Per quanto riguarda la sosta dei camper non può essere imposto un limite d'orario diverso dagli altri veicoli, anche nelle zone turistiche
Nessun limite d’orario alla sosta dei camper anche laddove i Comuni, e in particolare le località turistiche, vorrebbero introdurre dei vincoli. È quanto ha stabilito di recente il giudice amministrativo di Trento (ricordiamo che il ricorso gratuito al MIT non è più possibile) accogliendo le rimostranze dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti nei confronti di un comune trentino che, basandosi su un parere favorevole di alcuni dirigenti del MIT, aveva imposto, limitatamente ai soli camper, una permanenza massima di tre ore in alcuni stalli di sosta, non applicando la stessa misura alle altre vetture.
SOSTA CAMPER: LIMITI UGUALI AGLI ALTRI VEICOLI
E invece il tribunale di Trento ha stabilito che una cosa del genere non si può fare, in quanto genera un’illegittima disparità di trattamento tra le ‘autocaravan’ (il nome ‘ufficiale’ dei camper per il Codice della Strada) e le altre vetture. Ricordiamo infatti che in base all’articolo 185 comma 1 CdS i camper, ai fini della circolazione stradale, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. Ammesso, come precisa il successivo comma 2, che il mezzo sia in grado di poggiarsi al suolo solo con le ruote, non emetta deflussi propri salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupi la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo. Quindi il sol fatto di avere un’attrezzatura interna non può generare discriminazioni se il camper viene utilizzato solo per il trasporto e non per una permanenza stabile con scarichi di residui organici, cucine o bivacchi esterni.
SOSTA CAMPER: LE RAGIONI DEI COMUNI
D’altra parte è anche vero, come sottolinea giustamente un articolo del Sole 24 Ore, che spesso le zone più panoramiche e i luoghi dove iniziano percorsi pedonali o escursionistici hanno ridotti spazi di sosta, nei quali risulta necessario garantire un’accettabile rotazione. E i camper, anche quelli che non fungono da abitazione semi-permanente (a volte anche senza il semi), per loro natura consentono una più lunga permanenza e, di conseguenza, una minore fruibilità degli spazi di sosta. È quindi ragionevole che i Comuni, in presenza di valide e non arbitrarie motivazioni, possano prevedere sistemi di controllo che garantiscano una maggiore rotazione degli stalli, specie in presenza di superfici di sosta molto limitate (in realtà diversi Comuni già lo fanno, per tutti i veicoli, richiedendo l’esposizione del disco orario).
AREE ATTREZZATE A SOSTA E PARCHEGGIO DEI CAMPER
Ricordiamo infine, per completezza d’informazione sulla disciplina che regola l’uso dei camper, che l’articolo 7 comma 1 lettera h del Codice della Strada autorizza i Comuni a istituire aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan. Precisiamo però che l’eventuale presenza di un’area attrezzata non vieta di parcheggiare il mezzo in altri luoghi sul territorio comunale, se la segnaletica lo consente. Inoltre per l’art. 185 comma 3, nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, ai camper si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona, ma solo se lo stallo di sosta è di dimensioni maggiori rispetto agli altri stalli presenti nel parcheggio. Clicca qui, invece, per tutte le informazioni sull’assicurazione dei camper.
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