Sinistro stradale e lucro cessante: la Cassazione fissa i parametri La Cassazione ha chiarito il parametro di liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante in conseguenza di un sinistro stradale

Sinistro stradale e lucro cessante: la Cassazione fissa i parametri

La Cassazione ha chiarito il parametro di liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante in conseguenza di un sinistro stradale

17 Dicembre 2020 - 01:12

Il risarcimento per chi subisce gravi danni fisici da un sinistro stradale deve tener conto anche dell’eventuale ‘lucro cessante’, ossia dei futuri guadagni del danneggiato venuti a mancare a causa dell’impossibilità di lavorare per i postumi di natura fisica o per la perdita dell’impiego dovuta al superamento del periodo di comporto (ossia il tempo massimo concesso al dipendente in malattia per non essere licenziato, variabile in base alla tipologia di contratto). Naturalmente il calcolo del lucro cessante è quasi sempre fonte di controversie in ogni azione assicurativa o legale. Per cui la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28071 del 9 dicembre 2020, ha chiarito meglio i parametri da considerare per la liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, in conseguenza della perdita del lavoro da parte del danneggiato in un sinistro stradale.

SINISTRO STRADALE E LUCRO CESSANTE: IL CASO IN QUESTIONE

La Suprema Corte, come riporta il portale giuridico avvocatoandreani.it, si è occupata del caso di un uomo coinvolto in un incidente con un’altra vettura mentre andava in bicicletta, a causa del quale aveva perso il suo impiego a tempo indeterminato poiché, dovendo assentarsi lungamente dal lavoro per i postumi del sinistro, aveva superato il periodo di comporto subendo l’inevitabile licenziamento, senza che nel frattempo fosse riuscito a trovare un’altra occupazione. Dopo aver agito in giudizio contro il conducente/proprietario del veicolo e la compagnia assicurativa, il danneggiato riceveva un risarcimento comprensivo di una quota a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante, che però giudicava insufficiente.

DANNO PATRIMONIALE DA LUCRO CESSANTE: I PARAMETRI DELLA CASSAZIONE

In particolare l’uomo lamentava di aver ottenuto la quota di lucro cessante soltanto nella misura di 1/3, cioè pari alla menomazione della sua capacità lavorativa accertata dal consulente tecnico di ufficio. Chiamata a esprimersi in merito a seguito del ricorso, la Cassazione gli ha dato ragione fissando il seguente parametro: se il danneggiato dimostra di avere perduto un preesistente rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui era titolare, a causa delle lesioni conseguenti a un illecito (nel caso specifico un sinistro stradale), il danno patrimoniale da lucro cessante, inteso come perdita dei redditi futuri, dev’essere liquidato tenendo conto di TUTTE le retribuzioni, nonché di tutti i relativi accessori e probabili incrementi, anche pensionistici, che avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in base a quello specifico rapporto di lavoro in misura integrale, e non in base alla sola percentuale di perdita della capacità lavorativa.

Sinistro stradale e lucro cessante

SINISTRO STRADALE E LUCRO CESSANTE: RISARCIMENTO RIDOTTO SE IL DANNEGGIATO TROVA UN ALTRO LAVORO

Il risarcimento può risultare di minore entità, precisa la sentenza della Cassazione, solo qualora il responsabile del sinistro riesca a dimostrare che il danneggiato abbia di fatto reperito una nuova occupazione retribuita, oppure che avrebbe potuto farlo e non lo abbia fatto per sua colpa. In questo caso, infatti, il danno può essere liquidato esclusivamente nella differenza tra le retribuzioni perdute e quelle di fatto conseguite o conseguibili in virtù della nuova occupazione.

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