TAR: il Comune non può vietare sosta autocaravan Nuova sentenza del TAR: un Comune non può vietare la sosta delle autocaravan dove è permessa alle altre autovetture

TAR: il Comune non può vietare sosta autocaravan

Nuova sentenza del TAR: un Comune non può vietare la sosta delle autocaravan dove è permessa alle altre autovetture

8 Marzo 2022 - 07:03

Una nuova sentenza del TAR di Trento certifica per l’ennesima volta che un Comune non può vietare la sosta delle autocaravan o camper, se non per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, così come dispone l’articolo 7 comma 1 lettera b) del Codice della Strada. Ma evidentemente non era questo il caso, del resto la normativa sulla sosta dei camper è molto chiara.

SOSTA AUTOCARAVAN: L’ULTIMA SENTENZA DEL TAR

Il TAR di Trento si è occupato del ricorso della battagliera Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti contro un’ordinanza del Comune di Rabbi, in Trentino Alto Adige, che aveva istituito il divieto di sosta per le autocaravan in tutto il paese dalle ore 20:00 alle ore 6:00, adducendo diverse motivazioni legate soprattutto alla particolare conformazione del territorio comunale che non si presta particolarmente alla sosta dei camper in sicurezza (Rabbi è formato da circa 62 piccoli nuclei abitati posti a un’altitudine compresa tra 800 e 1.400 metri per un’estensione complessiva di 132 kmq, caratterizzati dalla presenza di un torrente e di decine di affluenti e da strade molto strette, con frequenti e violenti temporali anche estivi), e alla necessità di evitare il campeggio selvaggio.

SOSTA CAMPER: VALGONO LE STESSE REGOLE DEGLI ALTRI AUTOVEICOLI

Con la sentenza del 4 marzo 2022 il TAR ha però rigettato queste motivazioni, accogliendo il ricorso dell’ANCC e annullando di conseguenza l’ordinanza di divieto di sosta dei camper. I giudici amministrativi di Trento hanno tra le altre cose ricordato che il Codice della Strada equipara i camper agli altri autoveicoli, pur riconoscendogli una loro specificità, per cui non si può introdurre un divieto per i soli camper (se non, come detto, per esigenze particolari che riguardano l’inquinamento e la tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale) generando un’illegittima disparità di trattamento con le altre vetture. Inoltre la presenza nel territorio di un’area attrezzata per i camper non giustifica la limitazione temporale della sosta, perché i camperisti non sono obbligati a utilizzare tale area se intendono semplicemente sostare nel paese in orario notturno, al pari degli altri autoveicoli.

TAR Comune sosta autocaravan

LE REGOLE DELLA SOSTA AUTOCARAVAN

A questo proposito giova ricordare le disposizioni dell’articolo 185 CdS che regolano la circolazione e la sosta delle autocaravan:

– i camper sono equiparati agli autoveicoli di classe M, le comuni automobili, e sono pertanto soggetti agli stessi divieti e limitazioni (per la sosta il riferimento è l’art. 158 CdS);

– i camper possono sostare ovunque sia consentito alle automobili ma non possono oltrepassare con la loro sagoma la segnaletica orizzontale;

– per i camper in sosta su strade pubbliche sono vietati tutti i comportamenti che possono ricondurre all’attività di campeggio: ancorare stabilmente il mezzo al suolo, emettere fumi e/o scarichi delle acque, ampliare la sagoma del camper attraverso l’apertura di porte o verande, posizionare tavoli, sedie o quant’altro al di fuori del mezzo, ecc. L’attività di campeggio è ammessa solo nelle aree di sosta attrezzate per i camper;

– i camper che sostano nelle strisce blu pagano una tariffa maggiorata del 50%, ma solo se lo stallo di sosta è di dimensioni maggiori rispetto agli altri stalli presenti nell’area di parcheggio.

Inoltre: non è consentito alcun limite d’orario alla sosta dei camper se tale vincolo è valido solo per i camper stessi; i Comuni possono istituire aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan, ma l’eventuale presenza di un’area attrezzata non vieta di parcheggiare il mezzo in altri luoghi sul territorio comunale, se la segnaletica lo consente.

Infine le amministrazioni comunali, come ripetuto più volte, possono imporre limitazioni alla circolazione e soprattutto alla sosta dei camper, giustificandole con “accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale”.

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