Patente, Revisione e CQC: l’UE li proroga tutti di 7 mesi Emergenza Coronavirus

Patente, Revisione e CQC: l’UE li proroga tutti di 7 mesi

Emergenza Coronavirus, scadenze patente, revisione e CQC: l'UE proroga tutti i documenti di 7 mesi con possibilità di circolare in ogni Stato membro

8 Giugno 2020 - 04:06

Con la circolare n. 0051340 del 5 giugno 2020 il Ministero dell’Interno ha comunicato ufficialmente le nuove scadenze di patente, revisione auto, CQC e altri certificati, valide DAL 4 GIUGNO 2020 in tutti gli Stati dell’Unione Europea, Italia ovviamente compresa. La circolare è stata redatta in recepimento del regolamento UE 698/2020 dello scorso 25/5 che, in considerazione dell’emergenza Coronavirus e del graduale ritorno alla libera circolazione tra i Paesi membri vista l’attenuazione della pandemia, ha inteso uniformare su tutto il territorio dell’Unione le proroghe delle scadenze dei documenti decise in precedenza dai vari Stati. Resta inteso che il regolamento UE va comunque coordinato, ove se ne presenti la necessità, con le analoghe norme italiane già in essere da alcune settimane. Nei prossimi paragrafi vediamo quali sono le nuove scadenze e le nuove proroghe.

ATTENZIONE, in seguito a successive modifiche resesi necessarie per armonizzare le norme italiane con il regolamento UE, per gli ultimi aggiornamenti sulle scadenze di patenti, revisioni e CQC vi rimandiamo alle seguenti guide:

Patenti, CQC e Foglio Rosa (aggiornata alla circolare del MIT n. 22916 del 27 agosto 2020);

Revisione auto e moto (aggiornata alla circolare del Min. Interno prot. 300/A/7923/20/101/3/3/9 del 22 ottobre 2020).

PATENTE DI GUIDA: NUOVA PROROGA SCADENZE DAL 4/6/2020

Il nuovo regolamento UE prevede che la validità delle patenti di guida, scadute o in scadenza tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020, si considera prorogata di 7 mesi dalla data di scadenza indicata. Ad esempio una patente in scadenza il 30 agosto 2020 è automaticamente prorogata al 30 marzo 2021 e in tale periodo consente di circolare in tutta l’UE. Si tratta di una disposizione più favorevole rispetto alla norma introdotta a marzo dal Decreto Cura-Italia, che aveva prorogato fino al 31 agosto 2020 la validità delle patenti in scadenza dal 31 gennaio. Importante: i titolari di patente di guida italiana con scadenza il 31 gennaio 2020, essendo questa data rimasta fuori dall’ambito di applicazione della nuova normativa europea, possono usufruire dell’estensione di validità solo fino al 31 agosto 2020 e solo per la circolazione sul territorio italiano.

REVISIONE AUTO: NUOVA PROROGA SCADENZE DAL 4/6/2020

In base al nuovo regolamento UE del 25/5/2020 e valido in Italia dal 4/6/2020 la revisione periodica di tutti i veicoli a motore appartenenti alle categorie M (automobili), N (veicoli commerciali), 03 (rimorchi con massa massima tra 3,5 e 10 t), 04 (rimorchi con massa massima superiore a 10 t) e Ts (trattori stradali o motrici) con scadenza nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020, beneficia di una proroga per un periodo di 7 mesi successivi alla scadenza, durante il quale i veicoli interessati possono liberamente circolare sul territorio dell’Unione Europea. Tuttavia, per quanto riguarda i veicoli immatricolati in Italia, la disciplina europea necessita di essere coordinata con la norma nazionale per effetto della quale i veicoli con scadenza dei termini di revisione entro il 31 luglio 2020 erano autorizzati a circolare sino al 31 ottobre 2020. Pertanto per i veicoli immatricolati in Italia delle categorie M, N, 03, 04 e Ts sono previste le seguenti casistiche:

– i veicoli con revisione scaduta prima del mese di febbraio 2020, possono circolare sul solo territorio nazionale sino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la revisione periodica o annuale;

– i veicoli con revisione scaduta nel mese di febbraio (29 febbraio 2020), possono circolare sul territorio nazionale sino al 31 ottobre 2020 e sul territorio degli altri Paesi dell’UE sino al 30 settembre 2020;

– i veicoli la cui revisione scade nel periodo compreso tra il 31 marzo 2020 e il 31 agosto 2020, possono circolare sul territorio dei paesi dell’UE (compresa l’Italia) per i 7 mesi successivi alla scadenza prevista dalle norme vigenti in Italia. Ad esempio, un veicolo immatricolato in Italia il cui termine per l’effettuazione della visita di revisione è scaduto nel mese di marzo, può circolare su tutto il territorio dell’UE sino al 31 ottobre 2020; se scaduto nel mese di aprile 2020, può circolare su tutto il territorio dell’UE sino al 30 novembre 2020, e così via.

– i veicoli appartenenti alle categorie L (ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli), O1 (rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t) e O2 (rimorchi con massa massima tra 0,75 e 3,5 t) immatricolati in Italia, la cui revisione è scaduta o scadrà entro il 31 luglio 2020, essendo esclusi dall’applicazione del regolamento europeo possono circolare solo sul territorio nazionale fino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la prevista revisione.

Importante: tutte le proroghe riguardano veicoli che devono effettuare la revisione o che siano già stati sottoposti a revisione con esito ‘ripetere’ (a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate). Riguardano inoltre ogni tipo di revisione, annuale e periodica, ordinaria e straordinaria, da effettuare presso la Motorizzazione o le officine autorizzate private.

