Cosa succede in periodo di Coronavirus per la scadenza di patenti, CQC e foglio rosa? Ecco la mini-guida sulla proroga per ciascuno di questi documenti
L’emergenza Coronavirus ha rivoluzionato la vita di tutti e prodotto effetti anche sulle attività di routine, come il rinnovo dei documenti. Nel settore dei trasporti, per esempio, si è dovuti intervenire per decreto al fine di prorogare le scadenze delle revisioni auto, facendo tirare un sospiro di sollievo a molti automobilisti. Il Decreto Cura-Italia, in vigore dal 17 marzo 2020 e convertito in legge, con modifiche, il 24 aprile 2020 (Legge n. 27), ha disposto la proroga per qualche mese dei documenti di riconoscimento e di identità, compresa la patente di guida. Qualche giorno prima invece, era stato il MIT a prolungare la validità dei permessi provvisori di guida e delle patenti dei conducenti professionali. Successivamente l’Unione Europea ha deciso di uniformare le scadenze su tutto il territorio dell’UE, mentre con la legge n. 77 del 17 luglio 2020 e successivamente con la legge n. 159 del 27 novembre 2020 il Governo ha ulteriormente prorogato la validità delle patenti. Facciamo pertanto chiarezza riepilogando le ordinanze sulla proroga di patenti, CQC e Foglio Rosa.
AGGIORNAMENTO 28 NOVEMBRE 2020: l’ultima proroga della validità delle patenti, dei fogli rosa e degli altri certificati abilitativi scaduti o in scadenza durante l’emergenza Coronavirus, è stata disposta mediante la legge n. 159 del 27/11/2020 che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 125 del 7/10/2020. Le nuove disposizioni entrano in vigore il 4 dicembre 2020.
CORONAVIRUS: PATENTI DI GUIDA, QUANTO SCADONO?
Combinando le disposizioni del nostro Governo e il regolamento UE 2020/698, la validità delle patenti di guida è prorogata nella seguente maniera:
– su tutto il territorio dell’UE, Italia compresa, la validità delle patenti di guida, rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE, con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è prorogata di 7 mesi decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse (esclusi i Paesi che hanno deciso di non applicare tale disposizione, ossia Croazia, Estonia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Slovenia e Spagna). Esempio: con una patente rilasciata in Francia o in Germania scaduta il 30 aprile 2020 si può circolare in Italia fino al 30 novembre 2020.
– le patenti rilasciate in Italia con data di scadenza compresa nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 29 aprile 2021 mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 30 aprile 2021. Mentre sul territorio degli altri Paesi dell’UE (esclusi Croazia, Estonia, ecc.) fruiscono della proroga di 7 mesi, decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse che dev’essere però compresa tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020. Esempio: una patente italiana scaduta il 31 marzo 2020 è valida in Italia fino al 30 aprile 2021, ma nel resto dell’UE solo fino al 31 ottobre.
CORONAVIRUS: ESAMI DI GUIDA E FOGLIO ROSA PROROGATI
Il termine di 6 mesi per superare l’esame di teoria, decorrente dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di guida, è prorogato di ulteriori 6 mesi (per un totale quindi di un anno) per tutte le domande presentate e accettate a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Le autorizzazioni a esercitarsi alla guida (‘Foglio rosa’) con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021 sono prorogate fino a al 90° giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza, e quindi allo stato attuale fino al 3 maggio 2021, sempre che, evidentemente, non siano già state rinnovate nella validità.
Inoltre ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria su una nuova autorizzazione a esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 3 maggio 2021. Di conseguenza, i candidati che ne hanno titolo, il cui ‘foglio rosa’ è scaduto tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, prorogato al 3 maggio 2021, a decorrere dal 4 maggio 2021 hanno due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria.
Infine i certificati medici rilasciati per il conseguimento della patente di guida, il cui termine di scadenza trimestrale (se emesso da un medico monocratico) o semestrale (se emesso da una commissione medica locale) per poter essere allegato ad una istanza di conseguimento della patente di guida, cade tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (per ora il 31 gennaio 2021), e quindi fino al 3 maggio 2021.
CORONAVIRUS: PROROGA VALIDITÀ CERTIFICATI, PERMESSI E ATTI ABILITATIVI
Su tutto il territorio dell’UE, Italia compresa, la validità delle CQC (Carta di qualificazione del conducente) rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio al 31 agosto 2020 è prorogata di 7 mesi dalla scadenza di ciascuna abilitazione.
Per quanto riguarda, invece, le CQC rilasciate in Italia, occorre distinguere tra:
– CQC con scadenza compresa nel periodo dal 31 gennaio al 2 ottobre 2020: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 3 maggio 2021, mentre sul territorio degli altri Paesi dell’UE fruiscono della proroga di validità di 7 mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal regolamento comunitario;
– CQC con scadenza compresa nel periodo dal 3 ottobre al 31 dicembre 2020: il termine di scadenza è prorogato di 7 mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione;
– CQC con scadenza dal 1° al 31 gennaio 2021 mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, fino al 3 maggio 2021;
I certificati di abilitazione professionale (CAP), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità sull’intero territorio nazionale per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, e quindi fino al 3 maggio 2021.
– gli attestati dei conducenti over 65 per guidare autotreni e autoarticolati con massa superiore a 20 tonnellate e gli attestati dei conducenti over 60 per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati e autosnodati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, e quindi fino al 3 maggio 2021.
– sono sospesi i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020.
Scarica la circolare n. 35018/2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
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