TAR dell’Umbria salva i T-Red: non sono autovelox, non serve l’omologazione Semaforo T-Red

TAR dell’Umbria salva i T-Red: non sono autovelox, non serve l’omologazione

Il TAR dell'Umbria ribadisce che i T-Red possono operare senza omologazione del dispositivo: leggi la sentenza con tutte le motivazioni

 

Il TAR dell'Umbria ribadisce che i T-Red possono operare senza omologazione del dispositivo: leggi la sentenza con tutte le motivazioni

28 Aprile 2026 - 13:15

Secondo la sentenza del TAR dell’Umbria n. 147/2026 del 1° aprile 2026, i T-Red non seguono lo stesso destino degli autovelox nell’annosa questione dell’approvazione e dell’omologazione. Possono dunque continuare nella loro funzione di accertamento dei passaggi col rosso agli incroci semaforici pur senza omologazione e taratura, risultando sufficiente l’approvazione ministeriale.

TAR DELL’UMBRIA RESPINGE RICORSO CONTRO I T-RED

La vicenda, riportata da Polizia Locale Blog, riguarda il ricorso al TAR presentato da un comitato spontaneo di cittadini di Bastia Umbra (PG) contro una delibera comunale che approvava la riattivazione del sistema di rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche T-Red a un incrocio pericoloso. Il comitato lamentava il difetto di istruttoria, presunte finalità “di cassa” e non di sicurezza e, soprattutto, la mancanza di omologazione del T-Red.

Il TAR dell’Umbria ha però respinto il ricorso del comitato, adducendo tra i vari motivi anche l’infondatezza nel merito. Con particolare riferimento alla questione dell’omologazione, i giudici amministrativi hanno spiegato che per il T-Red basta l’approvazione: il dispositivo non misura infatti una grandezza fisica come l’autovelox, non è uno strumento metrico ma documenta fotograficamente il passaggio con semaforo rosso. Inoltre già la Cassazione aveva escluso l’obbligo di taratura per i T-Red.

Semaforo rosso incrocio

T-RED DIVERSI DAGLI AUTOVELOX: LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

Ecco, sempre grazie a Polizia Locale Blog, i passaggi specifici della sentenza del TAR dell’Umbria.

1. Distinzione normativa richiamata dal TAR

L’articolo 45 comma 6 del Codice della Strada dispone che “nel regolamento del CdS sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, e i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all’approvazione o omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti“, così lasciando intendere che, nel sistema del Codice, entrambe le categorie sono rilevanti e giuridicamente considerate.

2. Per il T-Red basta l’approvazione, non serve l’omologazione

Dunque, le differenze della disciplina normativa e della stessa natura dell’apparecchiatura, impediscono di trasferire al T-Red l’orientamento sviluppato per gli Autovelox: “Nel caso in esame, si discute invece di dispositivi destinati all’accertamento delle violazioni della ‘segnaletica stradale’ di cui all’articolo 146 del CdS e che non misurano una grandezza fisica, ma documentano fotograficamente e video-fotograficamente il passaggio del veicolo in rapporto allo stato della lanterna semaforica“.

3. Orientamento della Cassazione citato dal TAR

“Peraltro“, si continua a leggere nella sentenza del TAR, “ciò trova conferma in una pronuncia della stessa Cassazione, secondo la quale la Corte ha in più occasioni affermato che, in tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il CdS né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso“. Ne consegue che, dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’articolo 45 comma 6 del CdS, non si può trarre argomento per sostenere la sussistenza dell’obbligo di sottoporre a taratura anche gli apparecchi T-Red.

4. Riferimenti normativi per il T-Red

Inoltre, l’articolo 201 comma 1-bis lettera b) del CdS contempla espressamente, tra i casi in cui la contestazione immediata non è necessaria, l’‘attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa. E, per i casi di accertamento delle infrazioni mediante apparecchiature, i successivi commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, fanno riferimento ai dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico.

Quindi in sintesi, secondo il TAR dell’Umbria:

  • L’autovelox è uno strumento metrico che misura la velocità e necessita di omologazione e taratura periodica.
  • Il T-Red documenta solo il passaggio con il rosso, non misura grandezze fisiche. Quindi basta l’approvazione ministeriale, non servono omologazione né taratura.

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