I danni alla persona nella RC auto Come sono suddivisi e come sono quantificati i danni alla persona nella RC auto? Il Codice delle Assicurazioni contempla danno patrimoniale e danno non patrimoniale

I danni alla persona nella RC auto

Come sono suddivisi e come sono quantificati i danni alla persona nella RC auto? Il Codice delle Assicurazioni contempla danno patrimoniale e danno non patrimoniale

3 Dicembre 2019 - 06:12

Un sinistro stradale può provocare danni materiali (alle cose) e danni fisici (alle persone). Nell’ambito dell’assicurazione RC auto il danno alla persona è costituito in prevalenza da due componenti: 1) il danno patrimoniale, suddiviso a sua volta in danno emergente e lucro cessante; 2) e il danno non patrimoniale, connesso direttamente alla lesione della salute. Hanno diritto al risarcimento di un danno fisico tutte le persone coinvolte nell’incidente stradale, tranne il conducente responsabile del sinistro. L’indennizzo è sempre a carico della compagnia di assicurazione del responsabile. Tuttavia in caso di danni fisici lievi (invalidità biologica permanente non superiore al 9%) la richiesta si può inoltrare alla propria compagnia applicando la procedura di risarcimento diretto.

IL CONCETTO DI DANNI ALLA PERSONA

Secondo il nostro Codice Civile, per danno alla persona si intende un danno provocato da un comportamento o un’attività illecita causata da altre persone. Consiste nei costi supportati dal danneggiato in conseguenza della lesione subita o è dovuto alla perdita totale o parziale della capacità lavorativa, ma anche dei mancati guadagni durante il periodo di malattia (sono tutti danni patrimoniali). In più comprende anche i danni di natura biologica o morale che il danneggiato ha subito a seguito della lesione di cui è rimasto vittima (danni non patrimoniali). Ovviamente qualunque comportamento o attività illecita che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che l’ha commessa a risarcire il danno. Il modello risarcitorio della RC auto mira infatti a un integrale risarcimento a favore del danneggiato, volto a ricostituire lo stato in cui questi si sarebbe trovato senza l’evento lesivo.

RC AUTO: QUANTIFICAZIONE DEL DANNO PATRIMONIALE

Abbiamo già anticipato che il danno patrimoniale alla persona (art. 137 Codice della Assicurazioni) comprende il danno emergente e il lucro cessante. Il primo riguarda le spese sostenute come conseguenza del danno subito (per esempio spese per medicinali, riabilitazione, psicologo, ecc.) e va rigorosamente provato mediante la relativa documentazione. Per lucro cessante si intende invece la perdita di guadagno nel periodo di infermità (dovuta al riposo forzato), e, in caso di invalidità permanente, per tutto il resto della propria vita. Il criterio utilizzato per stabilire l’entità del risarcimento di un danno patrimoniale è quello del reddito effettivo. Ma se per varie cause il danneggiato non sia nelle condizioni di provare il reddito ovvero di produrlo a causa della età, della disoccupazione, della cassa integrazione o degli studi intrapresi, è possibile adottare il parametro equitativo del triplo della pensione sociale. In ogni caso il diritto all’indennizzo del danno patrimoniale non scaturisce automaticamente. Ma per ottenerlo si deve dimostrare in concreto di aver subito una diminuzione del potenziale guadagno a causa dell’incidente.

I danni alla persona nella RC auto

RC AUTO: QUANTIFICAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE

A partire dal 2017 il concetto unitario di danno non patrimoniale connesso alla lesione alla salute, ha assorbito le diverse voci di danno in passato valutate e liquidate separatamente (danno biologico, danno morale, danno alla vita di relazione, danno alla sfera sessuale, danno esistenziale e altri ancora). Oggi, infatti, si fa riferimento soltanto a: danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità (o macrolesioni, da 10 a 100% di invalidità permanente); e danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità (o microlesioni, da 1 a 9% di invalidità permanente). Per quantificare la misura dei danni non patrimoniali per le lesioni di non lieve entità (art. 138 Codice della Assicurazioni) si è in attesa da ormai due anni di una Tabella Unica Nazionale per lesioni gravi, valida in tutta Italia, che nonostante sia stata prevista non è stata ancora emanata. Nel frattempo, quindi, si continua a fare riferimento al vecchio sistema tabellare adottato del Tribunale di Milano. Il risarcimento dei danni per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri sinistri, è quantificato invece secondo criteri e misure stabilite nell’articolo 139 del CdA, secondo cui risultano risarcibili soltanto le microlesioni suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo. Con esclusione delle lesioni oggettivamente riscontrabili senza strumentazioni, quali ad esempio le cicatrici.

DANNI ALLA PERSONA: COME CHIEDERE IL RISARCIMENTO

I soggetti coinvolti in un sinistro stradale devono denunciare l’accaduto alla propria assicurazione entro tre giorni, utilizzando preferibilmente il modulo CAI. Se si è parte lesa alla denuncia segue la richiesta di risarcimento. Che in caso di danni alla persona va inoltrata alla compagnia del conducente responsabile (o alla propria in caso di lesioni lievi). La richiesta deve contenere: gli estremi dei veicoli coinvolti; le info su data, località e modalità del sinistro; i dati degli eventuali testimoni; l’età del danneggiato al momento del sinistro con l’attività lavorativa e il reddito (mediante idonea documentazione fiscale); tutti i certificati medici attestanti l’entità delle lesioni; l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi.

DANNI ALLA PERSONA: COSA FA L’ASSICURAZIONE DOPO LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

La compagnia di assicurazione che ha ricevuto la richiesta di risarcimento ne valuta i contenuti e procede all’istruzione della pratica. Se nella richiesta sono contemplati danni alla persona, la compagnia può chiedere al danneggiato di sottoporsi a una visita medico-legale presso un proprio medico fiduciario, nell’intento di accertare l’entità dei danni subiti a seguito del sinistro. Superato questo step la compagnia deve formulare un’offerta di risarcimento nei termini stabiliti per legge (90 giorni). Oppure comunicare il rifiuto al risarcimento, motivandolo adeguatamente. Il danno viene liquidato 15 giorni dopo la formulazione dell’offerta. Inutile sottolineare che se il richiedente non si ritiene soddisfatto può fare ricorso attuando le apposite procedure.

Sicurauto Whatsapp Channel
Resta sempre aggiornato su tutte le novità automotive e aftermarket

Iscriviti gratis al nostro canale whatsapp cliccando qui o inquadrando il QR Code

Commenta con la tua opinione

X