Revoca patente: da quando decorre? La risposta della Cassazione Sciolti dalla Cassazione gli ultimi dubbi sulla revoca patente: da quando decorre il provvedimento di condanna? La risposta piacerà poco ai trasgressori

Revoca patente: da quando decorre? La risposta della Cassazione

Sciolti dalla Cassazione gli ultimi dubbi sulla revoca patente: da quando decorre il provvedimento di condanna? La risposta piacerà poco ai trasgressori, ma è giusto così.

28 Maggio 2019 - 09:05

Il Codice della Strada dispone, per chi guida in stato di forte ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti e provoca un incidente stradale, la revoca della patente: ma da quando decorre il provvedimento? La domanda non è banale perché dal 2010 per conseguire un nuovo documento di guida è necessario che siano trascorsi tre anni dall’accertamento del reato. Ma questi tre anni quando si iniziano a contare? Dalla data dell’incidente o comunque del ritiro della patente, o dal giorno in cui la sentenza penale di condanna è passata in giudicato?

DA QUANDO DECORRE LA REVOCA PATENTE?

Inizialmente questo dubbio aveva ‘incartato’ diversi tribunali, visto che sulla stessa questione erano uscite sentenze diverse. Ma in seguito la giurisprudenza ha decisamente virato verso la soluzione meno favorevole al trasgressore, stabilendo tempi più lunghi per la revoca. Aveva disposto già in tal senso un’ordinanza ministeriale del 2015. E l’ultima sentenza della Cassazione depositata lo scorso 20 maggio 2019 ha confermato la ‘linea dura’, sciogliendo definitivamente tutte le incertezze sull’argomento. I tre anni di revoca patente non decorrono dalla data del sinistro o del ritiro, ma dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE SULLA REVOCA PATENTE

Nel caso in discussione, leggiamo sul sito dell’Ansa, la Corte di Cassazione è stata chiamata a deliberare sul caso di un cittadino che si era rivolto al Giudice di Pace di Rovereto per contestare la revoca della patente fatta partire non dal giorno dell’incidente e della sospensione cautelare del documento di guida (15 dicembre 2013), ma dalla data di notifica della revoca stessa (5 settembre 2014). Accogliendo però il ricorso del Commissariato di Governo per la Provincia Autonoma di Trento, la Cassazione ha specificato un elemento importante. E cioè che “il provvedimento di revoca non viene in esistenza prima che il Giudice Penale lo pronunci”. Di conseguenza “la sua applicazione non può iniziare prima che la sentenza penale sia passata in giudicato. La revoca della patente è pertanto un atto ad efficacia istantanea adottabile solo una volta che la sentenza penale di condanna sia, appunto, passata in giudicato”.

LA SOSPENSIONE CAUTELARE DELLA PATENTE SI SOMMA ALLA REVOCA

Il risultato pratico, commenta giustamente il Sole 24 Ore, è che con quest’ultima interpretazione della Suprema Corte il condannato non può ottenere una nuova patente per un lasso di tempo ben più lungo dei tre anni previsti dal CdS. Il triennio di revoca effettiva disposto dal giudice va infatti sommato, e non sovrapposto, al periodo di sospensione cautelare della patente che la Prefettura dispone subito dopo l’infrazione. E visto che la sospensione cautelare può protrarsi per anni in attesa del processo, i conti sono belli e fatti…

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