Scontro tra auto
Sinistro causato da neopatentato non idoneo: sanzione sì, rivalsa no
Scopri se un'assicurazione può esercitare la rivalsa verso un neopatentato dopo un incidente con un veicolo di potenza superiori ai limiti
Scopri se un'assicurazione può esercitare la rivalsa verso un neopatentato dopo un incidente con un veicolo di potenza superiori ai limiti
La compagnia assicurativa può esercitare la rivalsa nei confronti di un assicurato neopatentato che ha causato un incidente guidando una vettura di potenza superiore ai limiti previsti? No secondo la Corte di Cassazione, che con l’ordinanza n. 13834 del 12 maggio 2026 ha stabilito che un neopatentato munito di patente B, il quale si ponga alla guida di un veicolo con rapporto potenza/tara superiore al limite previsto dall’articolo 117 Codice della strada, non può essere considerato, per ciò solo, “non abilitato alla guida” ai fini dell’operatività della clausola di esclusione della garanzia RCA. Scatta solo la sanzione da 165 a 660 euro + sospensione della patente da due a otto mesi.
IL CASO IN QUESTIONE
Nel caso in questione, un neopatentato al volante di una Volkswagen Golf con rapporto tra potenza e massa superiore a 55 kilowatt per tonnellata, superiore ai limiti per i conducenti con patente conseguita da meno di 12 mesi (oggi i limiti sono cambiati), provocò nel 2012 un incidente mortale. L’assicurazione, dopo aver risarcito i familiari della vittima per oltre un milione di euro, agì in rivalsa contro il proprietario dell’auto sostenendo che la polizza escludeva la copertura per i sinistri causati da persone “non abilitate alla guida”.
I primi due gradi di giudizio diedero ragione alla compagnia, ritenendo che la previsione contrattuale secondo cui la copertura assicurativa era inoperante nel caso di sinistri causati da persone non abilitate alla guida “ai sensi delle disposizioni in vigore”, comprendesse anche l’ipotesi del neopatentato postosi alla guida d’un veicolo di potenza superiore. Al contrario per il ricorrente l’espressione contenuta nella clausola si sarebbe dovuta interpretare nel senso che la copertura era esclusa nel solo caso di inesistenza della patente di guida (perché mai conseguita o perché sospesa, revocata o scaduta), e non anche nel caso di guida, da parte di persona munita di patente, di un veicolo per il quale la legge prescriva il possesso della patente da almeno un anno.
CASSAZIONE: LA RIVALSA NON È DOVUTA
Ebbene, la Cassazione gli ha dato ragione. Per gli Ermellini, infatti, il guidatore era in possesso di una patente corrispondente al “tipo di veicolo” condotto, e cioè un “autoveicolo di massa non eccedente 3,5 tonnellate”. Fatto che impedisce di ritenere che al momento del fatto fosse persona “non abilitata alla guida”. Del resto, si legge nell’ordinanza, in questo senso depone anche il “cospicuo divario tra la sanzione prevista per la guida senza patente (ammenda fino a 9.032 euro) e quella per la guida di veicoli di potenza superiore da parte di neopatentati (sanzione amministrativa fino a 660 euro)”.
La “mancanza di abilitazione alla guida“, dunque, ricorre solo in caso di mancanza della patente, perdita di validità o guida di un veicolo per cui serve una patente di categoria diversa. Non rientra invece in questa ipotesi il neopatentato che conduce un’auto troppo potente, perché il mezzo resta comunque compatibile con la patente presa. “Un autoveicolo di potenza superiore a 55 kw/t“, ha scritto la Suprema Corte, “non è un mezzo ‘di tipo diverso’ rispetto a quelli la cui guida è consentita dalla patente B“.

I PRINCIPI AFFERMATI DALLA CASSAZIONE
In definitiva, come spiega anche la sezione Norme & Tributi Plus del Sole 24 Ore, la Cassazione ha affermato i seguenti principi:
- il conducente che, avendo conseguito l’abilitazione alla guida da meno di un anno (secondo la disciplina vigente all’epoca dei fatti, oggi i limiti di potenza valgono per tre anni e consentono la guida di veicoli fino a 75 kW/t e 105 kW complessivi), si ponga alla guida di un veicolo con rapporto potenza/tara superiore a 55 kw/t, non può essere equiparato a chi non abbia mai conseguito la suddetta abilitazione. Ne consegue che la clausola inserita in un contratto di assicurazione RCA, la quale escluda la garanzia nel caso di sinistri causati da conducenti “non abilitati alla guida”, non trova applicazione nell’eventualità suddetta;
- la clausola inserita in un contratto di assicurazione RCA, la quale escluda la garanzia nel caso di sinistri causati da conducenti “non abilitati alla guida”, è ambigua, in quanto la suddetta espressione è teoricamente idonea a ricomprendere sia le ipotesi di abilitazione mai conseguita o revocata, sia le ipotesi di abilitazione conseguita, ma con limitazioni o condizioni non osservate dal conducente. Ne consegue che essa va interpretata in senso sfavorevole al predisponente, ai sensi dell’art. 1370 del Codice civile.