Revisione auto e km contraffatti, dubbi sul ruolo degli Ispettori Un approfondimento sull'annosa questione della revisione di un'auto con i km contraffatti

Revisione auto e km contraffatti, dubbi sul ruolo degli Ispettori

Un approfondimento sull'annosa questione della revisione di un'auto con i km contraffatti, visto che permangono dubbi sul ruolo e sulle responsabilità degli Ispettori autorizzati

7 Novembre 2022 - 12:11

Il fenomeno della vendita di auto usate con i km contraffatti è purtroppo molto diffuso (in Italia riguarda circa il 12% delle vetture) e naturalmente la responsabilità maggiore è di quei commercianti d’auto truffaldini che ‘ringiovaniscono’ i veicoli per venderli a prezzi più alti. Tuttavia capita talvolta che l’azione fraudolenta finisca per coinvolgere, spesso a loro insaputa, anche gli ispettori adibiti alla revisione auto, magari per aver semplicemente avallato un chilometraggio sospetto rivelatosi poi alterato. Una situazione molto delicata, quella della revisione di un’auto dai km contraffatti, che andrebbe chiarita una volta per tutte per evitare spiacevoli conseguenze anche di natura penale. Anche se occorre dire che proprio di recente un tribunale ha assolto un ispettore che aveva revisionato una vettura con i km palesemente scalati perché il suo compito è solo quello di “riportare sul certificato la lettura del contachilometri al momento del controllo”.

REVISIONE AUTO E KM CONTRAFFATTI: DUE DUBBI DA RISOLVERE

Proprio per prevenire nuovi procedimenti penali a carico di ispettori autorizzati (ricordiamo che la complicità nella truffa dei km scalati configura il reato di associazione a delinquere o di favoreggiamento, e che in assenza di una regola chiara ogni giudice potrebbe decidere diversamente a seconda della propria interpretazione), l’associazione di categoria Federispettori ha scritto alla direzione generale della Motorizzazione Civile per chiedere chiarimenti sulle rilevazioni chilometriche in sede di revisione, sollevando due criticità. La prima riguarda l’attuale sistema di verifica dei km sul Portale dell’Automobilista, la seconda i doveri dell’ispettore nei casi di presunta truffa.

REVISIONE AUTO E KM SCALATI: INTERVENIRE SULLO STRUMENTO DI VERIFICA DEL PORTALE DELL’AUTOMOBILISTA

Per quanto riguarda la prima problematica, bisogna premettere che l’escamotage solitamente utilizzato dai rivenditori disonesti per spacciare un chilometraggio falso come se fosse vero ha origine dal cattivo utilizzo del servizio “Verifica ultima revisione”, disponibile sul Portale dell’Automobilista, nel quale viene riportata solamente l’ultima rilevazione chilometrica. Ciò, infatti, consente ai truffatori di far sovrascrivere il valore reale dei km mediante una nuova revisione, anche al di fuori della regolare scadenza, dopo la manomissione dell’odometro. Per risolvere questa lacuna Federispettori chiede alla Motorizzazione di estendere anche a coloro che non accedono tramite SPID all’area riservata del PdA il servizio “Verifica revisioni effettuate” in quanto l’utenza spesso non è a conoscenza della possibilità di consultare lo storico dei chilometraggi acquisiti a partire dal 1° giugno 2018. Clicca qui per scoprire come verificare i km reali di un’auto usata e lo storico delle revisioni.

Revisione auto e km contraffatti

REVISIONE AUTO E KM FALSIFICATI: QUALI SONO I DOVERI DEGLI ISPETTORI?

La seconda questione, quella sui doveri degli ispettori autorizzati nei casi di presunta truffa, è ancora più complessa e infatti la direzione generale della Motorizzazione viene invitata a esprimersi in merito con urgenza poiché il quadro normativo è decisamente poco chiaro.

