Risarcimento danni incidente stradale: come fare

Risarcimento danni incidente stradale: come fare Hai diritto al risarcimento dei danni per un incidente stradale? Ecco come fare per ottimizzare al massimo le tempistiche dell'indennizzo

Risarcimento danni incidente stradale: come fare

Hai diritto al risarcimento dei danni per un incidente stradale? Ecco come fare per ottimizzare al massimo le tempistiche dell'indennizzo

26 Maggio 2021 - 12:05

Il principio del risarcimento danni di un incidente stradale trae origine dall’art. 2043 del Codice Civile, secondo cui “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Quindi, per legge, chi provoca un danno ad altri, anche senza l’intenzione o la volontà ma con colpa, deve risarcirlo. Nel caso della circolazione stradale la ‘colpa’ è la violazione del Codice della Strada. Per cui (art. 2054 c.c.) “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone e a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.

RISARCIMENTO DANNI INCIDENTE STRADALE: IL PRINCIPIO DI RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Prima di spiegare come ottenere il risarcimento danni da incidente stradale, ricordiamo un altro concetto fondamentale stabilito dal Codice Civile, quello della ‘responsabilità solidale’ del proprietario col conducente. Significa che il risarcimento dei danni può essere richiesto interamente sia al proprietario del veicolo che al conducente responsabile del sinistro (se non sono la stessa persona). Infatti il comma 3 dell’art. 2054 c.c. dispone che “il proprietario del veicolo o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà. Al proprietario è assimilato anche il locatario in leasing”.

DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI DA INCIDENTE STRADALE

Hanno diritto al risarcimento dei danni fisici e materiali subiti in un incidente, garantito dalla polizza RC auto, tutti i terzi non trasportati (ovvero le persone presenti sul veicolo danneggiato nonché ciclisti, pedoni, ecc.), mentre i terzi trasportati a bordo dell’auto del responsabile hanno diritto al solo risarcimento dei danni fisici. Attenzione: il risarcimento del danno può essere parzialmente ridotto a causa di alcune mancanze del danneggiato, come il mancato uso delle cinture di sicurezza, del casco (per i motociclisti), oppure per un qualsivoglia concorso di colpa. Non hanno diritto al risarcimento del danno il conducente responsabile (a meno che sia coperto da un’apposita garanzia accessoria), il proprietario e, limitatamente ai danni alle cose, i parenti del conducente in relazione al grado di parentela.

Risarcimento danni incidente stradale

COME OTTENERE IL RISARCIMENTO

Stabilito a chi tocca risarcire un danno da sinistro stradale e chi ha diritto a chiederlo, vediamo la procedura da seguire per avere il giusto risarcimento dei danni causati da un incidente. Innanzitutto c’è da rispettare una precisa tempistica. Come indicato dall’art. 2947 comma 2 c.c., i termini di prescrizione del diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione sono di due anni. Pertanto entro tali termini il soggetto danneggiato può chiedere il risarcimento. Tuttavia, se il fatto è considerato reato (lesioni colpose), il diritto si prescrive in 5 anni. Prima della richiesta di risarcimento va però presentata la denuncia del sinistro, obbligatoriamente entro tre giorni e preferibilmente utilizzando il modulo CAI. Il risarcimento dei danni va chiesto alla propria assicurazione (procedura diretta) o a quella del responsabile (procedura ordinaria), a seconda delle caratteristiche dell’incidente.

MODALITÀ PER CHIEDERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI

La richiesta di risarcimento è l’atto con il quale il danneggiato mette formalmente in mora la compagnia di assicurazione tenuta alla liquidazione del danno. È solo con la presentazione di una richiesta di risarcimento, infatti, che scattano i termini fissati dal legislatore a carico dell’impresa assicurativa per formulare un’offerta risarcitoria. Ogni compagnia definisce le modalità per l’invio della richiesta, che può avvenire tramite raccomandata A/R, consegna a mano, fax, email o mediante il sito web della compagnia stessa. Durante questa fase la compagnia assicurativa è tenuta a prestare al cliente tutto il supporto possibile nella compilazione della richiesta, anche per la quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli.

La richiesta di risarcimento per i danni materiali e/o fisici deve contenere, in base alle circostanze, gli estremi dei soggetti e dei veicoli coinvolti nonché quelli del sinistro; i dati degli eventuali testimoni (se presenti); il luogo e gli orari in cui fare ispezionare le cose danneggiate per accertare l’entità del danno; l’attività lavorativa e il reddito del danneggiato; l’entità delle lesioni subite; attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi.

LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

La richiesta di indennizzo, se completa, impone all’assicurazione di formulare una congrua offerta o di motivare il rifiuto, entro un determinato termine dal ricevimento della richiesta. 30 giorni per i danni materiali, se alla richiesta di risarcimento è allegato il Modulo CAI sottoscritto da entrambi i conducenti; 60 giorni per i danni materiali, se il Modulo CAI è firmato da una sola parte; 90 giorni per i danni alla persona. Dopo aver formulato l’offerta, la compagnia di assicurazioni è obbligata a liquidare il danno entro 15 giorni. Sia che il danneggiato abbia accettato l’offerta, sia che l’abbia rifiutata (in quest’ultimo caso vale come acconto in attesa della definizione del contenzioso).

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