Patente Revisione CQC proroga scadenza

CQC: NUOVA PROROGA SCADENZE DAL 4/6/2020

Secondo il nuovo regolamento UE il termine di scadenza di validità del codice armonizzato “95” apposto sulla patente di guida o sulla carta di qualificazione del conducente (CQC), scaduta o in scadenza tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020, è prorogato per un periodo di 7 mesi dalla data di scadenza indicata su ciascun documento. In questo periodo è consentito dunque circolare su tutto il territorio dell’UE, Italia compresa. Per quanto riguarda invece le CQC rilasciate in Italia, anche stavolta occorre coordinare il regolamento europeo con le norme italiane, secondo cui le carte di qualificazione del conducente in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservavano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza che, al momento, corrisponde al 29 ottobre 2020. Di conseguenza:

– le CQC rilasciate in Italia con scadenza compresa tra il 1° febbraio (termine anticipato al 31 gennaio per i titolari di CQC rilasciata in Italia e che circolano sul nostro territorio nazionale) e il 29 marzo 2020 sono valide, per il solo territorio italiano, sino al 29 ottobre 2020 (salvo ulteriori proroghe dello stato d’emergenza); mentre sul territorio degli Paesi dell’UE, fruiscono della proroga di validità di 7 mesi dalla data di scadenza prevista dal regolamento comunitario;

– tutte le CQC con scadenza tra il 30 marzo e il 31 agosto 2020 fruiscono della proroga di validità di 7 mesi dalla scadenza prevista dal regolamento UE, sia sul territorio dei vari Paesi UE che su quello italiano, in quanto il termine ultimo risulta successivo alla data del 29 ottobre 2020.

TACHIGRAFI: ISPEZIONE PERIODICA E CARTA DEL CONDUCENTE

Sempre il regolamento UE prevede che l’ispezione biennale alla quale devono essere sottoposti i tachigrafi, che avrebbe dovuto o deve effettuarsi tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020, si potrà eseguire entro 6 mesi successivi alla data prevista. La norma vale per tutti i veicoli immatricolati nell’UE e consente di circolare, senza aver effettuato la predetta visita, per tutto il territorio dell’Unione, Italia compresa.

Inoltre i titolari della carta del conducente da utilizzare sui tachigrafi per l’attività di trasporto su strada, che ne chiedono il rinnovo per scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020, devono poter ottenere il rilascio della nuova carta entro 2 mesi dalla richiesta. Nell’attesa il conducente è ammesso alla circolazione provvedendo alle annotazioni manuali dell’attività svolta come previsto nell’ipotesi di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta. Tale facoltà è concessa a condizione che il conducente possa dimostrare di aver richiesto il rinnovo della carta al più tardi entro 15 giorni lavorativi precedenti la data di scadenza della carta stessa. È previsto pure che i titolari di carta del conducente che non può essere utilizzata (per cattivo funzionamento, per averne subito il furto o per averla smarrita) e che ne abbiano richiesto la sostituzione nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020, devono poter ottenere il rilascio della carta sostitutiva entro 2 mesi dalla richiesta. Fino ad allora sono autorizzati a circolare a condizione che possano dimostrare di aver richiesto la sostituzione e che abbiano restituito la carta all’autorità competente se danneggiata o non correttamente funzionante. Anche in questo caso il conducente dovrà provvedere alle annotazioni manuali dell’attività svolta.

ULTERIORI PROROGHE PREVISTE DAL REGOLAMENTO UE 698/2020

La validità delle licenze comunitarie per i trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i percorsi effettuati nel territorio dell’Unione Europea, scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020, si considera prorogata per un periodo di 6 mesi. Le copie certificate conformi restano valide per il medesimo periodo. La medesima disposizione è stata introdotta anche per l’attestato del conducente rilasciato alle imprese di trasporto che assumono conducenti che non sono cittadini di uno Stato membro. Anche la validità delle licenze comunitarie per i trasporti internazionali di passeggeri effettuati con autobus nel territorio dell’Unione Europea, scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020, si considera prorogata per un periodo di 6 mesi. Le copie certificate conformi restano valide per il medesimo periodo.

Ecco, infine, un utile quadro riassuntivo di tutte le scadenze (grazie al sito Polizia Locale Blog, cliccare sull’immagine per visualizzarla in formato più grande):

Scadenze documenti coronavirus

PROROGA PATENTE REVISIONE E CQC IN UE: ECCEZIONI

In data 10 giugno 2020 il Viminale ha rilasciato un’altra circolare (seguita poi da una successiva il 22 giugno 2020) con cui ha comunicato l’elenco dei Paesi membri dell’Unione Europea che hanno deciso di NON APPLICARE le proroghe stabilite dal Regolamento 698/2020, come previsto dalle norme dello stesso regolamento. Tra questi non c’è l’Italia, che ha scelto invece di aderire in toto alle disposizioni comunitarie in tema di prolungamento di licenze e permessi. Nel seguente schema (cliccare sull’immagine per visualizzarlo più grande) sono indicate, per ogni singolo Paese, le proroghe per le quali è stata chiesta la disapplicazione del regolamento europeo.

Importante: le decisioni assunte in deroga dai Paesi UE  producono i propri effetti nei confronti dei veicoli immatricolati e sui documenti per la circolazione rilasciati solo in quei Paesi, ma hanno efficacia per la circolazione sull’intero territorio dell’Unione Europea.

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