A questo proposito in una vecchia circolare del 2017 veniva per la prima volta comunicata ai centri di revisione, dopo due anni circa di acquisizioni del dato, l’importanza della rilevazione chilometrica evidenziando la possibilità di utilizzare tale strumento, senza tuttavia specificare il soggetto competente, come “ulteriore elemento di contrasto alle frodi”. E in effetti, a seguito della pubblicazione del Decreto Dirigenziale 211/18 e l’aggiornamento dell’attestato di revisione con il dato del valore di percorrenza, le potenziali truffe chilometriche diventarono evidenti. Salvo, però, quei casi in cui il truffatore disapplicava l’eventuale attestato riportante un chilometraggio superiore.

Le norme catalogano come ‘carenza grave‘ la manomissione evidente (frode) per ridurre o rappresentare in modo falso la percorrenza registrata da un veicolo, ma non è chiaro se tale anomalia possa essere determinata mediante analisi documentale della carta di circolazione oppure riferirsi esclusivamente alla presenza di segnali sospetti sullo strumento. Fermo restando, ricorda sempre Federispettori nella sua richiesta di chiarimenti, che esistono casi in cui l’odometro analogico si azzera al raggiungimento del valore 99’999 oppure 999’999, quindi decrementa il valore di percorrenza, e per questo dalla sola analisi del dato indicato sullo strumento sia impossibile qualsiasi valutazione oggettiva.

Una successiva circolare del 2018 ha fornito invece le prime indicazioni operative sulle fattispecie descritte precedentemente, senza tuttavia disciplinare il caso di evidente reato. Diventa responsabilità dell’ispettore, prima dell’immissione del dato letto dal contachilometri, “controllare l’attestato della precedente revisione per valutare eventuali incongruenze tra i dati”. In tali circostanze, dovute normalmente alla sostituzione dello strumento, “vi è l’obbligo di acquisizione di una dichiarazione di installazione a regola d’arte dell’officina che ha eseguito il lavoro, riportante il chilometraggio segnato prima della sostituzione e che andrà sommato a quello visibile. Altre fattispecie dovranno essere giustificate dal proprietario con adeguate motivazioni, essendo l’unico responsabile della corretta tenuta del contachilometri.”

È però evidente come il protagonista di un’alterazione dell’odometro, il più delle volte finalizzata alla truffa nella rivendita di un veicolo, non abbia nulla da dichiarare in merito, pertanto l’ispettore in questo caso non può acquisire alcuna documentazione. Inoltre, posto che non vi siano i presupposti per l’assegnazione dell’esito ‘ripetere’ o per interrompere, eventualmente, la revisione in corso senza l’assegnazione di un esito, all’operatore non resta che proseguire regolarmente il controllo tecnico diventando inevitabilmente ‘complice’ di una certificazione chilometrica non corrispondente al vero.

REVISIONE AUTO, KM CONTRAFFATTI E RUOLO DEGLI ISPETTORI: LE RICHIESTE ALLA MOTORIZZAZIONE

La richiesta di chiarimenti verte proprio sull’adozione di strumenti supplementari utili a contrastare tali situazioni che purtroppo ricorrono di frequente e si ripercuotono sull’utente finale, senza considerare i danni economici e d’immagine a centri di controllo e agli ispettori. Ad esempio sarebbe auspicabile un blocco informatico che inibisca ogni possibilità di proseguire nella revisione di un veicolo a cui si riscontra un valore di percorrenza anomala, con obbligo di presentarsi presso la Motorizzazione di competenza. Attualmente la maggior parte dei software di prenotazione omologati interroga autonomamente il database del Portale dell’Automobilista segnalando eventuali discrepanze con la precedente rilevazione, ma consente all’operatore, come da protocollo, di proseguire regolarmente.

Se invece il ruolo dell’ispettore fosse limitato esclusivamente alla lettura e trascrizione di un dato senza altre responsabilità, Federispettori chiede che venga messo per iscritto, nell’interesse di tutti gli operatori che rischiano di essere coinvolti, pur senza colpe, in spiacevoli vicende giudiziarie. Ovviamente non mancheremo di riportarvi la risposta della direzione generale della Motorizzazione, se ci sarà.

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