzazioni e le targhe di prova in sovrannumero.

TARGA PROVA, CIRCOLARE 2024: ALTRE NOVITÀ

In base alla circolare 2 maggio 2024, la targa prova va posizionata sulla parte posteriore del veicolo già immatricolato, in modo da farla vedere senza rendere illeggibili la targa di immatricolazione o, se prevista, quella ripetitrice, che in ogni caso non possono essere rimosse.

A livello assicurativo, degli eventuali danni provocati dal veicolo in prova, anche se immatricolato, ne risponde in genere l’assicuratore dell’autorizzazione alla circolazione di prova.

Sul veicolo in prova dev’essere presente il rappresentante legale dell’impresa titolare dell’autorizzazione o il preposto. Oppure, al loro posto, un dipendente dell’impresa o un collaboratore munito di contratto di agenzia di almeno 12 mesi e di delega; il dipendente di una società controllata o collegata con delega, legato a livello funzionale con l’impresa titolare dell’autorizzazione. La delega è rilasciata dal rappresentante legale dell’impresa titolare dell’autorizzazione alla circolazione di prova.

Sul veicolo in circolazione di prova può prendere posto anche il personale addetto alle operazioni di prova, se questa avviene per fini tecnici. E anche gli eventuali acquirenti, se il veicolo circola a fini commerciali.

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